Cassazione Civile, Ordinanza n. 07282/2023 del 13/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia trae origine da una verifica fiscale eseguita presso una società di autotrasporto per più annualità, conclusa con processo verbale di constatazione che contestava, per l'anno d'imposta 2011, l'indebita deduzione di costi ritenuti non inerenti e/o non documentati, tra cui spese annotate come sanzioni amministrative e costi relativi ad automezzi aziendali, nonché compensi erogati all'amministratore. L'Ufficio emetteva avviso di accertamento con recupero a tassazione di maggiori redditi e irrogazione di sanzioni. La contribuente impugnava l'atto sostenendo, in via preliminare, la violazione del termine dilatorio di 60 giorni previsto dallo Statuto del contribuente prima dell'emissione dell'avviso successivo al pvc, e nel merito contestava le riprese. La CTR accoglieva l'appello dell'Ufficio ritenendo inammissibile la doglianza sul termine dilatorio per difetto di interesse e dando atto, sul piano sostanziale, dell'onere della contribuente di provare inerenza e documentazione dei costi dedotti. Nel ricorso per cassazione la società deduceva: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita ultrapetizione, assumendo che la CTR avesse deciso su un tema non devoluto; 2) omesso esame del fatto decisivo relativo all'esistenza di ragioni di urgenza che avrebbero potuto giustificare l'emissione anticipata dell'avviso; 3) violazione dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000, sostenendo che l'Ufficio non avesse provato specifiche ragioni d'urgenza e che l'inosservanza del termine non poteva essere giustificata da mere inefficienze interne; 4) omesso esame di un fatto decisivo relativo alla documentazione prodotta per dimostrare la deducibilità dei costi ai sensi dell'art. 109 TUIR. L'Agenzia controricorrente eccepiva anche la tardività del ricorso.
La decisione
La Corte ha preliminarmente escluso la tardività del ricorso, ritenendolo tempestivo. Nel merito ha rigettato il primo motivo, osservando che la CTR aveva comunque risposto alla censura sul termine dilatorio, sia pure dichiarandola inammissibile. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo, affermando che, secondo il consolidato orientamento delle Sezioni Unite, il contribuente può impugnare l'avviso emesso ante tempus anche solo per dedurre la violazione del termine di 60 giorni e che, in tale sede, spetta all'Amministrazione provare l'effettiva sussistenza di specifiche ragioni di urgenza, da valutarsi in concreto e con giudizio ex ante. La CTR ha quindi errato nel dichiarare inammissibile la doglianza per mancata formulazione di osservazioni nel termine e nel non esaminare la questione dell'urgenza. È stato dichiarato assorbito il quarto motivo relativo alla prova documentale dei costi. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al giudice di merito, che dovrà riesaminare la controversia e regolare anche le spese.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
è richiamato come parametro del vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia dedotto dalla ricorrente; la Corte esclude la violazione perché la CTR aveva comunque esaminato la doglianza sul termine dilatorio.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
norma processuale invocata per censurare la pretesa ultrapetizione.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
norma invocata per denunciare omesso esame di fatti decisivi, in particolare l'urgenza e la documentazione dei costi.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma invocata per denunciare violazione di legge con riferimento al termine dilatorio dello Statuto del contribuente.
art. 12, comma 7, L. 212/2000
il termine di 60 giorni dopo la consegna del pvc è posto a garanzia del contraddittorio endoprocedimentale; la sua inosservanza rende illegittimo l'avviso ante tempus, salvo specifiche ragioni di urgenza da provare dall'Ufficio.
art. 12, comma 2, L. 212/2000
è menzionato nella parte iniziale dei fatti come riferimento difensivo della contribuente, ma la decisione si concentra sul comma 7.
art. 327 c.p.c.
richiamato per stabilire la tempestività del ricorso, in relazione al termine lungo per impugnare.
art. 2697 c.c.
è richiamato dalla CTR e dalla Corte per il principio secondo cui chi chiede la deduzione dei costi deve provarne inerenza e coerenza economica, e, se contestati, non basta la mera contabilizzazione.
art. 109, commi 1 e 5, TUIR
richiamato nel quarto motivo come parametro per la deducibilità dei costi e la relativa prova documentale.
artt. 40-bis e 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973
sono menzionati come base normativa dell'avviso di accertamento emesso dall'Ufficio.
Massime di principio
- Nelle verifiche fiscali svolte presso i locali del contribuente, l'avviso di accertamento emesso prima del decorso di 60 giorni dal rilascio del pvc è illegittimo di per sé, salvo che l'Amministrazione provi specifiche ragioni di urgenza esistenti al momento dell'emissione.
- Il contribuente può far valere in giudizio la sola violazione del termine dilatorio, senza dover previamente formulare osservazioni nel termine di 60 giorni; la questione si sposta integralmente nella sede contenziosa.
- L'eventuale urgenza che giustifica l'emissione anticipata deve essere concreta, specifica e riferita al caso singolo, non potendo consistere in ragioni generiche o in inefficienze organizzative dell'Ufficio.
- In tema di deduzione dei costi d'impresa, non è sufficiente la sola contabilizzazione: il contribuente deve fornire idonea documentazione di supporto dalla quale risultino importo, ragione della spesa e coerenza economica rispetto all'attività svolta.
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