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Ordinanza

Ordinanza n. 1041/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 1726/2026.

Giustizia amministrativa202601623

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza breve del TAR Lazio, Sezione IV, n. 1726/2026, di reiezione del ricorso di primo grado

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La parte privata ha proposto appello contro la sentenza breve del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso di primo grado, chiedendo incidentalmente la sospensione dell'efficacia della sentenza ai sensi dell'art. 98 c.p.a. Il testo non specifica il contenuto dell'atto amministrativo originariamente impugnato né i singoli motivi d'appello; il Consiglio di Stato si limita a rilevare che tali motivi meritano un adeguato approfondimento nella successiva fase a cognizione piena.

La decisione

Il Consiglio di Stato non sospende l'efficacia della sentenza impugnata. Ritiene tuttavia necessario assicurare una tutela cautelare mediante la celere fissazione dell'udienza di merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., ritenendo che i motivi d'appello necessitino di approfondimento. L'istanza cautelare è quindi accolta esclusivamente ai fini della fissazione dell'udienza pubblica, da tenersi nel secondo semestre del 2026. Le spese della fase cautelare sono compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della domanda incidentale di sospensione dell'efficacia della sentenza appellata.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente, quando l'esame cautelare richiede approfondimento, di assicurare tutela mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito senza sospendere il provvedimento impugnato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato a fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati personali nella diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale ulteriore fondamento della protezione dei dati relativi alla salute e dell'oscuramento.

Massime di principio

  • Quando i motivi d'appello cautelare richiedono un adeguato approfondimento incompatibile con una decisione sommaria immediata, il giudice può assicurare la tutela della parte mediante la celere fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato.
  • L'accoglimento dell'istanza cautelare ai soli fini dell'art. 55, comma 10, c.p.a. non comporta una valutazione definitiva sulla fondatezza dell'appello né la sospensione della sentenza di primo grado, ma determina esclusivamente l'anticipata trattazione della causa nel merito.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppello
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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