Sentenza n. 4235/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro, n. 1765/2015, pronunciata il 22.10.2015, munita di formula esecutiva il 10.12.2015, notificata in forma esecutiva il 18.12.2015, confermata in ogni sua parte dalla sentenza della Corte di Appello di Napoli, Sezione Controversie di Lavoro e Previdenza, n. 1363/2020, pubblicata il 20.03.2020, notificata il 06.07.2020, passata in giudicato come da certificazione della Cancelleria della Corte di Appello di Napoli in data 24.11.2020.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: omessa esecuzione del giudicato relativo al reinquadramento e alla ricostruzione della carriera e dell'anzianità di servizio
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro, confermata dalla Corte d'Appello di Napoli e passata in giudicato, che aveva accertato l'illegittimo mancato riconoscimento di dodici mesi di anzianità maturati durante precedenti rapporti di lavoro a tempo determinato con l'ASL. Il giudicato imponeva il reinquadramento, la ricostruzione della carriera e il pagamento, in via generica, delle eventuali differenze retributive. Nonostante la notificazione delle pronunce e il decorso di oltre cinque anni dal passaggio in giudicato, l'ASL non aveva provveduto. Nel corso del giudizio, l'Azienda ha adottato una determina con cui ha riconosciuto i periodi lavorati a tempo determinato, retrodatando di un anno la data convenzionale di assunzione a tempo indeterminato e procedendo alla ricostruzione della carriera. La ricorrente ha quindi preso atto dell'adempimento sopravvenuto, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la condanna dell'ASL alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale. L'ASL ha chiesto la compensazione delle spese e ha sostenuto che la condanna alle differenze retributive fosse generica e non suscettibile di esecuzione in sede di ottemperanza, per difetto di liquidità.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., ritenendo che la determina sopravvenuta avesse pienamente e irretrattabilmente soddisfatto l'oggetto immediato del ricorso, costituito dal reinquadramento e dalla ricostruzione della carriera. Il Collegio ha comunque esaminato virtualmente la fondatezza del ricorso ai fini delle spese, rilevando che, al momento della proposizione dell'azione, sussistevano tutti i presupposti per l'ottemperanza: il giudicato era esecutivo, il titolo era idoneo quanto al reinquadramento e alla ricostruzione della carriera e l'ASL era rimasta inadempiente per oltre cinque anni senza fornire giustificazioni. L'eventuale genericità della condanna alle differenze retributive non esonerava l'Amministrazione dall'eseguire la parte certa e immediatamente eseguibile del giudicato. Poiché l'adempimento era intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso, l'ASL è stata considerata soccombente virtuale. È stata quindi condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 per compensi, oltre accessori, rimborso del contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario. È stata respinta la richiesta di compensazione, poiché non erano state indicate gravi ed eccezionali ragioni.
Norme richiamate
artt. 112 e ss. c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione del giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi.
art. 34, comma 5, c.p.a.
qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere
La cessazione della materia del contendere richiede che la sopravvenienza soddisfi integralmente e irretrattabilmente la pretesa azionata, senza residuare utilità per una pronuncia di merito.
art. 92 c.p.c.
La compensazione delle spese richiede gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere adeguatamente esternate e non possono essere giustificate da formule generiche.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore del difensore che si sia dichiarato antistatario.
Direttiva 1999/70/CE, clausola 4 dell'Accordo-quadro
Il giudicato presupposto aveva applicato il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere nel giudizio amministrativo ricorre quando, durante il processo, l'Amministrazione soddisfa pienamente e irretrattabilmente la pretesa azionata, facendo venir meno ogni utilità concreta della pronuncia di merito.
- Nel giudizio di ottemperanza, l'adempimento sopravvenuto dell'Amministrazione non impedisce al giudice di regolare le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale sarebbe stato l'esito della controversia in assenza dell'adempimento.
- L'Amministrazione che esegue il giudicato soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza è virtualmente soccombente e deve rifondere le spese, se al momento dell'azione risultavano già integrati i presupposti dell'inadempimento.
- La natura generica di una condanna al pagamento di differenze retributive non esclude l'obbligo dell'Amministrazione di eseguire le parti del giudicato dotate di contenuto certo e immediatamente eseguibile, come il reinquadramento e la ricostruzione della carriera.
- La compensazione delle spese ai sensi dell'art. 92 c.p.c. richiede l'indicazione concreta di gravi ed eccezionali ragioni; una motivazione generica o meramente assertiva non è sufficiente.
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