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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32394/2026 del 31/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato era sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere per i reati di violenza sessuale aggravata e rapina aggravata. Una precedente ordinanza cautelare era stata annullata perché non tradotta in una lingua comprensibile all'interessato; dopo la scarcerazione, l'imputato era stato nuovamente sottoposto a fermo e il Tribunale aveva emesso una nuova ordinanza custodiale. Il Tribunale del riesame di Firenze aveva rigettato l'istanza di riesame. Il ricorso per cassazione deduceva, in primo luogo, la violazione dell'art. 309, comma 10, c.p.p., sostenendo che la nuova misura avrebbe potuto essere adottata soltanto in presenza di eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate, nonché, in subordine, l'illegittimità costituzionale dell'art. 309, comma 9, c.p.p. per contrasto con l'art. 3 Cost. La difesa sosteneva che la perdita di efficacia derivante dalla mancata traduzione dell'ordinanza dovesse essere assimilata a quella conseguente all'inosservanza dei termini del procedimento di riesame. Con il secondo motivo contestava l'attualità del pericolo di fuga, valorizzando il successivo rintraccio dell'imputato presso una struttura di accoglienza. Con il terzo motivo contestava la sussistenza e l'attualità del pericolo di reiterazione, lamentando che il Tribunale avesse valorizzato la gravità e le modalità del fatto, l'uso di stupefacenti, l'assenza di lavoro e di stabile dimora, senza considerare l'incensuratezza, il carattere occasionale della condotta, il decorso del tempo e il periodo di custodia già sofferto. Con il quarto motivo denunciava l'insufficienza della motivazione sull'inidoneità degli arresti domiciliari, del controllo elettronico e delle altre misure meno afflittive.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'art. 309, comma 10, c.p.p. disciplini una fattispecie tipica e tassativa, riferita alla perdita di efficacia della misura per inosservanza dei termini del procedimento di riesame, e che il relativo regime derogatorio non sia applicabile analogicamente alla diversa ipotesi di annullamento dell'ordinanza per mancata traduzione in una lingua comprensibile all'indagato. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondata e non rilevante la questione di legittimità costituzionale, poiché le due fattispecie non sono comparabili sotto il profilo normativo e funzionale e, comunque, il giudice del riesame aveva affermato che nel caso concreto sarebbero sussistite anche eccezionali esigenze cautelari. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati inammissibili perché diretti a ottenere una rivalutazione del merito cautelare e comunque infondati: il pericolo di fuga era stato motivato mediante elementi specifici e convergenti; il pericolo di reiterazione era stato desunto dalle concrete modalità violente della condotta e dalla personalità dell'indagato; il mero decorso del tempo, coincidente in larga parte con la detenzione, non dimostrava un mutamento della situazione soggettiva; la motivazione sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari era sufficiente. La Corte ha precisato che il braccialetto elettronico è una modalità di controllo degli arresti domiciliari e che l'accertata inidoneità di questi ultimi implica, di regola, anche l'inidoneità del controllo elettronico. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 309, comma 9, c.p.p.

    La disposizione è stata oggetto della questione di legittimità costituzionale prospettata dalla difesa in relazione alla mancata estensione del limite delle eccezionali esigenze cautelari all'ipotesi di perdita di efficacia per mancata traduzione dell'ordinanza.

  • art. 309, comma 10, c.p.p.

    eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate

    Prevede un regime eccezionale per la rinnovazione della misura cautelare divenuta inefficace per inosservanza dei termini del procedimento di riesame. La disciplina è tipica, tassativa e non applicabile analogicamente alla perdita di efficacia derivante da vizi linguistici o genetici dell'ordinanza.

  • art. 3 Cost.

    Il principio di uguaglianza non impone di trattare allo stesso modo situazioni strutturalmente eterogenee; la questione di costituzionalità è manifestamente infondata quando manca un'adeguata comparabilità tra le fattispecie poste a raffronto.

  • art. 292 c.p.p.

    È richiamato con riferimento ai requisiti dell'ordinanza cautelare e alla necessità di motivazione sulle esigenze cautelari.

  • art. 274, comma 1, lett. b), c.p.p.

    Il pericolo di fuga può essere desunto da elementi concreti quali l'allontanamento dopo il fatto, i tentativi di sottrarsi alle indagini, l'assenza di radicamento territoriale e la mancanza di stabili riferimenti abitativi e lavorativi.

  • art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p.

    L'attualità del pericolo di reiterazione richiede una valutazione prognostica sulla possibilità di nuove condotte, fondata sulle modalità concrete dell'azione, sulla personalità e sul contesto socio-ambientale, senza necessità di individuare specifiche occasioni imminenti di recidiva.

