Sentenza n. 6495/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento e la dichiarazione di illegittimità del silenzio illegittimamente serbato nel procedimento avente ad oggetto l'istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno nr. 45636, conseguito in Spagna, finalizzato all'insegnamento per la classe di concorso ADAA- SPEC. SOSTEGNO SCUOLE DELL’INFANZIA E ADEE- SPEC.SOSTEGNO SCUOLA PRIMARIA, inoltrata dal ricorrente al Ministero Istruzione per via telematica in data 30/06/2025, ai sensi dell'art. 16, co. 6 del D.lgs 9 novembre 2007, n. 206, attuativo della Direttiva UE n°36/2005 , non concluso entro il termine fissato di 120 giorni e per il contestuale accertamento, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.p.a. vertendosi nel caso in esame in materia di attività vincolata o comunque rispetto alla quale non residua margine di esercizio della discrezionalità amministrativa, del diritto al riconoscimento in Italia del percorso professionale finalizzato al conseguimento del titolo di abilitazione all’insegnamento sul sostegno, sulla base delle certificazioni rilasciate dall’Università “Antonio de Nebrija”, ai sensi del disposto dell’art. 16, co. 6, del d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206, attuativo della Dir. UE n. 36/2005, con specifica richiesta di ordinare al MIM ex art. 117, co. 2, c.p.a., di provvedere, entro il termine massimo di 30 giorni all’adozione del relativo provvedimento di riconoscimento del titolo di abilitazione in Italia ai sensi del disposto dell’art. 16, co. 6, del d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206, attuativo delle Dir. UE n. 36/2005 anche nominando, ai sensi dell’art. 117, co. 3, c.p.a., un Commissario ad acta con la sentenza con cui definisce il giudizio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di riconoscimento in Italia del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. deducendo l'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sulla domanda, presentata telematicamente il 30 giugno 2025, di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito presso un'università spagnola, ai fini dell'insegnamento per la scuola dell'infanzia e primaria. Ha sostenuto che il procedimento avrebbe dovuto concludersi entro il termine complessivo di 120 giorni, risultante dal combinato disposto dell'art. 2 l. 241/1990 e dell'art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. 206/2007, e ha chiesto l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere, nonché l'ordine di adottare il provvedimento di riconoscimento e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i due presupposti necessari e sufficienti per l'accertamento del silenzio-inadempimento: la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine procedimentale senza l'adozione di un provvedimento espresso. Ha individuato nel Ministero dell'Istruzione e del Merito l'autorità competente al riconoscimento dei titoli conseguiti in altro Stato membro dell'Unione europea. Interpretando l'art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. 206/2007, ha ritenuto che il procedimento debba concludersi entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa, cui può aggiungersi il termine di trenta giorni per la verifica della completezza e l'eventuale richiesta di integrazioni, per un massimo complessivo di quattro mesi. Poiché tale termine era decorso senza provvedimento finale, ha accertato il silenzio-inadempimento e ordinato al Ministero di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza, tenendo conto della natura massiva dei procedimenti. Ha nominato, per l'eventuale ulteriore inerzia, il responsabile del Dipartimento competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 90 giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Consentono di accertare il silenzio-inadempimento e di ordinare all'amministrazione di provvedere, con possibile nomina del commissario ad acta in caso di persistente inerzia.
art. 2 l. 241/1990
Impone all'amministrazione di concludere il procedimento entro il termine previsto dalla legge o dalla disciplina applicabile.
art. 5 d.lgs. 206/2007
Individua l'autorità competente per il procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell'Unione europea.
art. 16, comma 2, d.lgs. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.
Prevede il termine per la verifica della completezza della documentazione e l'eventuale richiesta di integrazioni.
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato
Impone all'autorità competente di adottare il provvedimento conclusivo entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; insieme al termine per la verifica documentale, il termine massimo complessivo può arrivare a quattro mesi.
art. 6 d.l. 173/2022, convertito in l. 604/2022
È richiamato per dare conto della denominazione del Ministero dell'Istruzione e del Merito quale autorità competente subentrata al soppresso Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento, la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine procedimentale senza l'adozione di un provvedimento espresso sono condizioni necessarie e sufficienti per accertare l'obbligo dell'amministrazione di provvedere.
- Nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali dei docenti conseguite in un altro Stato membro dell'Unione europea, l'amministrazione competente deve verificare la completezza della documentazione entro trenta giorni e adottare il provvedimento di riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; il termine complessivo può quindi raggiungere quattro mesi qualora siano richieste integrazioni.
- Il giudice amministrativo, accertato il silenzio-inadempimento, può ordinare all'amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro un termine assegnato in sentenza e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Nel giudizio sul silenzio l'accertamento dell'obbligo di provvedere non equivale necessariamente all'imposizione del contenuto del provvedimento finale quando residui all'amministrazione il compito di adottare l'atto conclusivo.
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