Ordinanza n. 8972/2026 - Roma, Sezione 2
Per l’ottemperanza e l’esecuzione quanto al ricorso n. 6097 del 2024: della sentenza, passata in giudicato, del Tribunale Civile di Roma n.15144/2016 depositata in data 27.7.2016 munita di formula esecutiva in data 28.11.2016 e notificata a Roma Capitale in data 29.12.2016 nonché della successiva sentenza, anch'essa passata in giudicato, della Corte d'Appello di Roma n.1446/2018 del 6.3.2018 munita di formula esecutiva in data 15.3.2018 e notificata a Roma Capitale in data 6.7.2023; nonché per la declaratoria di nullità e/o per l’annullamento: a) della determinazione dirigenziale di Roma Capitale - Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica - Direzione Pianificazione Generale - U.O. Espropri n.591 del 14.3.2024, non notificata, depositata da Roma Capitale in data 20 marzo 2024 nell'ambito del giudizio di ottemperanza r.g. n.15209/2023, deciso dal T.A.R. Lazio con sentenza n.4229/2024 del 1.3.2024, avente ad oggetto l'esecuzione della sentenza, passata in giudicato, del Tribunale Civile di Roma n.15144/2016 depositata in data 27.7.2016 munita di formula esecutiva in data 28.11.2016 e notificata a Roma Capitale in data 29.12.2016 nonché della successiva sentenza, anch'essa passata in giudicato, della Corte d'Appello di Roma n.1446/2018 del 6.3.2018 munita di formula esecutiva in data 15.3.2018 e notificata a Roma Capitale in data 6.7.2023; b) di ogni atto connesso, presupposto, precedente e conseguente; quanto al ricorso n. 8417 del 2024: della sentenza del Tribunale Civile di Roma del 27 giugno 2016 n. 15144, munita di formula esecutiva il 28 novembre 2016 e notificata a Roma Capitale il 29 dicembre 2016 nonché della successiva sentenza della Corte di Appello di Roma n. 1446 del 6 marzo 2018, munita di formula esecutiva il 15 marzo 2018 e notificata a Roma Capitale il 6 luglio 2023; nonché per la nullità o l’annullamento quanto al ricorso introduttivo - della determinazione dirigenziale n. 591 del 14 marzo 2024 di Roma Capitale – Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica – Direzione Pianificazione Generale – U.O. Espropri, con oggetto “Riconoscimento della legittimità di debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 78, comma 4, del D.L. 25.06.2008, n. 112, così come modificato dall’art.1, comma 26, del D.L. 13.08.2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla l. 14.09.2011, n. 148 in esecuzione delle sentenze del Tribunale di Roma n. 15144 del 26.07.2016, pubblicata il 27.07.2016 e della Corte di Appello di Roma n. 1446 del 06.12.2017, pubblicata il 06.03.2018”, mai comunicata; - dell’atto n. 123 del 10 giugno 2024 prot. UC/2024/0001834 del Commissario Straordinario del Governo per il Piano di rientro del debito pregresso del Comune di Roma, avente ad oggetto “Posizione debitoria riferita a Salvati Giovanna di cui alla sentenza n. 15144/2016 del Tribunale Civile di Roma – inserimento nel bilancio relativo al Piano di rientro”; - dell’atto n. 124 del 10 giugno 2024 prot. UC/2024/0001835 del Commissario Straordinario del Governo per il Piano di rientro del debito pregresso del Comune di Roma, avente ad oggetto “Posizione debitoria riferita a Salvati Silvia di cui alla sentenza n. 15144/2016 del Tribunale Civile di Roma – inserimento nel bilancio relativo al Piano di rientro”; - dell’atto n. 125 del 10 giugno 2024 prot. UC/2024/0001836 del Commissario Straordinario del Governo per il Piano di rientro del debito pregresso del Comune di Roma, avente ad oggetto “Posizione debitoria riferita a Salvati Roberto di cui alla sentenza n. 15144/2016 del Tribunale Civile di Roma – inserimento nel bilancio relativo al Piano di rientro”; - della comunicazione dell’11 giugno 2024 prot. UC/2024/0001848 del Commissario Straordinario del Governo per il Piano di rientro del debito pregresso del Comune di Roma, avente ad oggetto “Comunicazione dell’inserimento in massa passiva”; - della comunicazione dell’11 giugno 2024 prot. UC/2024/0001849 del Commissario Straordinario del Governo per il Piano di rientro del debito pregresso del Comune di Roma, avente ad oggetto “Comunicazione dell’inserimento in massa passiva”; - comunicazione dell’11 giugno 2024 prot. UC/2024/0001850 del Commissario Straordinario del Governo per il Piano di rientro del debito pregresso del Comune di Roma, avente ad oggetto “Comunicazione dell’inserimento in massa passiva”; - di ogni altro atto presupposto o connesso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione delle sentenze civili passate in giudicato, nonché atti comunali e commissariali adottati nell'ambito dell'esecuzione
Esito
Favorevole al ricorrente (creditori di giudicato)
Prevale il privato
La controversia
Sono stati riuniti due giudizi di ottemperanza, promossi da distinti gruppi di privati, aventi a oggetto l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato del Tribunale Civile di Roma e della Corte d'Appello di Roma. Con sentenza n. 16912/2025 il TAR aveva accolto i ricorsi nei limiti indicati in motivazione e nominato un Commissario ad acta, individuato nel Prefetto di Roma, con facoltà di delega, per l'ipotesi di perdurante inadempimento di Roma Capitale. Il Viceprefetto delegato ha chiesto una proroga di 120 giorni del termine assegnato per l'esecuzione del mandato commissariale, rappresentando le attività già svolte e quelle prossime al completamento, con la necessaria collaborazione dell'amministrazione.
La decisione
Il TAR ha confermato la riunione dei giudizi ai sensi dell'art. 70 c.p.a. anche ai fini del provvedimento in esame e ha accolto l'istanza del Commissario ad acta. Considerate le attività già espletate e quelle in procinto di essere completate, nonché la collaborazione necessaria di Roma Capitale, il Collegio ha prorogato di 120 giorni, decorrenti dalla relativa scadenza, i termini per l'esecuzione del mandato commissariale stabiliti dalla sentenza n. 16912/2025. Ha disposto la comunicazione dell'ordinanza alle parti e al Commissario ad acta.
Norme richiamate
art. 70 c.p.a.
Consente la riunione dei ricorsi connessi; il TAR ha confermato la riunione dei due giudizi anche ai fini dell'adozione dell'ordinanza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l'esecuzione del mandato affidato al Commissario ad acta richieda ulteriori attività già avviate o prossime al completamento, il giudice dell'ottemperanza può prorogare il termine assegnato, tenendo conto delle attività svolte e della necessaria collaborazione dell'amministrazione inadempiente.
- La proroga del termine per l'esecuzione del mandato commissariale può essere disposta con riferimento alla scadenza del termine originariamente stabilito dal giudice dell'ottemperanza e per il periodo ritenuto necessario al completamento delle attività.
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