Sentenza n. 173/2026 - Firenze, Sezione 1
per l'ottemperanza alla Sentenza n. 158/2024, pubblicata il 20/03/2024, emessa dal Tribunale di Arezzo, Sez. Lavoro, nell’ambito del procedimento, RG n. 98/2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Arezzo, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della carta elettronica del docente e al pagamento delle somme arretrate
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Arezzo, Sezione Lavoro, n. 158/2024, passata in giudicato il 20 settembre 2024 e notificata al Ministero il 21 marzo 2024. La pronuncia aveva accertato il diritto del docente al beneficio di 500 euro annui previsto per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, nonché all'accredito delle somme relative alle annualità non corrisposte, oltre interessi. Il ricorrente ha dedotto l'inadempimento del Ministero, chiedendo l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna dell'Amministrazione a una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Il ricorso è stato ritenuto ammissibile poiché il giudicato si era formato anteriormente alla proposizione del ricorso ed era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile e fondato, rilevando che dagli atti non risultava l'esecuzione della sentenza ottemperanda. Ha ordinato al Ministero di mettere a disposizione del ricorrente, entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, la carta elettronica del docente e gli importi relativi agli anni scolastici per i quali il beneficio non era stato corrisposto, oltre agli interessi dal dovuto al saldo. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario, attribuendogli sessanta giorni dalla richiesta dell'interessato successiva alla scadenza del termine assegnato al Ministero. Il TAR ha inoltre applicato una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e fino al saldo. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese, liquidate in 800 euro oltre oneri, accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario. È stato disposto anche l'invio della sentenza alla Procura regionale della Toscana della Corte dei conti per quanto di eventuale competenza.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente
La norma costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto dal giudicato presupposto.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e adottare le misure necessarie a rendere effettiva la tutela.
art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
penalità di mora in misura pari agli interessi legali spettanti sulle somme complessivamente dovute, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza
La penalità di mora può essere liquidata per il ritardo nell'esecuzione del giudicato e può decorrere dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento fino all'effettivo saldo.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio è stato ritenuto necessario ai fini dell'ammissibilità dell'azione esecutiva nei confronti dell'Amministrazione.
art. 1, comma 781, lettera a), l. 208/2015
Ha modificato la disciplina della penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., applicata dal TAR.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all'amministrazione debitrice e sia inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
- In presenza di un giudicato non eseguito, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine determinato, specificando gli atti e le prestazioni necessarie per dare integrale esecuzione alla pronuncia.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento dell'amministrazione, subordinandone l'intervento alla richiesta dell'interessato dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione.
- Il ritardo dell'amministrazione nell'esecuzione del giudicato può giustificare la condanna al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.; tale penalità può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute e decorrere dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento fino al saldo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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