Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 02915/2024 del 31/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (automobilista)

La controversia

La controversia nasce da un sinistro stradale verificatosi il 20 ottobre 2003. Un automobilista conveniva in giudizio il proprietario dell'altra vettura e la compagnia assicuratrice RCA chiedendo l'accertamento della responsabilità esclusiva dell'altro conducente nella causazione dell'incidente e il risarcimento dei danni materiali riportati dal proprio veicolo. In primo grado la domanda veniva rigettata e veniva altresì respinta la domanda riconvenzionale del convenuto, con affermazione della responsabilità esclusiva dell'attore. Il soccombente impugnava la decisione, ma il Tribunale dichiarava l'appello inammissibile per tardività. In cassazione il ricorrente principale deduceva, con primo motivo, la nullità del procedimento e della sentenza per violazione dell'art. 58, comma 1, L. 69/2009 in relazione all'art. 327 c.p.c., sostenendo che il Tribunale aveva erroneamente applicato il termine lungo semestrale invece di quello annuale, poiché il giudizio era stato introdotto nel 2004; con secondo motivo lamentava violazione degli artt. 281-sexies e 190 c.p.c. Il resistente proponeva ricorso incidentale censurando la tempestività della costituzione del ricorrente e la dedotta tardività della richiesta di domanda riconvenzionale e di chiamata in causa di terzo.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo che al giudizio introdotto nel 2004 non fosse applicabile il termine lungo semestrale di cui all'art. 327 c.p.c. come modificato dalla L. 69/2009, bensì il termine annuale previgente; di conseguenza la declaratoria di inammissibilità dell'appello per tardività era erronea. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Il ricorso incidentale è stato rigettato perché inammissibile, non essendo stato formulato secondo i requisiti dell'art. 366, n. 4, c.p.c. e investendo, in sostanza, un preteso errore processuale del giudice di primo grado. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Lagonegro, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 58, comma 1, L. 18 giugno 2009, n. 69

    La riduzione del termine lungo di impugnazione a sei mesi si applica solo ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della modifica; per i giudizi introdotti prima continua a valere il termine previgente.

  • art. 327 c.p.c.

    Nel caso di giudizio instaurato nel 2004, si applica il termine lungo annuale previgente e non quello semestrale introdotto dalla riforma del 2009.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Può essere invocato per denunciare nullità del procedimento o della sentenza, ma il motivo deve essere specificamente articolato.

  • art. 281-sexies c.p.c.

    È richiamato dal ricorrente come norma asseritamente violata, ma il relativo motivo è stato assorbito per l'accoglimento del primo motivo.

  • art. 190 c.p.c.

    È richiamato dal ricorrente come norma asseritamente violata, ma il relativo motivo è stato assorbito per l'accoglimento del primo motivo.

  • art. 366, n. 4, c.p.c.

    Nel ricorso per cassazione è necessaria la specifica indicazione dei motivi e degli errori denunciati; in difetto il motivo è inammissibile.

Massime di principio

  • La disciplina del termine lungo per proporre impugnazione va applicata in base al momento di instaurazione del giudizio di primo grado: per i giudizi introdotti prima della riforma del 2009 continua a operare il termine annuale previgente, non il termine semestrale sopravvenuto.
  • La declaratoria di inammissibilità dell'appello per tardività è censurabile in cassazione quando il giudice di merito abbia erroneamente applicato il regime temporale dell'impugnazione.
  • Nel giudizio di cassazione il motivo deve essere specifico e autosufficiente quanto all'individuazione dell'errore denunciato; la mancanza di una chiara critica alla sentenza impugnata determina l'inammissibilità del motivo.
  • Un motivo di ricorso che, in sostanza, censuri un errore processuale del giudice di primo grado senza confrontarsi con la decisione impugnata non soddisfa il requisito di specificità richiesto per il ricorso per cassazione.

Come è indicizzato

MaterieRC autoImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.