Sentenza n. 1461/2026 - Firenze, Sezione 3
per l’annullamento: per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento di diniego del 02.08.2024 (Reg. Ufficiale 0014010 del 02.08.2024), relativo alla pratica SUE 152-2024 - Istanza di Attestazione di Conformità in sanatoria art. 209 L.R. 65/2014 s.m.i. presentata al prot. n. 8576 del 13.05.2024; - degli atti tutti prodromici e consequenziali comunque connessi, ancorché ignoti, ivi compreso il preavviso di diniego del 19.07.2024 per quanto richiamato nel suddetto provvedimento di diniego; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Francesca Novembri il 7.01.2026: - provvedimento della Regione Toscana - Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Sismica - Sede di Siena, del 21/02/2025, mai comunicato alla ricorrente, con la quale l’amministrazione ha rettificato il precedente provvedimento prot. 451962 del 28/9/2018; con condanna del Comune di Sinalunga, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ex artt. 30, primo comma e 34, primo comma, lett. c) del c.p.a., a rilasciare entro il congruo termine - comunque non oltre novanti giorni dalla pubblicazione della sentenza, salvo diverso termine disposto dal Tribunale - l’attestazione di conformità in sanatoria per cui è stata presentata l’istanza dalla signora Francesca Novembri. con riserva di agire anche per il risarcimento del danno e con vittoria delle spese di lite.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego comunale dell’attestazione di conformità in sanatoria ex art. 209 L.R. Toscana n. 65/2014 e, con motivi aggiunti, nota del Genio Civile regionale relativa alla necessità degli adempimenti antisismici
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego comunale relativo a opere di ristrutturazione edilizia e opere pertinenziali realizzate in difformità dai titoli edilizi, deducendo violazione dell’art. 6 l. 241/1990, degli artt. 182 e 209 L.R. Toscana n. 65/2014, degli artt. 11 e 36 d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 2, comma 2, dell’OPCM n. 3274/2003, nonché travisamento dei fatti, contraddittorietà, difetto di istruttoria, irragionevolezza e incompetenza. Secondo la ricorrente, il Comune avrebbe ecceduto le proprie competenze valutando la certificazione di idoneità statica, mentre la verifica antisismica sarebbe spettata al Genio Civile regionale; inoltre, trattandosi di attività vincolata, il Comune avrebbe dovuto limitarsi a ricevere il certificato previsto dall’art. 182, comma 5, L.R. Toscana n. 65/2014. È stata altresì contestata la richiesta di sottoscrizione degli elaborati da parte di tutti i proprietari o comproprietari dell’edificio. Con motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato la nota regionale del 24 febbraio 2025, qualificata dall’amministrazione come rettifica di una precedente comunicazione, deducendo violazione delle garanzie partecipative e degli artt. 3, 6, 7, 8, 10 e 21-nonies l. 241/1990, nonché difetto di istruttoria, difetto di motivazione, irragionevolezza e disparità di trattamento. Ha sostenuto che la nota fosse in realtà un atto di autotutela adottato senza i relativi presupposti e senza comunicazione di avvio.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso principale. Ha ritenuto decisivo che il diniego comunale fosse plurimotivato e che fosse sufficiente la resistenza di una sola ragione autonoma. Le opere oggetto di sanatoria comprendevano interventi strutturali, tra cui modifiche alla copertura, tagli di travi portanti, aperture in murature portanti e modifiche agli orizzontamenti, idonei a incidere sullo schema strutturale dell’intero edificio. Il Comune ha quindi correttamente richiesto integrazioni e interpellato il Genio Civile, non limitandosi a una valutazione urbanistico-edilizia astratta, ma verificando la completezza della documentazione necessaria a dimostrare la regolarità statica e sismica dell’opera. La nota regionale del 24 febbraio 2025 aveva inoltre chiarito che gli interventi erano successivi alla classificazione sismica del Comune e richiedevano gli adempimenti di cui agli artt. 93 e 94 d.P.R. n. 380/2001, mai effettuati. Il solo certificato di idoneità statica prodotto non era sufficiente, in assenza di verifiche tecniche analitiche sulle sollecitazioni indotte dal nuovo schema strutturale. La conformità sismica costituisce presupposto della conformità edilizia e urbanistica e deve essere dimostrata sia con riferimento alla disciplina vigente al momento della realizzazione sia a quella vigente al momento della domanda di sanatoria. Respinta la censura relativa alla prima ragione ostativa, il TAR ha assorbito le ulteriori censure concernenti la sottoscrizione degli elaborati da parte di tutti i proprietari. Ha quindi respinto anche la domanda di rilascio dell’attestazione in sanatoria. Il ricorso per motivi aggiunti è stato dichiarato inammissibile perché diretto contro una nota del Genio Civile priva di autonoma efficacia lesiva: l’atto si limitava a comunicare la necessità di ulteriori adempimenti e non conteneva una determinazione conclusiva né determinava un arresto procedimentale. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 209 L.R. Toscana n. 65/2014
Disciplina l’istanza di attestazione di conformità in sanatoria; il rilascio presuppone la dimostrazione della conformità dell’intervento, inclusa la regolarità sismica quando rilevante.
