Cassazione Penale, Sentenza n. 3452/2024 del 29/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Le ricorrenti erano state ritenute colpevoli, in concorso tra loro e con una terza non ricorrente, del furto aggravato di un capo di abbigliamento sottratto da un esercizio commerciale e rinvenuto nell'autovettura della terza. I ricorsi contestavano in particolare la carenza e la incongruenza della motivazione sulla responsabilità concorsuale: mancava prova del contributo materiale o morale delle ricorrenti al furto (l'abito era stato trovato in un'auto non loro e le due imputate erano state bloccate prima di entrare nel veicolo); inoltre venivano sollevate doglianze sulla mancata trattazione di alcune aggravanti e, per una delle ricorrenti, una questione di legittimità costituzionale dell'art. 69 co.4 c.p. e altre deduzioni circa l'erronea applicazione di norme sul concorso di persone, sul tentativo e sulla violenza sulle cose.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati e ha annullato la sentenza impugnata, disponendo il rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'Appello di Torino. Il motivo decisivo è stata l'insufficiente e congetturale motivazione in ordine alla responsabilità concorsuale delle ricorrenti: la Corte d'appello non ha indicato gli elementi di fatto dai quali desumere il contributo causale e soggettivo delle imputate al furto. La questione di legittimità costituzionale dell'art. 69 co.4 c.p. è stata richiamata ma risultava già risolta dalla Corte Costituzionale (sent. n.141/2023) e comunque assorbita dalle ragioni dell'annullamento; gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti (non esaminati nel merito) in ragione dell'annullamento per vizio motivazionale.
Norme richiamate
art. 62, n. 4 c.p.
Circostanza attenuante riconosciuta dalla Corte d'appello alle imputate; la valutazione della sua incidenza sul trattamento sanzionatorio è stata discussa alla luce del divieto di prevalenza rispetto alla recidiva che la Corte Costituzionale ha poi dichiarato incostituzionale (vedi art. 69 co.4 c.p.).
art. 99, co. 4 c.p.
Disciplina della recidiva specifica, che la Corte d'appello aveva ritenuto operante; la sua rilevanza ai fini del bilanciamento con le attenuanti è stata influenzata dal regime normativo (art. 69 co.4) poi censurato dalla Corte Costituzionale.
art. 69, co. 4 c.p.
Norma che proibiva la prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.4 sulla recidiva di cui all'art. 99 co.4; la Corte Suprema ricorda che la Corte Costituzionale, con sentenza n.141/2023, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale divieto nella parte indicata.
art. 110 c.p.
Regola il concorso di persone nel reato; la Cassazione ha ricordato che per affermare la responsabilità concorsuale è necessario indicare elementi dai quali desumere il contributo causale e soggettivo di ciascun concorrente (comportamento esteriore apprezzabile che rafforzi il proposito criminoso o agevoli l'opera altrui).
art. 56 c.p. e art. 624 c.p.
Art. 56 (tentativo) e art. 624 (furto) erano richiamati dalle ricorrenti in ordine all'esclusione del tentativo; la Corte di Cassazione ha però assorbito tali questioni in ragione dell'annullamento per vizio della motivazione sulla responsabilità concorsuale, rinviando il relativo esame al giudice di merito nel nuovo giudizio.
art. 625, co.1, n.5 c.p.
Aggravante relativa alla violenza sulle cose contestata in appello e non affrontata adeguatamente dalla Corte distrettuale; la Cassazione ha ritenuto la mancata trattazione di questo motivo come assorbita dall'annullamento sul punto principale della responsabilità concorsuale.
Massime di principio
- La mera scoperta di un bene provento di furto nell'autovettura di una terza persona non è di per sé sufficiente a fondare la responsabilità concorsuale di chi era stato fermato prima di entrare nel veicolo: il giudice deve indicare elementi probatori specifici che colleghino l'imputato al contributo causale o al proposito criminoso.
- Per affermare il concorso di più persone in un reato è necessario dimostrare almeno un comportamento esteriore di ciascun concorrente che abbia rafforzato il proposito criminoso o abbia agevolato l'esecuzione del reato da parte degli altri; la valutazione non può essere congetturale.
- Se la motivazione del giudice di merito è carente o logica-congetturale sulla responsabilità, la Cassazione annulla e rinvia per un nuovo esame (altre sezioni possono ricostruire i fatti ma non ripetere i vizi motivazionali).
- Le questioni di bilanciamento tra attenuanti e recidiva devono essere trattate alla luce dell'orientamento costituzionale: il divieto di prevalenza previsto dall'art.69 co.4 c.p. è stato dichiarato incostituzionale (Corte Costituzionale, sent. n.141/2023), per cui il giudice di merito può valutare liberamente il bilanciamento tra circostanze attenuanti e recidiva nel rispetto dei principi costituzionali.
- Molte doglianze processuali (es. mancata trattazione di aggravanti, contestazioni tecniche su tentativo o applicazione di norme) possono essere assorbite se sussiste un vizio decisivo sulla responsabilità; tuttavia, tali profili possono essere riesaminati nel nuovo giudizio se la responsabilità venisse nuovamente affermata.
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