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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1752/2022 del 17/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Entrambe le imputate hanno proposto ricorso per cassazione avverso la conferma in appello della condanna pronunciata dal Tribunale di Asti (giudizio abbreviato). Artusio lamentava in termini generici errori di diritto, carenza di motivazione sulla responsabilità, sulla qualificazione giuridica del fatto, sulla concessione delle circostanze e sulla congruità della pena. Bianchi invece deduceva specificamente la carenza di motivazione nella determinazione della pena base per il reato indicato nel capo B), contestando l'applicazione di una pena base superiore al minimo edittale senza adeguata motivazione e sostenendo che, alla data del fatto (8.10.2018), il minimo edittale era di 3 anni (e non 4) e denunciava inoltre un errato bilanciamento tra aggravanti e circostanze attenuanti.

La decisione

Il Collegio ha dichiarato inammissibile il ricorso di Artusio Barbara per assoluta genericità dei motivi e per aver sollevato questioni non dedotte in appello; Artusio è stata condannata al pagamento delle spese e alla somma di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende. Il ricorso di Bianchi Rosa è stato rigettato nel merito: la Corte ha ritenuto infondati i motivi, rilevando che alla data dei fatti era già vigente la modifica legislativa (L. 23 giugno 2017, n.103) che elevava il minimo edittale a 4 anni per la fattispecie aggravata, per cui la determinazione della pena base a 4 anni era corretta; inoltre il giudizio sul rapporto tra aggravanti e attenuanti è stato considerato conforme alla giurisprudenza delle Sezioni Unite (principio sul preventivo confronto e sul trattamento delle attenuanti equivalenti), mentre la motivazione sulla entità della pena è ritenuta adeguata alla luce della discrezionalità del giudice di merito. Bianchi è stata condannata al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 624-bis c.p.

    "la pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 206 a euro 1549" sostituite dalle parole "la pena è della reclusione da quattro a dieci anni" e della multa da euro 927 a euro 2000"

    La Corte ha ritenuto applicabile la formulazione che elevava il minimo a quattro anni alla data dei fatti (modifica introdotta dalla L. 23/6/2017, n.103), per cui la pena base fissata in anni 4 è corretta

  • art. 625, co.1, n.2) e n.5) c.p.

    Si tratta delle circostanze aggravanti che, ove presenti, incidono sull'aumento della pena previsto dall'art.624-bis; la Corte ha ritenuto che tali aggravanti siano sottratte a un libero bilanciamento con alcune attenuanti ai sensi dell'ultimo comma dell'art.624-bis

  • ultimo comma art. 624-bis c.p.

    Interpretato nel senso che le circostanze attenuanti diverse da quelle indicate non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto alle aggravanti di cui all'art.625; le diminuzioni si operano sulla quantità della pena risultante dall'aumento per le aggravanti

  • art. 69 c.p.

    Norma sul giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti; la Corte richiama che alcune aggravanti sono sottratte al bilanciamento ex art.69 o richiedono un procedimento di comparazione come precisato dalla giurisprudenza di legittimità

  • L. 23 giugno 2017, n.103

    Aveva già modificato l'art.624-bis (con decorrenza 3.8.2017) aumentando il minimo della reclusione per le ipotesi aggravate: la Corte ha ritenuto questa modifica applicabile ai fatti del 2018

  • L. n.36 del 2019

    Citata dalla ricorrente come fonte dell'ulteriore elevazione del minimo; la Corte osserva che eventuali modifiche normative successive alla commissione del fatto non sono applicabili se peggiorative (divieto di jus superveniens in pejus)

  • art. 133 c.p.

    Criteri per la determinazione della pena: la Corte ricorda che il giudice deve tenerne conto e che, quando la pena è fissata in misura bassa o vicino al minimo, la motivazione può essere sintetica

  • art. 581, lett. d) c.p.p.

    Dispositivo che impone la specificazione dei motivi nel ricorso; la violazione di tale obbligo determina l'inammissibilità dell'impugnazione (applicata al ricorso di Artusio)

  • art. 591, co.1, lett. c) c.p.p.

    Richiama le conseguenze procedurali della violazione dei requisiti formali del ricorso, confermando il vizio di inammissibilità

  • art. 606, co.3 c.p.p.

    Limita l'esame della Cassazione ai motivi già svolti in sede di merito; la Corte ha ritenuto inammissibili i motivi di responsabilità introdotti per la prima volta in cassazione da Artusio

  • art. 616 c.p.p.

    Norma sulla condanna alle spese processuali in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso; applicata ad entrambe le ricorrenti

Massime di principio

  • I motivi di cassazione devono essere specifici e indicare ragioni di diritto e elementi di fatto: la genericità determina l'inammissibilità.
  • Le questioni di fatto o di responsabilità non sollevate in appello sono inammissibili in cassazione (art.606 c.p.p.).
  • Per la determinazione della pena la discrezionalità del giudice di merito è ampia: quando la pena è fissata in misura vicina al minimo, la motivazione richiesta è più sintetica e può bastare il richiamo ai criteri dell'art.133 c.p..
  • Se alla data del reato è intervenuta una modifica legislativa che modifica i limiti edittali, quella vigente al momento del fatto è applicabile; modifiche peggiorative successive (jus superveniens in pejus) non sono normalmente applicabili.
  • Le circostanze aggravanti previste dal combinato art.624-bis / art.625 possono essere sottratte al libero bilanciamento con le attenuanti: le attenuanti non previste dagli articoli specificati non possono essere considerate equivalenti o prevalenti rispetto ad alcune aggravanti e le riduzioni devono operare sulla pena aumentata.
  • La Corte di legittimità segue i principi delle Sezioni Unite sul corretto procedimento di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti: prima va compiuto il confronto e poi applicato l'effetto consequenziale sulla pena.

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