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Sentenza

Sentenza n. 1052/2026 - Genova, Sezione 2

per l'annullamento della deliberazione di Giunta Comunale n. 134 del N. 134 del 23-12-2022, avente ad oggetto: “Approvazione in linea tecnica del progetto definitivo di " Interventi di Riduzione del Rischio Residuo nelle frazioni di Fiumaretta e Bocca di Magra nel Comune di Ameglia” nonché per quanto occorrer possa della deliberazione di Giunta Comunale 98 del 14-09-2022 “Approvazione in linea tecnica del progetto definitivo degli "Interventi di Riduzione del Rischio Residuo nella frazioni di Fiumaretta e Bocca di Magra nel Comune di Ameglia”; nonché per quanto occorrer possa della deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 11.02.2019 avente ad oggetto, “Studio di Fattibilità Tecnica ed economica degli "Interventi di Riduzione del Rischio Residuo nella frazioni di Fiumaretta e Bocca di Magra nel Comune di Ameglia”; nonché per quanto occorrer possa di ogni altro atto, provvedimento presupposto e/o preparatorio anche consequenziale.

Giustizia amministrativa202300200

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazioni della Giunta comunale di approvazione del progetto definitivo degli interventi di riduzione del rischio residuo, comprendente la realizzazione di una cassa di laminazione su aree di proprietà della ricorrente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato le deliberazioni comunali n. 134 del 23 dicembre 2022, n. 98 del 14 settembre 2022 e, per quanto occorresse, n. 9 dell'11 febbraio 2019, relative alla progettazione di interventi di riduzione del rischio residuo nelle frazioni di Fiumaretta e Bocca di Magra. Il progetto prevedeva la realizzazione di una cassa di laminazione su circa 12.000 metri quadrati dell'area di proprietà della società e presupponeva l'esproprio di circa 15.000 metri quadrati. Con il primo motivo sono stati dedotti la violazione degli artt. 1 e 7 della legge n. 241/1990, dell'art. 97 Cost. e dei principi di pubblicità, trasparenza e buon andamento, per omessa comunicazione di avvio del procedimento. Con il secondo motivo sono state dedotte la violazione degli artt. 2, 10 e 19 del d.P.R. n. 327/2001, degli artt. 12, 50 e 52 delle N.T.A. del PRG comunale e dell'art. 42 del d.lgs. n. 267/2000, nonché l'incompetenza della Giunta, sostenendo che l'opera non fosse conforme alla disciplina urbanistico-edilizia vigente. È stata inoltre dedotta l'indebita sovrapposizione del Comune alle attribuzioni provinciali. Il Comune ha eccepito la tardività del ricorso, sostenendo che la lesività della deliberazione n. 98 del 2022 decorresse dalla pubblicazione all'albo pretorio, e ha chiesto il rigetto nel merito. Ha anche chiesto il rinvio della trattazione, poiché una successiva deliberazione comunale aveva sospeso l'efficacia e l'esecuzione degli atti impugnati.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza di rinvio, ritenendo che la sospensione dell'efficacia delle deliberazioni non integrasse una grave ragione ai sensi dell'art. 73, comma 1-bis, c.p.a. Ha respinto l'eccezione di tardività: per atti di approvazione di opere pubbliche incidenti direttamente su beni determinati non è sufficiente la mera pubblicazione all'albo pretorio quando l'atto produce effetti lesivi diretti nella sfera del proprietario; occorrono la notificazione individuale o la prova della piena ed effettiva conoscenza. Poiché il Comune non aveva dimostrato che la società avesse conosciuto qualificatamente la deliberazione n. 98 anteriormente all'accesso agli atti, il ricorso è stato ritenuto tempestivo anche rispetto alle deliberazioni precedenti. Nel merito, il ricorso è stato accolto per omessa comunicazione di avvio del procedimento. L'area della ricorrente era destinata a servizi, attrezzature collettive, viabilità, tempo libero e parcheggi, e non a un'opera pubblica idraulica. La localizzazione della cassa di laminazione poteva quindi comportare un mutamento della destinazione dell'area, un'occupazione d'urgenza e l'avvio di un procedimento espropriativo. La società doveva pertanto essere coinvolta nel procedimento sin dalla deliberazione n. 98 del 2022. Il TAR ha escluso l'applicazione dell'art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990, poiché la progettazione dell'opera conservava margini di discrezionalità e non era stato dimostrato che la partecipazione della proprietaria non avrebbe potuto condurre a soluzioni o progettazioni differenti. Sono state annullate le deliberazioni di approvazione del progetto definitivo. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 7 l. 241/1990

    La comunicazione di avvio è necessaria quando il procedimento incide direttamente su beni determinati e può condurre all'occupazione o all'espropriazione delle aree del privato.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    l'omessa comunicazione di avvio del procedimento non rende annullabile l'atto se il contenuto dello stesso non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato

    La sanatoria del vizio partecipativo non opera quando l'amministrazione non dimostri che la partecipazione del privato non avrebbe potuto incidere sulle soluzioni progettuali; la discrezionalità della progettazione esclude, in assenza di tale prova, l'applicazione della norma.

  • art. 29 c.p.a.

    Il termine per l'azione di annullamento decorre secondo le regole sulla piena conoscenza dell'atto lesivo.

  • art. 41 c.p.a.

    Per atti direttamente lesivi di beni determinati, la pubblicazione non è sufficiente a far decorrere il termine se non è provata la piena conoscenza del proprietario interessato.

  • art. 73, comma 1-bis, c.p.a.

    La sospensione dell'efficacia degli atti impugnati da parte dell'amministrazione non costituisce, di per sé, una grave ragione per rinviare la trattazione della causa.

  • artt. 2, 10 e 19 d.P.R. 327/2001

    Le disposizioni sono richiamate in relazione agli obblighi procedimentali connessi alla localizzazione dell'opera e al possibile procedimento espropriativo.

Massime di principio

  • Quando l'approvazione di un'opera pubblica incide direttamente su beni immobili determinati e può comportare occupazione d'urgenza o espropriazione, l'amministrazione deve comunicare l'avvio del procedimento ai proprietari interessati, anche se l'atto è formalmente qualificato come approvazione tecnica del progetto.
  • La mera pubblicazione all'albo pretorio non fa decorrere il termine per impugnare un atto di approvazione di un'opera pubblica direttamente lesivo della posizione del proprietario di un bene determinato, salvo che l'amministrazione dimostri la notificazione individuale o la piena ed effettiva conoscenza dell'atto in una data anteriore.
  • L'omessa comunicazione di avvio non è sanata dall'art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990 quando la progettazione dell'opera presenta margini di discrezionalità e non sia dimostrato che la partecipazione del privato non avrebbe potuto condurre a soluzioni progettuali differenti.
  • La sospensione amministrativa dell'efficacia e dell'esecuzione degli atti impugnati non costituisce, di per sé, una grave ragione idonea a giustificare il rinvio della trattazione ai sensi dell'art. 73, comma 1-bis, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieDichiarazione di pubblica utilitàDecreto di esproprio e procedimentoPartecipazione al procedimentoTermini e notificazione del ricorso
RamiEspropriazione per pubblica utilitàProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleVizi formali non invalidantiDecadenza e tardivitàDifetto di istruttoria

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