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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-553/21

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 22 dicembre 2022. — Hauptzollamt Hamburg contro Shell Deutschland Oil GmbH. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof. — Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2003/96/CE – Tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità – Articolo 5, quarto trattino – Aliquote di accisa differenziate in funzione dell’uso commerciale, o meno, di tali prodotti – Esenzioni e riduzioni fiscali facoltative – Presentazione di una domanda di riduzione fiscale facoltativa dopo la scadenza del termine previsto a tal fine ma prima della scadenza del termine di liquidazione dell’imposta di cui trattasi – Principio della certezza del diritto – Principio di effettività – Principio di proporzionalità. — Causa C-553/21

Giurisprudenza europea62021CJ0553

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha esaminato una normativa tedesca che subordinava l’esenzione/riduzione dell’imposta sull’energia a una domanda presentata entro un termine perentorio, anche quando il termine di liquidazione dell’imposta non era ancora scaduto. Ha ritenuto che, in una situazione del genere, il rigetto automatico della domanda violi il principio di effettività e, inoltre, sia contrario al principio di proporzionalità. Di conseguenza, la domanda tardiva non può essere respinta solo per il superamento del termine formale, se l’imposta è ancora accertabile.

Rinvio pregiudiziale sulla compatibilità con il diritto UE del rigetto automatico di una domanda tardiva di riduzione/esenzione facoltativa dell’accisa sui prodotti energetici, quando la domanda sia comunque presentata prima della scadenza del termine di liquidazione dell’imposta.

La questione giuridica

Se il principio di effettività e il principio di proporzionalità ostino a una normativa nazionale che impone di respingere automaticamente, senza eccezioni, una domanda di esenzione/riduzione fiscale prevista dall’articolo 5, quarto trattino, della direttiva 2003/96, solo perché presentata oltre il termine nazionale per la domanda, anche se al momento della ricezione la liquidazione dell’imposta non è ancora prescritta o decaduta.

Principio di diritto

Nell’attuazione della facoltà prevista dall’articolo 5, quarto trattino, della direttiva 2003/96, gli Stati membri possono disciplinare termini e modalità procedurali, ma non possono imporre un rigetto automatico e senza eccezioni di una domanda di esenzione fiscale presentata dopo il termine nazionale per la domanda, se tale domanda è comunque depositata entro il termine di liquidazione dell’imposta ancora aperto, poiché una simile regola renderebbe eccessivamente difficile l’esercizio del diritto riconosciuto dal diritto dell’Unione e sarebbe sproporzionata rispetto agli obiettivi perseguiti.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2003/96/CE
  • Articolo 5, quarto trattino, della direttiva 2003/96/CE
  • Articolo 6, lettera c), della direttiva 2003/96/CE

Rinvio pregiudiziale sulla domanda tardiva di riduzione fiscale facoltativa per i prodotti energetici

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Bundesfinanzhof in materia di tassazione dei prodotti energetici ai sensi della direttiva 2003/96/CE. Al centro vi è la compatibilità con il diritto dell’Unione di una normativa nazionale che esclude in modo automatico una riduzione/esenzione fiscale facoltativa quando la domanda è stata presentata oltre il termine previsto, ma prima della scadenza del termine di liquidazione dell’imposta.

Fatti e procedimento principale

Shell Deutschland Oil GmbH aveva chiesto il beneficio fiscale per prodotti energetici utilizzati come combustibile a fini professionali nel periodo agosto-novembre 2010. È pacifico che tutte le condizioni sostanziali per ottenere la riduzione fossero soddisfatte, tranne il rispetto del termine per presentare la domanda previsto dall’articolo 100, paragrafo 1, dell’EnergieStV; la domanda è infatti pervenuta nel maggio 2012.

L’ufficio doganale aveva respinto l’istanza e il successivo reclamo. Il Finanzgericht Hamburg aveva invece accolto il ricorso di Shell, ritenendo che, in ogni caso, il diritto dell’Unione e in particolare il principio di proporzionalità ostassero al rigetto. L’ufficio doganale ha quindi proposto ricorso per cassazione dinanzi al Bundesfinanzhof.

