Cassazione Penale, Sentenza n. 19159/2024 del 15/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva la rescissione del giudicato della sentenza penale (Tribunale di Caltagirone n. 464/22) che lo aveva condannato per riciclaggio, sostenendo di essere stato dichiarato assente senza che fossero sussistenti i presupposti (iniziale notifica come irreperibile) e che la successiva notificazione "a mani proprie" del decreto che disponeva il giudizio, avvenuta solo il 26/11/2021 dopo anni di processo, non avrebbe sanato le nullità degli atti compiuti nel frattempo; perciò chiedeva che il procedimento fosse retrocesso alla fase preliminare o che il giudicato fosse rescisso
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivo manifestamente infondato. Ha confermato che Catalano aveva effettiva conoscenza del processo perché, durante la pendenza del procedimento, gli furono notificati in mani proprie il decreto che disponeva il giudizio e il verbale dell'udienza del 15/11/2021 (notifica eseguita il 26/11/2021), il che escludeva il requisito di "incolpevole mancata conoscenza" necessario per la rescissione del giudicato. La Corte ha inoltre indicato che, ove l'imputato abbia appreso tardivamente del processo, i rimedi non sono la rescissione ma gli istituti di ripristino previsti dall'art. 420-bis c.p.p. (possibilità di richieste istruttorie e rinnovazione di prove), fermo restando la validità degli atti regolarmente compiuti in precedenza. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen.
Motivi di censura invocati in cassazione (vizi di diritto relativi alla decisione impugnata)
art. 629-bis cod. proc. pen.
"qualora provi che l'assenza è dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza del processo"; "salvo risulti che abbia avuto effettiva conoscenza del processo prima della pronuncia della sentenza"
La norma richiede che, per ottenere la rescissione del giudicato per celebrazione in assenza, l'imputato non abbia avuto conoscenza del processo prima della sentenza; la notificazione in mani proprie del decreto e del verbale prova la conoscenza e quindi esclude la rescissione
art. 420-bis, comma 4 cod. proc. pen. (testo ratione temporis applicabile)
"la prova che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo"; "[f]erma restando in ogni caso la validità degli atti regolarmente compiuti in precedenza"
Indica i rimedi "ripristinatori" per l'imputato che provi l'incolpevole mancata conoscenza (richieste istruttorie ai sensi dell'art. 493 e rinnovazione di prove), ma stabilisce la conservazione della validità degli atti compiuti regolarmente prima della conoscenza
art. 493 cod. proc. pen.
Norma richiamata come possibile strumento per chiedere acquisizioni istruttorie o rinnovazione di prove in caso di ripristino procedurale
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Base normativa per la condanna alle spese del procedimento a carico del ricorrente
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Ha modificato il testo di talune disposizioni procedurali (richiamato in relazione al testo vigente dell'art. 629-bis)
legge 23 giugno 2017, n. 103
Ha introdotto originariamente l'art. 629-bis; richiamata per confronto tra testo originario e testo vigente
Massime di principio
- La rescissione del giudicato per celebrazione in assenza è ammissibile solo se l'imputato dimostra di non aver avuto conoscenza del processo prima della pronuncia della sentenza; una notificazione in mani proprie del decreto o di verbali prova la conoscenza e esclude la rescissione
- Se l'imputato ha appreso tardivamente del procedimento, i rimedi non consistono nella rescissione del giudicato ma negli "istituti ripristinatori" (art. 420-bis c.p.p.), che consentono richieste istruttorie e rinnovazione di prove; gli atti regolarmente compiuti anteriormente restano validi
- La notifica tardiva di atti processuali non comporta automaticamente la nullità degli atti compiuti nel frattempo; per far valere violazioni o nullità occorre utilizzare i rimedi procedurali previsti e tempestivi
- In caso di contestazione della regolarità delle notifiche, è determinante valutare se e quando l'imputato abbia effettivamente avuto conoscenza della "vocatio in iudicium"; la conoscenza effettiva può essere desunta da notifiche personali formali
- Le impugnazioni straordinarie come la rescissione sono rimedi di chiusura e richiedono presupposti stringenti; spesso esistono rimedi ordinari o ripristinatori più appropriati quando la contestazione riguarda conoscenza tardiva del processo
- La domanda di rescissione fondata su mera dilazione temporale della notificazione difficilmente ha successo se esistono atti di notifica personale comprovabili; è opportuno documentare tempestivamente la mancanza di conoscenza per utilizzare i rimedi previsti
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