Cassazione Penale, Sentenza n. 15845/2022 del 26/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 31/03/2021 con cui il Tribunale di Sorveglianza di Ancona aveva revocato, con decorrenza dall'inizio, la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale concessa ad Angelo Scalora. La revoca era stata motivata dal fatto che il predetto era stato posto in custodia cautelare in carcere per gravi indizi di reati in materia di stupefacenti. Il difensore deduceva violazione dell'art. 47 della legge 26 luglio 1975 n. 354 e vizi della motivazione, sostenendo l'illegittimità sia della revoca sia della determinazione della sua decorrenza, con riferimento all'asserita automatica efficacia della sola emissione di una misura cautelare custodiale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo proposto perché il Tribunale di Sorveglianza aveva motivato adeguatamente la revoca non basandosi su un automatismo tra l'emissione della custodia cautelare e la revoca dell'affidamento, ma su una valutazione di merito, sorretta da congrua motivazione, della gravità del comportamento e dell'assenza di adesione al programma di risocializzazione già sin dall'inizio della misura. La Corte ha inoltre richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui la revoca è frutto di un giudizio discrezionale che valuta, caso per caso, il periodo di prova osservato, il carico delle prescrizioni e la gravità del comportamento. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 47 L. 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario)
Norma richiamata come parametro per i profili di disciplina dell'affidamento in prova al servizio sociale; nel caso si discute la legittimità della revoca del beneficio alla luce delle eventuali violazioni penali o delle prescrizioni della misura.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Fondamento normativo per dichiarare il ricorso inammissibile quando manifeste carenze ne impediscono l'esame di merito.
art. 616 cod. proc. pen.
Base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e per la comminazione di somme in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso ritenuto abusivo o senza fondamento.
Corte Cost. n. 186 del 2000
Richiamata in ordine al principio che rende possibile ritenere la sussistenza di colpa nella proposizione di impugnazioni manifestamente infondate, giustificando l'irrogazione di sanzioni pecuniarie.
Giurisprudenza di legittimità citata (Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019, Rv. 275239 - 01)
Afferma che la revoca dell'affidamento in prova non è automatica a fronte di violazioni penali o delle prescrizioni; è richiesta una valutazione motivata del giudice sulla incompatibilità del fatto con la prosecuzione della misura.
Giurisprudenza di legittimità citata (Sez. 1, n. 490 del 03/11/2015, dep. 2016, Rv. 265859 - 01)
Stabilisce che, ai fini della revoca e della determinazione della pena residua, il Tribunale di Sorveglianza deve esercitare un potere discrezionale valutando il periodo di prova, il carico delle prescrizioni e la gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha determinato la revoca.
Massime di principio
- La revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale non è automatica: la semplice emissione di una misura cautelare custodiale nei confronti dell'affidato non impone necessariamente la revoca del beneficio.
- Spetta al giudice di merito valutare, con motivazione adeguata, se il comportamento che ha dato luogo a contestazioni penali o a violazioni delle prescrizioni sia incompatibile con la prosecuzione del programma di risocializzazione.
- La valutazione per la revoca è discrezionale e deve considerare il periodo di prova già scontato, l'osservanza delle prescrizioni e la gravità oggettiva e soggettiva dei fatti; decisioni ben motivate sono difficilmente sindacabili in sede di legittimità.
- Un ricorso manifestamente infondato può essere dichiarato inammissibile e comportare condanne alle spese e sanzioni (es. versamento alla Cassa delle ammende) quando sussista colpa nella proposizione dell'impugnazione.
- In situazioni analoghe, il difensore dovrebbe contestare la revoca solo se è possibile dimostrare l'assenza di elementi concreti che evidenziano incompatibilità con la misura alternativa o vizi logici nella motivazione del giudice di merito.
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