Cassazione Penale, Ordinanza n. 16856/2025 del 06/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la sua responsabilità penale per un reato contestato in continuazione, censurando l'asserita insufficienza della motivazione resa dai giudici di merito sul punto. Dalla decisione emerge però che, in appello, egli aveva dedotto soltanto la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e aveva chiesto una riduzione della pena al minimo edittale, senza contestare la responsabilità penale. La Corte di cassazione ha quindi ritenuto il motivo inammissibile perché introduceva in sede di legittimità una questione non devoluta al giudice d'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che il ricorrente non poteva sollevare in cassazione una censura sulla responsabilità penale che non aveva formato oggetto dei motivi di appello. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
Richiamato per qualificare il fatto come reato commesso in continuazione; la decisione non affronta il contenuto sostanziale della norma ma la menziona come base della contestazione.
art. 75, comma 1, d.lgs. 159/2011
Norma incriminatrice contestata; la Corte non ne esamina il merito, limitandosi a prendere atto che la sentenza impugnata aveva confermato la responsabilità per tale reato.
art. 616 c.p.p.
Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non possono essere dedotte questioni che non siano state previamente introdotte con i motivi di appello; la cassazione non può essere utilizzata per devolvere per la prima volta censure su punti della decisione rimasti estranei al giudizio di merito.
- Quando il motivo di ricorso per cassazione investe un profilo non contestato in appello, la censura è inammissibile perché difetta un presupposto di devoluzione al giudice di merito e si prospetta un inevitabile difetto di motivazione sul punto.
- La mancata allegazione di elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità consente la condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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