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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 192/2020 del 09/01/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condomino)

La controversia

Nel corso dei lavori di ricostruzione dell'edificio condominiale eseguiti ai sensi della L. n. 219 del 1981, il condominio approvò, con delibere dell'11 giugno 1999, 26 gennaio 2001 e 15 ottobre 2004, una variante progettuale che prevedeva un parcheggio interrato sotto il sedime del fabbricato e una parte del cortile, con attribuzione della superficie per autorimessa ai soli proprietari delle unità abitative. Un condomino, proprietario di due locali terranei e per la metà del cortile, impugnò le delibere deducendo la lesione dei propri diritti sul sottosuolo e sul cortile. Il Tribunale di Avellino dichiarò nulle le delibere. In appello, la Corte d'appello di Napoli, con sentenza depositata il 18 aprile 2014, dichiarò cessata la materia del contendere perché le delibere impugnate erano state successivamente revocate con delibere del 2 dicembre 2008, 25 maggio 2009 e 16 gennaio 2014, e compensò le spese. Il condominio propose ricorso per cassazione con un motivo complesso, denunciando plurimi vizi di omessa pronuncia, motivazione e violazione di legge. Sosteneva, in particolare, che la Corte d'appello non avesse esaminato la contestazione della legittimazione del condomino a far valere, mediante impugnazione ex art. 1137 c.c., la lesione della sua proprietà esclusiva sul cortile; che non avesse considerato il suo consenso alla costruzione; e che la domanda di nullità fosse stata limitata all'assegnazione dei posti auto ai soli titolari delle abitazioni, senza investire l'intervento sull'area cortilizia. Il condomino propose ricorso incidentale: contestò che le delibere sopravvenute avessero eliminato la lesione, sostenendo che esse qualificavano comune anche il piano interrato sotto il cortile privato; censurò l'affermazione secondo cui il terzo leso non può impugnare ai sensi dell'art. 1137 c.c., affermando di aver agito quale condomino; e chiese che le spese fossero poste integralmente a carico del condominio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia quello incidentale. Il ricorso principale è stato ritenuto inammissibile nel suo complesso: le censure non aggredivano la ratio decidendi della sentenza d'appello, fondata sull'intervenuta revoca delle delibere impugnate e sull'inequivoco atteggiamento acquiescente del condominio, da cui era stata tratta la cessazione della materia del contendere. Inoltre, il motivo era formulato in modo promiscuo e confuso, senza ricondurre con chiarezza le doglianze a specifici vizi tra quelli tassativamente previsti dall'art. 360 c.p.c. Il primo profilo del ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile perché il condomino affermava di aver chiesto solo in appello la nullità delle nuove delibere e il loro contenuto non era conoscibile in cassazione. Inammissibile anche il secondo profilo, per insufficiente specificità nell'esposizione del contenuto dell'atto introduttivo e della prospettazione dedotta. La richiesta sulle spese non integrava una censura scrutinabile, ma un mero auspicio. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente per reciproca soccombenza. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti processuali per il versamento, da parte di entrambi i ricorrenti, dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e circoscritto dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito; ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c.

    Il motivo di ricorso per cassazione deve identificare con precisione una delle categorie di vizi previste dall'art. 360 c.p.c.; la formulazione confusa o promiscua, che non consente di individuare chiaramente il vizio denunciato, non supera il vaglio di ammissibilità.

  • art. 1137 c.c.

    La sentenza menziona la disposizione nel riferire le doglianze incidentali, ma non ne enuncia né applica una regola di diritto: i relativi profili sono dichiarati inammissibili per ragioni di specificità.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    La reciproca soccombenza giustifica la compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità.

    La reciproca soccombenza delle parti giustifica, nel caso concreto, la compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale e di quello incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

    Quando sussistono i presupposti processuali previsti dalla disposizione, il rigetto dei ricorsi comporta l'obbligo per ciascun ricorrente del versamento dell'ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è a critica vincolata: ciascun motivo deve individuare con chiarezza e specificità il vizio riconducibile a una delle ipotesi tassative dell'art. 360 c.p.c.; non sono necessarie formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica della previsione, ma la censura deve essere immediatamente riconoscibile.
  • Il ricorrente deve confrontarsi con la ratio decidendi della pronuncia impugnata: doglianze rivolte a passaggi diversi della decisione, senza contestare la ragione che ne sostiene il dispositivo, non consentono di ottenerne la cassazione.
  • Sono inammissibili le censure incidentali che non espongono con sufficiente specificità il contenuto dell'atto processuale da cui dipende la verifica della questione dedotta; è parimenti inammissibile la contestazione relativa a delibere il cui contenuto non è conoscibile dalla Corte di cassazione perché non adeguatamente riportato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazione delibere condominialiImpugnazioniSpese di lite
RamiCondominioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

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