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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3452/2024 del 29/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Le ricorrenti erano state ritenute colpevoli, in concorso tra loro e con una terza non ricorrente, del furto aggravato di un capo di abbigliamento sottratto da un esercizio commerciale e rinvenuto nell'autovettura della terza. I ricorsi contestavano in particolare la carenza e la incongruenza della motivazione sulla responsabilità concorsuale: mancava prova del contributo materiale o morale delle ricorrenti al furto (l'abito era stato trovato in un'auto non loro e le due imputate erano state bloccate prima di entrare nel veicolo); inoltre venivano sollevate doglianze sulla mancata trattazione di alcune aggravanti e, per una delle ricorrenti, una questione di legittimità costituzionale dell'art. 69 co.4 c.p. e altre deduzioni circa l'erronea applicazione di norme sul concorso di persone, sul tentativo e sulla violenza sulle cose.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati e ha annullato la sentenza impugnata, disponendo il rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'Appello di Torino. Il motivo decisivo è stata l'insufficiente e congetturale motivazione in ordine alla responsabilità concorsuale delle ricorrenti: la Corte d'appello non ha indicato gli elementi di fatto dai quali desumere il contributo causale e soggettivo delle imputate al furto. La questione di legittimità costituzionale dell'art. 69 co.4 c.p. è stata richiamata ma risultava già risolta dalla Corte Costituzionale (sent. n.141/2023) e comunque assorbita dalle ragioni dell'annullamento; gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti (non esaminati nel merito) in ragione dell'annullamento per vizio motivazionale.

Norme richiamate

  • art. 62, n. 4 c.p.

    Circostanza attenuante riconosciuta dalla Corte d'appello alle imputate; la valutazione della sua incidenza sul trattamento sanzionatorio è stata discussa alla luce del divieto di prevalenza rispetto alla recidiva che la Corte Costituzionale ha poi dichiarato incostituzionale (vedi art. 69 co.4 c.p.).

  • art. 99, co. 4 c.p.

    Disciplina della recidiva specifica, che la Corte d'appello aveva ritenuto operante; la sua rilevanza ai fini del bilanciamento con le attenuanti è stata influenzata dal regime normativo (art. 69 co.4) poi censurato dalla Corte Costituzionale.

  • art. 69, co. 4 c.p.

    Norma che proibiva la prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.4 sulla recidiva di cui all'art. 99 co.4; la Corte Suprema ricorda che la Corte Costituzionale, con sentenza n.141/2023, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale divieto nella parte indicata.

  • art. 110 c.p.

    Regola il concorso di persone nel reato; la Cassazione ha ricordato che per affermare la responsabilità concorsuale è necessario indicare elementi dai quali desumere il contributo causale e soggettivo di ciascun concorrente (comportamento esteriore apprezzabile che rafforzi il proposito criminoso o agevoli l'opera altrui).

  • art. 56 c.p. e art. 624 c.p.

    Art. 56 (tentativo) e art. 624 (furto) erano richiamati dalle ricorrenti in ordine all'esclusione del tentativo; la Corte di Cassazione ha però assorbito tali questioni in ragione dell'annullamento per vizio della motivazione sulla responsabilità concorsuale, rinviando il relativo esame al giudice di merito nel nuovo giudizio.

  • art. 625, co.1, n.5 c.p.

    Aggravante relativa alla violenza sulle cose contestata in appello e non affrontata adeguatamente dalla Corte distrettuale; la Cassazione ha ritenuto la mancata trattazione di questo motivo come assorbita dall'annullamento sul punto principale della responsabilità concorsuale.

Massime di principio

  • La mera scoperta di un bene provento di furto nell'autovettura di una terza persona non è di per sé sufficiente a fondare la responsabilità concorsuale di chi era stato fermato prima di entrare nel veicolo: il giudice deve indicare elementi probatori specifici che colleghino l'imputato al contributo causale o al proposito criminoso.
  • Per affermare il concorso di più persone in un reato è necessario dimostrare almeno un comportamento esteriore di ciascun concorrente che abbia rafforzato il proposito criminoso o abbia agevolato l'esecuzione del reato da parte degli altri; la valutazione non può essere congetturale.
  • Se la motivazione del giudice di merito è carente o logica-congetturale sulla responsabilità, la Cassazione annulla e rinvia per un nuovo esame (altre sezioni possono ricostruire i fatti ma non ripetere i vizi motivazionali).
  • Le questioni di bilanciamento tra attenuanti e recidiva devono essere trattate alla luce dell'orientamento costituzionale: il divieto di prevalenza previsto dall'art.69 co.4 c.p. è stato dichiarato incostituzionale (Corte Costituzionale, sent. n.141/2023), per cui il giudice di merito può valutare liberamente il bilanciamento tra circostanze attenuanti e recidiva nel rispetto dei principi costituzionali.
  • Molte doglianze processuali (es. mancata trattazione di aggravanti, contestazioni tecniche su tentativo o applicazione di norme) possono essere assorbite se sussiste un vizio decisivo sulla responsabilità; tuttavia, tali profili possono essere riesaminati nel nuovo giudizio se la responsabilità venisse nuovamente affermata.

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