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Ordinanza

Ordinanza n. 99/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, anche ai fini del riesame del provvedimento impugnato, del provvedimento di cessazione delle misure di accoglienza (Codice Vestanet PU0007399) emesso dalla Prefettura di Pesaro e Urbino, Sportello Unico Immigrazione il 9 gennaio 2026 e notificato il 16 gennaio 2026;

Giustizia amministrativa202600287

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di cessazione delle misure di accoglienza CAS, emesso dalla Prefettura di Pesaro e Urbino il 9 gennaio 2026

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio di cessazione delle misure di accoglienza, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, anche ai fini del riesame. Il giudice ha rilevato che la cessazione dell'accoglienza CAS costituisce conseguenza vincolata della decisione conclusiva del procedimento relativo alla protezione internazionale, ma ha considerato l'obbligo dell'Amministrazione di pronunciarsi celermente sull'eventuale inserimento dello straniero nel sistema di accoglienza SAI, ove ne ricorrano i presupposti.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare nei sensi indicati in motivazione, senza disporre la sospensione o l'annullamento immediato del provvedimento di cessazione dell'accoglienza CAS. Ha ordinato all'Amministrazione di pronunciarsi sull'inserimento del ricorrente nel sistema SAI entro sette giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 18 giugno 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo e costituisce la base processuale per l'accoglimento della domanda cautelare.

Massime di principio

  • La cessazione delle misure di accoglienza CAS può costituire conseguenza vincolata della decisione che definisce il procedimento relativo alla protezione internazionale dello straniero.
  • Anche quando la cessazione dell'accoglienza CAS è vincolata, l'Amministrazione deve provvedere in tempi celeri sull'eventuale inserimento dello straniero nel sistema di accoglienza SAI, qualora risultino integrati i relativi presupposti.
  • In sede cautelare, il giudice amministrativo può imporre all'Amministrazione un termine breve per pronunciarsi sull'inserimento nel sistema SAI, senza necessariamente sospendere il provvedimento di cessazione delle misure CAS.

Come è indicizzato

MaterieAccoglienza e centriTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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