Sentenza del 23/10/2015 n. 21594 - Corte di Cassazione
AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE - Credito d'imposta di cui all'art. 7, comma 10, della legge n. 388 del 2000 - Limiti - "De minimis" - Applicabilità - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente chiedeva il recupero del credito d'imposta per incremento occupazionale previsto dall'art. 7, comma 10, della legge n. 388 del 2000, relativo all'assunzione di lavoratori disoccupati in aree svantaggiate nel periodo 2001-2003. Contestava l'applicazione del limite quantitativo derivante dalla regola comunitaria del "de minimis", sostenendo che il regolamento CE n. 2204/2002, in materia di assunzione di lavoratori svantaggiati, avrebbe escluso tale limite. Deduceva inoltre l'erronea applicazione della normativa nazionale e comunitaria e chiedeva il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi di ricorso e ha confermato il diniego del credito d'imposta oltre il limite applicabile. Ha stabilito che l'art. 63 della legge n. 289 del 2002 aveva mantenuto ferme, per quanto non diversamente previsto, le disposizioni dell'art. 7 della legge n. 388 del 2000, compresa l'applicazione della regola "de minimis" all'ulteriore credito d'imposta. Il beneficio, incidendo sul bilancio dell'impresa, costituisce sostanzialmente un aiuto di Stato e può essere riconosciuto solo entro il limite quantitativo previsto nel triennio. La richiesta di rinvio pregiudiziale è stata ritenuta inconferente e priva dei presupposti. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
Legge n. 388 del 2000, art. 7, comma 10
All'ulteriore credito di imposta di cui al presente comma si applica la regola de minimis [...] e ad esso sono cumulabili altri benefici eventualmente concessi [...] purchè non venga superato il limite massimo di L. 180 milioni nel triennio.
La norma sottopone l'ulteriore credito d'imposta per l'assunzione di lavoratori disoccupati in aree svantaggiate alla regola comunitaria del de minimis e a un limite massimo cumulativo nel triennio.
Legge n. 289 del 2002, art. 63, comma 1
Ha mantenuto ferme, per quanto non diversamente regolato, le disposizioni di cui alla legge n. 388 del 2000, art. 7.
La disciplina successiva non ha eliminato il limite de minimis previsto dalla legge n. 388 del 2000, salvo modifiche espresse.
Regolamento CE n. 2204 del 12 dicembre 2002
La Corte ha escluso che tale regolamento potesse prevalere sulla disciplina nazionale applicabile al beneficio in esame o eliminare il limite quantitativo previsto dalla normativa interna.
Regolamento CE n. 994 del 1998
È stato richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina degli aiuti di Stato, ma le relative censure sono state ritenute infondate.
Comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C 68/06
È la fonte comunitaria richiamata dalla legge nazionale per individuare la regola de minimis, secondo cui gli aiuti di Stato entro una determinata soglia triennale non ricadono nel divieto generale.
Art. 92, poi art. 87, paragrafo 1, del Trattato CE
La regola de minimis individua la soglia al di sotto della quale gli aiuti non sono considerati soggetti al divieto previsto dalla disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato.
Art. 234 del Trattato UE
La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia è stata respinta perché ritenuta priva dei presupposti e non pertinente rispetto alla questione decisa.
Massime di principio
- Quando una norma nazionale di agevolazione richiama espressamente la regola de minimis, il beneficio deve essere verificato anche alla luce del limite massimo cumulabile nel periodo di riferimento, indipendentemente dal numero di lavoratori assunti.
- Un incentivo riconosciuto a un'impresa per nuove assunzioni può avere natura sostanziale di aiuto di Stato anche se è collegato direttamente alla situazione dei lavoratori.
- La normativa successiva si considera sostitutiva o derogatoria di quella precedente solo nella misura in cui introduca una disciplina espressamente diversa; per il resto, restano applicabili i limiti già previsti.
- Il superamento della soglia de minimis impedisce il riconoscimento della parte eccedente, anche quando l'impresa abbia rispettato gli altri requisiti sostanziali dell'agevolazione.
- Nel valutare un'agevolazione fiscale occorre applicare prioritariamente il quadro normativo nazionale che disciplina il beneficio, interpretandolo in coerenza con la normativa europea sugli aiuti di Stato.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia non è dovuto quando la questione europea non è decisiva, quando la disciplina applicabile è sufficientemente chiara o quando la controversia riguarda principalmente l'interpretazione della normativa nazionale.
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