  • art. 275 c.p.p.

    La custodia cautelare in carcere può essere applicata quando le misure meno afflittive risultino inadeguate; il giudice deve motivare tale inadeguatezza, ma non è tenuto a confutare analiticamente ogni misura astrattamente prospettabile se le ragioni della scelta risultano comprensibili.

  • art. 275-bis c.p.p.

    Il controllo elettronico non è una misura cautelare autonoma, ma una modalità di controllo degli arresti domiciliari; l'inidoneità di questi ultimi implica, di regola, anche quella del controllo elettronico.

  • art. 311 c.p.p.

    È richiamato quale norma processuale posta a fondamento del ricorso per cassazione in materia cautelare.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 143 c.p.p.

    È richiamato con riferimento alla garanzia linguistica dell'indagato e alla necessità della traduzione dell'ordinanza cautelare in una lingua comprensibile.

  • art. 134 Cost.

    È richiamato insieme all'art. 23 della legge n. 87 del 1953 quanto al requisito della rilevanza della questione di legittimità costituzionale.

  • art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87

    È richiamato per il requisito della rilevanza della questione di legittimità costituzionale nel giudizio a quo.

  • art. 94-ter disp. att. c.p.p.

    È richiamato per gli adempimenti di comunicazione conseguenti alla decisione.

  • art. 52 D.Lgs. 196/2003

    È richiamato per l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • Il regime previsto dall'art. 309, comma 10, c.p.p., che consente la rinnovazione della misura cautelare solo in presenza di eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate, è collegato esclusivamente alla perdita di efficacia derivante dall'inosservanza dei termini del procedimento di riesame e non è applicabile analogicamente alla perdita di efficacia dovuta alla mancata traduzione dell'ordinanza o ad altri vizi genetici e difensivi.
  • La perdita di efficacia della misura cautelare per mancata traduzione dell'ordinanza in una lingua comprensibile all'interessato e quella derivante dall'inosservanza dei termini del riesame sono fattispecie strutturalmente eterogenee, perché perseguono finalità di tutela differenti: la prima tutela l'effettiva conoscenza del provvedimento e il diritto di difesa, la seconda garantisce la tempestività del controllo giurisdizionale sulla privazione della libertà.
  • In materia cautelare, la questione di legittimità costituzionale fondata sull'art. 3 Cost. è manifestamente infondata quando pone a confronto fattispecie non omogenee sotto il profilo dei presupposti, delle finalità e del meccanismo di tutela; inoltre, manca la rilevanza quando il giudice abbia comunque ritenuto sussistenti, in concreto, le condizioni richieste dalla disciplina invocata.
  • Il pericolo di fuga può essere motivato mediante una valutazione complessiva di condotte successive al fatto, tentativi di sottrazione alle indagini, assenza di stabile dimora o lavoro e insufficiente radicamento territoriale; in cassazione tale valutazione è censurabile solo per motivazione mancante, apparente o manifestamente illogica.
  • L'attualità del pericolo di reiterazione non coincide con l'imminenza di una specifica occasione criminosa, ma richiede una prognosi concreta sulla possibilità di nuove condotte, fondata sulle modalità della condotta, sulla personalità dell'indagato e sul contesto socio-ambientale.
  • Le modalità particolarmente violente e aggressive del fatto possono costituire un autonomo indice prognostico del pericolo di reiterazione, anche in assenza di precedenti penali.
  • Il mero decorso del tempo non determina automaticamente il venir meno delle esigenze cautelari; occorre verificare se siano intervenuti elementi indicativi di un'effettiva evoluzione della situazione soggettiva dell'indagato. Il tempo trascorso durante la custodia cautelare non consente, di per sé, di desumere un cambiamento comportamentale.
  • Il giudice che applica la custodia cautelare in carcere deve motivare l'inadeguatezza delle misure meno afflittive, ma non deve confutare analiticamente ogni misura astrattamente prospettabile quando la motivazione esponga in modo comprensibile le ragioni per cui solo il carcere è idoneo a fronteggiare il pericolo.
  • Il controllo elettronico previsto dall'art. 275-bis c.p.p. è una modalità di controllo degli arresti domiciliari e non una misura cautelare autonoma; pertanto, l'accertata inidoneità degli arresti domiciliari comporta normalmente anche l'inidoneità del relativo controllo elettronico.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCustodia cautelareViolenza sessualeRapina
RamiProcesso penaleMisure cautelariReati sessualiDelitti contro il patrimonio

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