Sentenza n. 2988/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 1985 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 26 Giugno 2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 1985 del 26 giugno 2023 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero il 19 luglio 2023. La sentenza del giudice ordinario aveva accertato il diritto della ricorrente a ottenere la carta docente, o altro strumento equipollente, per quattro anni scolastici, per l'importo di 500 euro per ciascun anno, condannando l'amministrazione a metterla a disposizione nel rispetto dei vincoli di legge. Il titolo era rimasto ineseguito nonostante la notifica e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito nella legge 30/1997. La ricorrente ha quindi chiesto l'adozione di tutti gli atti necessari all'integrale esecuzione del giudicato e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito, ma non ha contestato il mancato adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo adeguatamente documentata la pretesa e non contestato l'inadempimento dell'amministrazione. Ha dichiarato l'inottemperanza al giudicato e condannato il Ministero a dare completa esecuzione alla sentenza del Tribunale di Milano, per la parte relativa al contributo alla formazione e alla carta docente, entro novanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di persistente inerzia, ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o un dirigente o funzionario delegato, attribuendogli il compito di adottare gli atti necessari, anche avvalendosi delle strutture amministrative competenti. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, in quanto dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica per l'istruzione. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in 800 euro per compensi, oltre accessori e, se dovuto, contributo unificato, con distrazione a favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza, utilizzata per accertare l'inottemperanza e ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, con nomina del commissario ad acta in caso di persistente inerzia.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito in legge 30/1997
Il termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti obblighi di pagamento nei confronti delle amministrazioni dello Stato era decorso infruttuosamente prima della proposizione del ricorso.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Sono richiamati quale fondamento della regolazione delle spese del giudizio amministrativo e del rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile.
art. 13 comma 6-bis.1 d.P.R. 115/2002
È richiamato per l'onere relativo al contributo unificato, da rifondere soltanto se dovuto nel giudizio.
Massime di principio
- Quando un'amministrazione non esegue una sentenza passata in giudicato che le impone di attribuire una prestazione determinata, il destinatario può agire in ottemperanza per ottenere l'adozione degli atti necessari all'integrale esecuzione del titolo.
- Nel giudizio di ottemperanza, la documentazione del titolo esecutivo, del suo passaggio in giudicato, della notificazione e dell'inutile decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione da parte delle amministrazioni pubbliche è sufficiente a fondare la domanda quando l'amministrazione non contesti specificamente l'inadempimento.
- Il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'esecuzione e nominare già nella sentenza un commissario ad acta destinato a intervenire automaticamente in caso di persistente inerzia dell'amministrazione.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente o funzionario pubblico competente per materia; quando svolge funzioni commissariali nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, può essere esclusa la liquidazione di un compenso aggiuntivo.
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