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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13861/2024 del 05/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello di Venezia che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Rovigo per il reato previsto dall'art.95 del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115, commesso il 12 febbraio 2016 a Rovigo. In Cassazione è stato esaminato il ricorso, ritenuto ammissibile, e si è proceduto d'ufficio a verificare l'intervenuta causa estintiva del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rilevato d'ufficio che il reato è estinto per prescrizione, essendo spirato il termine massimo di prescrizione (pari a 7 anni e 6 mesi) in base al combinato disposto degli artt.157 e 161 cod. pen., computando anche le sospensioni intervenute. Non essendo possibile pronunciare l'assoluzione di merito perché dagli atti non emerge con evidenza l'insussistenza del fatto, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

Norme richiamate

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n.115, art.95

    Norma che individua il fatto-reato per cui la ricorrente era stata condannata; usata come titolo di reato oggetto del giudizio

  • art.129 codice di procedura penale

    Consente alla Corte di constatare e dichiarare, anche d'ufficio, le cause di non punibilità sopravvenute dopo la sentenza impugnata e, se ricorrono i presupposti, di assolvere per non aver commesso il fatto; qui è stata utilizzata per rilevare l'estinzione del reato per prescrizione e per motivare perché non era possibile invece pronunciare un'assoluzione di merito

  • art.157 codice penale

    Stabilisce il termine di prescrizione per i reati determinando la durata della pena ed è stato richiamato, insieme all'art.161, per calcolare il termine massimo di prescrizione applicabile al caso concreto

  • art.161 codice penale

    Fornisce disposizioni sulla determinazione dei termini di prescrizione in relazione alle pene edittali; è stato combinato con l'art.157 per stabilire che il termine massimo di prescrizione è pari a sette anni e sei mesi per il reato contestato

Massime di principio

  • Se, dopo la sentenza impugnata, interviene una causa estintiva del reato (es. prescrizione), la Corte di Cassazione può rilevarla d'ufficio e dichiarare l'estinzione ex art.129 cod. proc. pen., quando sussiste un valido rapporto processuale di impugnazione.
  • La dichiarazione di estinzione per prescrizione comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata quando non è possibile pronunciarsi su merito (assoluzione) perché dagli atti non risulta con evidenza l'inesistenza del fatto.
  • La prescrizione estingue la punibilità ma non equivale a una dichiarazione di innocenza: il giudice valuta se dai documenti di causa emerga con chiarezza l'insussistenza del fatto prima di pronunciare un'assoluzione di merito.
  • Il calcolo del termine di prescrizione deve essere effettuato applicando le regole degli artt.157 e 161 c.p., tenendo conto delle sospensioni del termine; un errato computo può incidere sulla valutazione dell'intervenuta estinzione.
  • Perché la Cassazione possa esaminare e dichiarare cause di non punibilità sopravvenute è necessario che il ricorso sia ammissibile e che sussista un valido rapporto processuale di impugnazione instaurato dalla parte.
  • Quando le doglianze sono manifestamente infondate o fondate su censure non deducibili in sede di legittimità, la Cassazione può comunque procedere a valutare cause sopravvenute che incidono sulla punibilità.

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