art. 182 L.R. Toscana n. 65/2014
Ai fini dell’accertamento di conformità di cui all’art. 209, per le opere realizzate nei comuni anteriormente alla classificazione sismica degli stessi, l’interessato trasmette al comune il certificato di idoneità statica …
La disposizione non impedisce al Comune di verificare la completezza e l’idoneità della documentazione statica quando le opere incidono strutturalmente sull’edificio; il regime semplificato opera solo per opere effettivamente anteriori alla classificazione sismica.
artt. 93 e 94 d.P.R. n. 380/2001
Gli adempimenti antisismici sono necessari per gli interventi realizzati dopo la classificazione sismica del territorio; la loro mancanza impedisce di dimostrare la conformità sismica richiesta per la sanatoria.
art. 36 d.P.R. n. 380/2001
La doppia conformità richiesta per l’accertamento di conformità comprende anche il rispetto delle norme tecniche antisismiche vigenti al momento della realizzazione e della domanda di sanatoria.
art. 21-nonies l. 241/1990
È stato invocato dalla ricorrente per sostenere che la rettifica regionale costituisse un annullamento d’ufficio; il TAR non ha esaminato nel merito la censura, ritenendo il ricorso per motivi aggiunti inammissibile per carenza di autonoma lesività dell’atto.
art. 30 d.lgs. n. 104/2010
La domanda di condanna al rilascio dell’attestazione è stata respinta in conseguenza del rigetto della domanda di annullamento.
art. 34 d.lgs. n. 104/2010
La domanda di condanna dell’amministrazione a rilasciare l’attestazione in sanatoria è stata respinta perché mancava il presupposto dell’illegittimità del diniego.
Massime di principio
- Nell’accertamento di conformità edilizia in sanatoria, la regolarità sismica dell’intervento costituisce un presupposto indefettibile della conformità edilizia e urbanistica e deve essere verificata con riferimento sia alla disciplina vigente al momento della realizzazione sia a quella vigente al momento della presentazione della domanda.
- Quando le opere oggetto di sanatoria hanno carattere strutturale e incidono sullo schema resistente dell’edificio, il Comune può richiedere integrazioni documentali, verificare la sufficienza del certificato di idoneità statica e interpellare l’autorità regionale competente in materia antisismica; tale attività non integra un’invasione della competenza del Genio Civile.
- Il certificato di idoneità statica previsto per le opere realizzate anteriormente alla classificazione sismica del Comune non esonera l’interessato dalla dimostrazione della regolarità sismica quando risulti che gli interventi sono stati eseguiti successivamente alla classificazione o hanno natura strutturale incompatibile con la documentazione prodotta.
- In presenza di un provvedimento amministrativo plurimotivato, ciascuna ragione autonoma è idonea a sorreggere il dispositivo; la resistenza di una sola motivazione al vaglio giurisdizionale determina il rigetto dell’impugnazione e rende assorbite le censure relative alle ulteriori ragioni ostative.
- Un atto endoprocedimentale è autonomamente impugnabile solo quando abbia autonoma efficacia lesiva, conformi in modo definitivo la successiva decisione o determini un arresto procedimentale; una nota istruttoria che si limiti a segnalare la necessità di ulteriori adempimenti non è autonomamente lesiva.
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