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Sentenza

Sentenza del 12/02/2018 n. 797 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Rimborsi - Società cancellata dal registro delle imprese - Diniego di rimborso - IVA - Attività imprenditoriale - Totalmente assente - Non riconducibilità delle spese all'attività imprenditoriale - Diniego rimborso - Legittimità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società contestava il diniego del rimborso IVA relativo a spese sostenute, ritenendo sufficiente la propria formale qualifica di imprenditore e l'effettuazione degli acquisti. L'Amministrazione finanziaria aveva invece escluso che tali spese fossero inerenti o strumentali all'attività imprenditoriale, non ravvisando una concreta attività economica cui ricondurle.

La decisione

Il diniego di rimborso è stato ritenuto legittimo. La detrazione o il rimborso dell'IVA non spettano in base alla sola qualifica formale di imprenditore, ma richiedono la prova concreta dell'inerenza e della strumentalità dei beni o servizi acquistati rispetto all'attività imprenditoriale, effettivamente svolta o anche soltanto programmata. Sebbene non sia indispensabile l'esistenza di operazioni attive imponibili, quando vi siano temporanee difficoltà finanziarie, nel caso esaminato è stata ravvisata una totale assenza di riconducibilità delle spese all'attività d'impresa. Il ricorso è stato quindi respinto e l'operato dell'Amministrazione finanziaria confermato.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 633/1972, art. 4, comma 2, n. 1

    Individua i presupposti soggettivi dell'esercizio di attività d'impresa ai fini IVA; la qualifica formale non è tuttavia sufficiente a fondare automaticamente il diritto alla detrazione.

  • d.P.R. n. 633/1972, art. 19

    La detrazione dell'IVA sugli acquisti richiede che beni e servizi siano effettivamente inerenti all'attività economica esercitata o programmata.

  • Codice civile, art. 2495, comma 2

    Disciplina gli effetti della cancellazione della società dal Registro delle imprese, nel contesto della vicenda relativa alla società contribuente.

  • Codice civile, art. 2724, n. 3

    Riguarda le eccezioni ai limiti della prova testimoniale, richiamate tra i riferimenti normativi della decisione.

  • Cassazione, Sez. V, ordinanza n. 17783 del 19 luglio 2017

    Ha chiarito che, ai fini della detraibilità IVA, non basta la formale qualifica di imprenditore: occorre l'inerenza e la strumentalità concreta dell'acquisto rispetto all'attività imprenditoriale, anche solo programmata.

Massime di principio

  • Il diritto alla detrazione o al rimborso IVA non deriva automaticamente dalla mera iscrizione o qualificazione formale come impresa: è necessario dimostrare il collegamento concreto tra le spese e l'attività economica.
  • L'assenza temporanea di operazioni attive imponibili non esclude di per sé la detrazione, se il contribuente prova che gli acquisti sono destinati a un'attività imprenditoriale effettiva o seriamente programmata.
  • Quando l'attività imprenditoriale è totalmente assente e le spese non risultano inerenti o strumentali, il diniego del rimborso IVA è normalmente legittimo.
  • Il contribuente deve conservare e produrre documentazione idonea a dimostrare la finalità economica degli acquisti, il progetto imprenditoriale e il loro nesso con l'attività d'impresa.
  • La cancellazione della società dal Registro delle imprese non rende automaticamente spettante il rimborso: restano determinanti la sussistenza dei presupposti sostanziali della detrazione e la prova dell'inerenza dei costi.

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