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Sentenza

Sentenza del 16/10/2015 n. 20964 - Corte di Cassazione

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI - Buoni sconto o buoni rimborso - Termine biennale di decadenza - Applicabilità - Condizioni - Decorrenza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società chiedeva il rimborso dell'IVA versata in eccesso negli anni 1995-1998, sostenendo che il valore dei buoni sconto e dei buoni rimborso, rimborsato ai distributori o ai consumatori finali, dovesse ridurre la base imponibile della cessione originaria dei prodotti. La società invocava l'art. 11 della Sesta Direttiva IVA e l'art. 13 del d.P.R. n. 633/1972, mentre l'Agenzia contestava sia la possibilità di effettuare la variazione in diminuzione ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 633/1972, sia la tempestività della domanda di rimborso.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto sia il ricorso principale della società sia il ricorso incidentale condizionato dell'Agenzia. Ha riconosciuto in linea di principio che il produttore può ridurre la base imponibile e recuperare l'IVA relativa agli sconti o rimborsi concessi ai consumatori finali, anche se questi non sono direttamente acquirenti dal produttore, purché lo sconto sia univocamente collegato alla cessione originaria, la somma rimborsata sia imputata proporzionalmente a imponibile e IVA e la variazione sia effettuata nei termini previsti. Tuttavia, la domanda di rimborso, se non presentata nella dichiarazione annuale, è soggetta al termine decadenziale biennale previsto dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992. Il termine decorre dal momento in cui il produttore rimborsa effettivamente la quota di prezzo, comprensiva dell'IVA, e procede alla variazione in diminuzione dell'imponibile, non dalla data del versamento originario dell'imposta. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, in diversa composizione, per verificare concretamente il collegamento degli sconti alle operazioni originarie e la tempestività delle domande.

Norme richiamate

  • Art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.

    La disposizione stabilisce un termine decadenziale biennale per le domande di rimborso non richieste nella dichiarazione annuale. Nel caso dei buoni, il termine decorre dal rimborso effettivamente eseguito dal produttore e dalla conseguente variazione dell'imponibile, se tale momento è successivo al pagamento dell'imposta.

  • Art. 26, comma 2, d.P.R. n. 633/1972

    Se un'operazione [...] viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile [...] in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti [...] il cedente [...] ha diritto di portare in detrazione [...] l'imposta corrispondente alla variazione.

    La variazione in diminuzione può operare anche per sconti o rimborsi concessi al consumatore finale, pur in assenza di un rapporto diretto di compravendita tra produttore e consumatore, purché la riduzione sia riconducibile all'operazione originaria con il distributore.

  • Art. 13, comma 1, d.P.R. n. 633/1972

    La norma disciplina la determinazione della base imponibile IVA; essa deve riflettere il corrispettivo effettivamente rimasto a carico della catena distributiva dopo lo sconto o il rimborso rilevante ai fini dell'imposta.

  • Art. 11, parte C, paragrafo 1, Sesta Direttiva 77/388/CEE

    In caso di annullamento, recesso, risoluzione, non pagamento totale o parziale o di riduzione di prezzo dopo che l'operazione è stata effettuata, la base imponibile viene debitamente ridotta alle condizioni stabilite dagli Stati membri.

    La normativa europea impone di garantire la riduzione della base imponibile quando il prezzo viene ridotto dopo l'operazione. La discrezionalità degli Stati membri riguarda le modalità operative, non l'esclusione di fattispecie economicamente idonee a ridurre il corrispettivo effettivo.

  • Art. 90 Direttiva 2006/112/CE

    In caso di annullamento, recesso, risoluzione, non pagamento totale o parziale o riduzione di prezzo dopo il momento in cui si effettua l'operazione, la base imponibile è debitamente ridotta alle condizioni stabilite dagli Stati membri.

    La disposizione, corrispondente all'art. 11 della Sesta Direttiva, conferma il principio di neutralità dell'IVA e il diritto alla rettifica quando il corrispettivo effettivo diminuisce.

  • Art. 2946 c.c.

    Il termine ordinario decennale di prescrizione opera, secondo la sentenza, dopo che il contribuente abbia presentato tempestivamente la domanda di rimborso e si sia formato il silenzio-rifiuto o sia stato emesso un diniego; non sostituisce il termine biennale di decadenza per la presentazione iniziale dell'istanza.

  • Sentenza Corte di giustizia UE, causa C-317/94, E.G. Ltd

    La base imponibile del produttore deve essere ridotta dell'importo dei buoni sconto o rimborso effettivamente rimborsato, anche quando il prodotto sia stato ceduto tramite grossista o dettagliante.

  • Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 147/E del 10 aprile 2008

    Ammette l'utilizzo della nota di variazione ex art. 26 anche per sconti concessi a consumatori finali non direttamente acquirenti dal produttore, se lo sconto è univocamente collegabile all'operazione originaria e la somma è ripartita proporzionalmente tra imponibile e IVA.

Massime di principio

  • Gli sconti o rimborsi promozionali finanziati dal produttore possono ridurre la base imponibile IVA anche quando il beneficiario finale non è il diretto acquirente del produttore.
  • È essenziale dimostrare un collegamento univoco tra ogni buono utilizzato e la cessione originaria effettuata dal produttore al distributore, conservando documentazione, rendicontazioni e prove del rimborso.
  • La somma rimborsata deve essere considerata comprensiva di IVA e deve determinare una riduzione proporzionale sia dell'imponibile sia dell'imposta.
  • La variazione in diminuzione deve essere effettuata secondo i termini applicabili all'operazione originaria; nella fattispecie esaminata la Corte richiama il termine entro l'anno di effettuazione dell'operazione originaria.
  • Se il rimborso non è richiesto nella dichiarazione annuale, l'istanza deve essere presentata entro due anni dal pagamento o, se successivo, dal giorno in cui si verifica il presupposto concreto del rimborso.
  • Il termine biennale è un termine di decadenza: la successiva prescrizione decennale non può sanare una domanda presentata tardivamente.
  • L'eccezione alla decadenza è circoscritta ai casi in cui il rimborso al cliente sia stato eseguito coattivamente in forza di un provvedimento, situazione non presente nel caso esaminato.

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