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Sentenza

Sentenza n. 4595/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'ottemperanza della sentenza n. 1382/2025 del Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro e Previdenza, depositata il 16.06.2025 e notificata al Ministero resistente ai fini esecutivi in data 17.06.2025, emessa nel giudizio R.G. n. 6035/2024, con cui il Tribunale di Torre Annunziata ha condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito al riconoscimento del bonus carta docente nei confronti della ricorrente prof.ssa Caldarelli Gisella.

Giustizia amministrativa202600103

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del giudice ordinario che aveva riconosciuto il diritto alla Carta docente per gli anni scolastici 2020/2021-2024/2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario, sezione lavoro, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente e aveva condannato il Ministero all’emissione di un buono elettronico del valore complessivo di € 2.500,00. Ha dedotto l’inerzia dell’Amministrazione, nonostante la notificazione del titolo a fini esecutivi, e ha chiesto la nomina di un Commissario ad acta in caso di persistente inottemperanza, nonché la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con un mero atto di stile e non ha dimostrato l’avvenuta esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell’ottemperanza: il titolo giudiziale era passato in giudicato, come attestato dalla certificazione di cancelleria, era stato notificato all’Amministrazione il 17 giugno 2025 e il termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 era inutilmente decorso senza esecuzione. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, se anteriore. Ha designato, per l’ulteriore inottemperanza, il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione quale Commissario ad acta, con facoltà di delega e con compimento degli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio, entro ulteriori sessanta giorni su istanza della ricorrente. Ha inoltre applicato una penalità di mora parametrata all’interesse legale sulla somma dovuta, precisando che essa decorre dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza, in ragione della funzione sollecitatoria e non risarcitoria dell’astreinte, e cessa con l’insediamento del Commissario ad acta o con l’adempimento, se anteriore. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 700,00 oltre accessori, nonché al compenso eventuale del Commissario ad acta, determinato in € 500,00.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    eventuale penalità di mora ai sensi dell’articolo 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un Commissario ad acta e fissare una penalità di mora in presenza dell’inottemperanza.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    le astreintes, tenuto conto della loro funzione sollecitatoria e non risarcitoria, decorrono dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e non da un momento anteriore

    La penalità di mora ha funzione coercitiva e sollecitatoria, non risarcitoria; decorre dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e cessa con l’insediamento del Commissario ad acta o con l’adempimento, se anteriore.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il decorso infruttuoso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione costituisce, insieme al passaggio in giudicato e alla mancata esecuzione, presupposto per l’azione di ottemperanza.

  • art. 1, commi 121-124, l. n. 107/2015

    Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado

    È la base normativa sostanziale del diritto alla Carta docente riconosciuto dal titolo giudiziale posto in esecuzione.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale azionato è passato in giudicato, è stato notificato all’amministrazione e il termine dilatorio previsto dalla legge per l’adempimento è inutilmente decorso senza che l’amministrazione abbia dimostrato l’esecuzione.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all’amministrazione l’integrale esecuzione del dispositivo entro un termine determinato e designare preventivamente un Commissario ad acta, al quale attribuire il compimento degli atti necessari in caso di ulteriore inerzia.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. ha funzione sollecitatoria e non risarcitoria; pertanto decorre dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e cessa con l’insediamento del Commissario ad acta o con l’adempimento, se anteriore.
  • La penalità di mora può essere parametrata all’interesse legale sulla somma dovuta quando tale criterio sia ritenuto equo dal giudice dell’ottemperanza e non siano state prospettate valide ragioni ostative.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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