Cassazione Penale, Sentenza n. 10683/2022 del 24/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva riformato in melius la decisione del Tribunale di Pescara, sostenendo un vizio di motivazione nella qualificazione giuridica del fatto: a suo avviso la condotta doveva essere qualificata ai sensi dell'art. 495 c.p. (false attestazioni a pubblico ufficiale) e non dell'art. 496 c.p. (false dichiarazioni sulla propria identità). Il fatto consisteva nel fornire generalità false durante l'identificazione, pur essendo poi risultato in possesso di un passaporto con le generalità reali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto non manifestamente illogica la motivazione della corte territoriale che ha qualificato il fatto ai sensi dell'art. 496 c.p., stante la presenza del documento d'identità: la dichiarazione falsa non è stata considerata una "attestazione" nel senso richiesto dall'art. 495 c.p., norma che opera quando il soggetto è privo di documenti e le dichiarazioni assumono funzione attestativa. Inoltre, la Corte ha rilevato l'inammissibilità per carenza di interesse dell'impugnazione perché l'imputato, già beneficiato da una riforma in melius (rideterminazione della pena favorevole), non persegue con il ricorso un risultato concretamente utile e favorevole richiedendo invece la riclassificazione in senso più grave. Sono stati liquidati a carico del ricorrente le spese processuali e condannato al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 496 cod. pen.
La Corte territoriale e la Cassazione hanno ritenuto applicabile questa fattispecie quando l'imputato, pur essendo in possesso di un documento, dichiara generalità false: si configura una falsa dichiarazione sulla propria identità, reato istantaneo che si perfeziona al momento della dichiarazione mendace.
art. 495 cod. pen.
Questa norma integra la fattispecie della falsa attestazione quando il soggetto è privo di documenti e le dichiarazioni false assumono carattere di "attestazione" destinata a sostituire mezzi di identificazione. Nel caso concreto la Corte ha escluso tale condizione perché l'imputato era in possesso di un documento che avrebbe potuto consentire l'accertamento dell'identità.
decreto-legge 28/10/2020, n. 137, art. 23, comma 8 (convertito dalla legge 18/12/2020, n. 176) e decreto-legge 01/04/2021, n. 44, art. 1
art. 23, comma 8 del d.l. 28/10/2020, n. 137; art. 1 del d.l. 01/04/2021, n. 44
Richiamate esclusivamente in ordine alla disciplina processuale e alla facoltà del Pubblico Ministero di formulare conclusioni scritte e richieste di inammissibilità in ragione delle disposizioni emergenziali e delle proroghe procedurali.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Sentenza n. 186 del 13/06/2000
Citata con riferimento alle condizioni per l'esenzione dall'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende: la Corte ha ritenuto non sussistenti le condizioni per non imporre l'importo, liquidandolo equitativamente.
Massime di principio
- La distinzione tra art. 495 e art. 496 c.p. dipende principalmente dalla presenza o meno di mezzi di identificazione: se l'imputato è privo di documenti e le dichiarazioni false servono a sostituirli, può operare l'art. 495; se invece il soggetto ha o può esibire documenti, la falsa indicazione delle generalità integra normalmente l'art. 496.
- Il reato previsto dall'art. 496 c.p. è istantaneo e si perfeziona al momento in cui viene resa la dichiarazione mendace.
- In sede di impugnazione in Cassazione l'interesse a ricorrere deve essere concreto e attuale: non sussiste interesse a impugnare quando, a seguito della decisione impugnata, il ricorrente ha già ottenuto un risultato più favorevole e la nuova qualificazione prospettata sarebbe meno vantaggiosa per lui (ricorso privo di utilità pratica).
- La valutazione della configurabilità delle fattispecie richiede attenzione agli elementi di fatto (es. possesso del documento, esibizione) posti a fondamento della motivazione: decisioni ben motivate sulla presenza di documenti rendono meno probabile la riclassificazione in art. 495.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare la condanna alle spese e somme a favore della Cassa delle ammende, salvo condizioni particolari individuate dalla giurisprudenza costituzionale.
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