Cassazione Penale, Sentenza n. 9930/2024 del 08/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso denunciava: (1) errata riqualificazione giuridica del fatto dalla fattispecie di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 c.p.) a quella più grave di tentata estorsione, per un'erronea valutazione dell'elemento psicologico alla base del reato, sulla base di un messaggio minaccioso inviato dall'imputato relativo al figlio della persona offesa; (2) violazione di norme procedurali e vizio di motivazione in relazione alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale disposta in appello ai sensi dell'art. 603 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: ha annullato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Perugia, rilevando che la riqualificazione in estorsione non è stata adeguatamente motivata in relazione alle argomentazioni e alla ricostruzione del Tribunale di primo grado (contesto del messaggio, reciproche offese, valutazione della gravità della minaccia). Ha invece dichiarato il secondo motivo infondato, osservando che la rinnovazione della testimonianza in appello non ha arrecato pregiudizio che il ricorrente potesse censurare e che la Corte territoriale si era limitata a diversa valutazione giuridica di fatti non controversi. La Cassazione ha inoltre richiamato i principi di diritto delle Sezioni Unite sulla distinzione tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni e ha disposto il rinvio per rinnovata e puntuale motivazione sulla qualificazione giuridica.
Norme richiamate
art. 605 cod. pen.
reato di sequestro di persona: il Tribunale aveva assolto l'imputato e la Corte di appello ha confermato l'assoluzione
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
norma sulla detenzione di stupefacenti: il Tribunale aveva assolto l'imputato e la Corte di appello ha confermato l'assoluzione
art. 393 cod. pen.
esercizio arbitrario delle proprie ragioni: reato per il quale l'imputato era stato condannato in primo grado; richiede che la pretesa ingiustificata sia coltivata con la convinzione, anche se errata, di esercitare un diritto
art. 603 cod. proc. pen., commi 3 e 3-bis
disciplinano la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello; la Corte ha ritenuto che non sia stata violata la norma quando l'appello si fonda su diversa valutazione in diritto di fatti non controversi
Sez. U, n. 295401 del 16/07/2020 (Filardo)
principio stabilito: la differenza essenziale tra estorsione ed esercizio arbitrario risiede nell'elemento psicologico; l'estorsione richiede la piena consapevolezza dell'ingiustizia della pretesa e l'intento di conseguire un profitto privo di legittimazione
Massime di principio
- La riqualificazione in peius da esercizio arbitrario a estorsione richiede motivazione specifica e puntuale: il giudice d'appello deve confrontarsi con le argomentazioni e i risultati probatori del primo grado e spiegare perché ritiene sussistente il dolo tipico dell'estorsione.
- L'elemento discriminante tra estorsione ed esercizio arbitrario è il dolo: l'estorsione richiede la consapevolezza dell'ingiustizia della pretesa, mentre l'esercizio arbitrario può sussistere quando l'agente crede, anche erroneamente, di avere un diritto.
- Minacce dirette a un terzo possono essere indice di estorsione se sono strumentali a costringere la vittima e dimostrano la consapevolezza dell'illegittimità della pretesa, ma il contesto e il tenore complessivo della comunicazione devono essere valutati e motivati.
- La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello è legittima quando è necessaria per decidere; tuttavia il ricorrente può censurarla solo se ne derivano effettivi profili di illegittimità o pregiudizio alla sua difesa.
- In situazioni simili è opportuno che il giudice d'appello specifichi chiaramente quali elementi fattuali, non controversi, giustificano la diversa valutazione giuridica e come tali elementi soddisfino i requisiti del reato più grave.
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