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Ordinanza

Ordinanza n. 688/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento n. 71484, del 26 settembre 2025, con il quale il dirigente ad interim dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, DT Lombardia, Sede di Milano, ha disposto l'istituzione della rivendita speciale nel Comune di Pessano con Bornago (MI), posta all'interno dell'impianto di distribuzione carburanti Q8, ubicato sulla S.P. 242 Km 4+578; B) per quanto riguarda i motivi aggiunti, depositati l’11\05\2026, per l’annullamento: - del provvedimento n. 71484, del 26 settembre 2025, già impugnato col ricorso principale.

Giustizia amministrativa202504713

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di istituzione di una rivendita speciale di tabacchi presso un impianto di distribuzione carburanti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione concedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il titolare di una rivendita di tabacchi preesistente ha impugnato, con domanda cautelare, il provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli istitutivo di una rivendita speciale presso un impianto di distribuzione carburanti situato nel medesimo Comune. Ha dedotto la violazione della disciplina sulla distanza minima tra rivendite, sostenendo che il calcolo del percorso pedonale non consentisse di raggiungere la distanza prescritta di 300 metri. Ha inoltre denunciato violazione dell’art. 190, comma 2, del Codice della strada, eccesso di potere per carenza di istruttoria ed erroneità della motivazione nella determinazione del percorso pedonale, violazione dell’art. 10, comma 1, lett. b), della legge n. 241/1990 e, in via subordinata, violazione dell’art. 4 del d.m. n. 38/2013, dell’art. 22 della legge n. 1293/1957 e del principio di razionalizzazione della rete di vendita. Sono stati proposti anche motivi aggiunti, aventi a oggetto il medesimo provvedimento.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per insussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora. Quanto al fumus, ha ritenuto rilevante il riesame svolto dall’Amministrazione in esecuzione della precedente ordinanza cautelare e la documentazione prodotta dall’ADM, dalla quale risultava che il calcolo della distanza effettuato dal ricorrente non considerava un attraversamento pedonale situato in Via Teresa Noce. Tale attraversamento deve essere rispettato ai sensi dell’art. 190, comma 2, del Codice della strada; pertanto, allo stato della cognizione cautelare, non risultava dimostrata l’illegittimità del provvedimento per violazione della distanza minima. È stato inoltre ritenuto insussistente il periculum in mora, anche all’esito del bilanciamento degli interessi contrapposti, sulla base della documentazione prodotta dalla controinteressata. Le spese della fase cautelare sono state compensate per le peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo e impone la verifica dei presupposti cautelari, tra cui il fumus boni iuris e il periculum in mora.

  • art. 190, comma 2, Codice della strada

    possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri

    Il giudice ha ritenuto che la disciplina imponga di considerare e rispettare l’attraversamento pedonale esistente nel calcolo del percorso rilevante per la verifica della distanza tra rivendite.

  • art. 10, comma 1, lett. b), l. n. 241/1990

    È stato invocato dal ricorrente in relazione alle garanzie partecipative e alla possibilità di presentare memorie e osservazioni nel procedimento.

  • art. 4 d.m. n. 38/2013

    È stato invocato dal ricorrente quale parametro della disciplina relativa all’istituzione e alla razionalizzazione della rete di vendita dei tabacchi.

  • art. 22 l. 22 dicembre 1957, n. 1293

    È stato indicato dal ricorrente quale ulteriore parametro legislativo per contestare l’istituzione della rivendita speciale.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare sull’istituzione di una rivendita speciale, la verifica della distanza minima rispetto a una rivendita preesistente deve essere effettuata considerando il percorso pedonale conforme alle regole del Codice della strada e, in particolare, gli attraversamenti pedonali esistenti che devono essere rispettati.
  • La documentazione amministrativa acquisita in sede di riesame, se evidenzia che il calcolo della distanza prospettato dal ricorrente omette un attraversamento pedonale rilevante, può escludere allo stato il fumus boni iuris della censura fondata sul mancato rispetto della distanza minima.
  • La concessione della tutela cautelare richiede la compresenza del fumus boni iuris e del periculum in mora; l’assenza anche di uno solo dei due presupposti giustifica il rigetto della domanda cautelare.
  • Nella valutazione del periculum in mora il giudice deve procedere al bilanciamento tra gli interessi del ricorrente e quelli dell’amministrazione e del controinteressato, anche sulla base della documentazione prodotta dalle parti.

Come è indicizzato

MaterieCommercio e grandi strutture di venditaPartecipazione al procedimento
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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