Normativa rilevante

La direttiva 2003/96/CE stabilisce il quadro armonizzato per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità. In particolare:

  • il considerando 3 richiama l’esigenza di fissare livelli minimi di tassazione;
  • i considerando 17 e 21 evidenziano la possibilità di differenziare il trattamento fiscale in funzione degli usi commerciali e non commerciali;
  • l’articolo 5, quarto trattino, autorizza gli Stati membri ad applicare aliquote d’imposta differenziate tra uso commerciale e non commerciale;
  • l’articolo 6, lettera c), consente esenzioni o riduzioni mediante rimborso totale o parziale dell’imposta.

Sul piano nazionale, l’EnergieStG e l’EnergieStV prevedevano un’esenzione su domanda, da presentare entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di utilizzo dei prodotti energetici. Il codice tributario tedesco prevedeva inoltre un termine di liquidazione dell’imposta di un anno, prorogabile in caso di verifica fiscale.

Questione sottoposta alla Corte

Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza, se il principio di proporzionalità si applichi anche alla riduzione fiscale facoltativa prevista dall’articolo 5, quarto trattino, della direttiva 2003/96, così da impedire allo Stato membro di negare il beneficio solo perché la domanda è tardiva, quando però il termine per l’accertamento/liquidazione non è ancora scaduto.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda anzitutto che la direttiva 2003/96 inserisce le aliquote differenziate e le esenzioni/riduzioni nel sistema armonizzato della tassazione energetica. La facoltà riconosciuta agli Stati membri dall’articolo 5 deve essere esercitata nel rispetto del diritto dell’Unione e del principio di parità di trattamento.

Quanto alle modalità procedurali, in assenza di regole UE specifiche, spetta agli ordinamenti nazionali fissare termini e condizioni, nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività. La Corte sottolinea che i termini di decadenza rispondono alla certezza del diritto e sono in linea di principio legittimi.

Tuttavia, nel caso concreto, la normativa nazionale collegava il termine per presentare la domanda al termine di liquidazione dell’imposta, ma prevedeva per la domanda un rigetto automatico e senza eccezioni anche quando il termine di liquidazione fosse ancora aperto, ad esempio per effetto di una verifica fiscale. Secondo la Corte, un simile meccanismo può privare il contribuente del beneficio pur in presenza di tutti i requisiti sostanziali e pur avendo lo Stato membro scelto di accordare tale agevolazione.

La Corte richiama inoltre la propria giurisprudenza sulla sproporzione di regole nazionali che, entro il termine generale di prescrizione, fanno perdere un diritto fiscale per un mero inadempimento formale, in assenza di frode o pregiudizio per il bilancio pubblico. In una fattispecie come quella esaminata, l’ammissione della domanda tardiva non compromette la certezza del diritto, poiché il termine di liquidazione è ancora aperto; pertanto, un rigetto automatico sarebbe eccessivo rispetto all’obiettivo perseguito.

Decisione e principio affermato

La Corte dichiara che il principio di effettività e il principio di proporzionalità ostano a una normativa nazionale che imponga di respingere automaticamente e senza eccezioni una domanda di esenzione fiscale presentata entro il termine di liquidazione dell’imposta, solo perché non è stato rispettato il termine nazionale per il deposito della domanda.

Implicazioni pratiche

Per gli operatori economici, la sentenza afferma che, nei regimi nazionali di attuazione di facoltà riconosciute dalla direttiva 2003/96, il superamento di un termine formale non può di per sé far perdere il beneficio se l’amministrazione è ancora in grado di liquidare l’imposta e tutte le condizioni sostanziali sono soddisfatte. Il caso conferma che, in materia fiscale UE, i requisiti formali non possono essere applicati in modo tale da svuotare il diritto sostanziale riconosciuto dall’ordinamento dell’Unione.

Come è indicizzato

Materieaccisetassazione dei prodotti energeticicertezza del dirittoprincipio di effettivitàprincipio di proporzionalità

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