Cassazione Civile, Ordinanza n. 20146/2025 del 18/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento che la contribuente assumeva essere stata notificata invalidamente e di cui era venuta a conoscenza solo tramite estratto di ruolo. Il giudizio di merito si è concluso con l'accoglimento dell'opposizione quanto al merito, ma con compensazione delle spese di lite da parte del giudice di primo grado, confermata in appello. In cassazione la parte ricorrente ha dedotto, con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 15 del d.lgs. 546/1992, come modificato dal d.lgs. 156/2015, contestando la legittimità della compensazione delle spese. La Corte ha rilevato che, nella fattispecie, l'appello riguardava soltanto la statuizione sulle spese, mentre sul merito vi era stata acquiescenza; ha quindi esaminato l'incidenza dello ius superveniens dell'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. 602/1973, che avrebbe reso inammissibile l'azione e l'impugnazione dirette avverso il contenuto dell'estratto di ruolo. Richiamando un precedente conforme, ha ritenuto che tale sopravvenienza normativa valga a sterilizzare la pretesa di spese per l'impugnazione diretta dell'estratto di ruolo, così rendendo corretta la decisione impugnata sulla compensazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la sentenza impugnata, anche integrandone la motivazione, perché lo ius superveniens di cui all'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973 rendeva comunque non censurabile la compensazione delle spese in un caso di impugnazione diretta del contenuto dell'estratto di ruolo, controversia che, per il merito, era ormai definita con acquiescenza. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato invocato quale parametro del vizio di legittimità per denunciare la violazione di legge in tema di spese di lite.
art. 15 d.lgs. 546/1992
È la norma richiamata per contestare la compensazione delle spese nel processo tributario; la Corte non ne ravvisa la violazione alla luce della disciplina sopravvenuta.
d.lgs. n. 156/2015
È richiamato come testo modificativo dell'art. 15 del d.lgs. 546/1992.
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973
La Corte lo considera ius superveniens idoneo a rendere inammissibili l'azione e l'impugnazione dirette contro l'estratto di ruolo e, conseguentemente, a sterilizzare la pretesa di spese per tale tipo di impugnazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Viene applicato per dare atto dell'obbligo della parte ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- Quando una controversia tributaria abbia ad oggetto l'impugnazione diretta del contenuto di un estratto di ruolo, lo ius superveniens che renda inammissibile tale forma di tutela può incidere anche sulla regolazione delle spese, legittimando la compensazione o comunque escludendo che la relativa doglianza possa essere accolta.
- Se il giudizio di merito è ormai definito per acquiescenza e resta controversa soltanto la statuizione sulle spese, la valutazione sulla correttezza della compensazione va compiuta tenendo conto dell'assetto normativo sopravvenuto applicabile alla tipologia di azione esercitata.
- La denuncia di violazione di legge sulla regolazione delle spese non può essere accolta quando la decisione impugnata risulti comunque conforme alla disciplina sopravvenuta che esclude l'ammissibilità dell'azione sottostante.
- In caso di rigetto del ricorso per cassazione, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge processuale
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 18 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20023/2025 del 18/07/2025
- ordinanza_civile · 18 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20024/2025 del 18/07/2025
- ordinanza_civile · 18 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20027/2025 del 18/07/2025
- ordinanza_civile · 18 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20028/2025 del 18/07/2025
- ordinanza_civile · 18 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20029/2025 del 18/07/2025
- ordinanza_civile · 18 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20031/2025 del 18/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →