Cassazione Civile, Ordinanza n. 19367/2021 del 07/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una banca aveva ricevuto una cartella di pagamento per maggiore IRAP relativa all'anno d'imposta 2004, emessa a seguito di liquidazione automatizzata ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, sulla base dell'aliquota regionale aumentata al 5,25% da una legge della Regione Veneto. La banca aveva pagato e poi agito per la restituzione, sostenendo l'illegittimità della pretesa. I giudici di merito avevano ritenuto sospesa l'efficacia dell'aumento regionale e applicabile l'aliquota ordinaria del 4,25%, disponendo il rimborso integrale. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione della disciplina statale e regionale in materia di IRAP, assumendo che l'aumento regionale non fosse radicalmente inefficace ma dovesse ritenersi sospeso solo nella parte eccedente l'aliquota già vigente nel 2002; in via subordinata ha chiesto l'applicazione dell'aliquota del 4,75%, effettivamente vigente nel 2002, anziché quella ordinaria del 4,25%.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità della richiesta subordinata dell'Agenzia e ha accolto tale domanda subordinata. Ha quindi affermato che, per gli anni d'imposta 2003 e 2004, la sospensione legislativa degli aumenti IRAP regionali non colpiva la parte dell'aliquota corrispondente a quella effettivamente vigente nel 2002, pari al 4,75% per i soggetti bancari, mentre restava sospesa solo l'eccedenza. La sentenza impugnata è stata cassata; la causa è stata decisa nel merito con accoglimento del ricorso originario della contribuente limitatamente al diritto alla restituzione dell'IRAP versata oltre quanto dovuto applicando l'aliquota del 4,75%. Le spese di tutti i gradi sono state integralmente compensate per le oscillazioni giurisprudenziali pregresse.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
proposto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.
La doglianza è stata incardinata come violazione di legge.
art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato come base della liquidazione automatizzata da cui è derivata la cartella di pagamento.
artt. 6, 7, 16 e 45 d.lgs. n. 446 del 1997
Sono le norme che disciplinano l'IRAP, i soggetti passivi, il potere regionale di variazione dell'aliquota e il regime transitorio applicabile.
art. 3, comma 1, lett. a), L. n. 289 del 2002
gli aumenti delle addizionali Irpef e la maggiorazione dell'aliquota dell'Irap ... deliberati successivamente al 29 settembre 2002 e che non siano conferativi delle aliquote in vigore per l'anno 2002, sono sospesi
La Corte lo interpreta nel senso che sospende gli aumenti regionali IRAP non confermativi delle aliquote effettivamente vigenti nel 2002, limitatamente alla parte eccedente tale aliquota.
art. 2, commi 21 e 22, L. n. 350 del 2003
Fino al 31 dicembre 2004 restano sospesi gli effetti degli aumenti ...
Il comma 21 conferma la sospensione fino al 31.12.2004; il comma 22 riguarda invece norme regionali emanate non conformemente ai poteri attribuiti e non si applica alle maggiorazioni IRAP del Veneto adottate in conformità al potere regionale.
art. 2, L.R. Veneto n. 38 del 2003
È la disposizione regionale che ha elevato l'aliquota IRAP al 5,25% per gli anni 2003 e 2004, ma la sua efficacia è stata ridotta dalla sospensione statale nella parte eccedente il 4,75%.
art. 2, L.R. Veneto n. 34 del 2002
Richiamata insieme alla legge regionale del 2003 come precedente determinazione regionale dell'aliquota.
art. 16, comma 3, d.lgs. n. 446 del 1997
Attribuisce alle Regioni il potere di variare l'aliquota IRAP fino a un massimo di un punto percentuale.
art. 384, comma 2, c.p.c.
Consente la decisione nel merito da parte della Corte, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.
art. 45, comma 2, d.lgs. n. 446 del 1997
È richiamato come base della disciplina transitoria che consente di individuare l'aliquota effettivamente vigente nel 2002 in assenza di diversa determinazione regionale.
d.lgs. n. 281 del 1997
È citato con riferimento alla Conferenza unificata prevista per gli accordi sul federalismo fiscale.
art. 2, comma 21, L. n. 350 del 2003
La Corte ne ribadisce la portata sospensiva degli aumenti regionali IRAP deliberati dopo il 29 settembre 2002.
Massime di principio
- Quando una regione esercita il potere di variazione dell'aliquota IRAP, la successiva sospensione legislativa statale degli aumenti non elimina necessariamente l'intera maggiorazione, ma opera solo per la parte che eccede l'aliquota effettivamente vigente nell'anno di riferimento precedente.
- La nozione di "confermatività" rispetto alle aliquote in vigore nell'anno 2002 va riferita all'aliquota concretamente applicata in quell'anno, sia essa risultante da una previa determinazione regionale sia, in mancanza, dalla disciplina transitoria statale.
- Il comma 22 dell'art. 2 L. n. 350/2003 si applica solo alle disposizioni regionali emanate in modo non conforme ai poteri attribuiti dalla normativa statale; non è utilizzabile per salvare o regolare aumenti IRAP adottati legittimamente nell'esercizio del potere regionale.
- Nel giudizio tributario l'amministrazione finanziaria può formulare in via subordinata una pretesa ridotta rispetto a quella originaria senza necessità di un nuovo atto impositivo, purché non incrementi l'onere del contribuente.
- Se la causa è decisa sulla base di un orientamento di legittimità consolidato e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito ex art. 384 c.p.c.
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