Cassazione Penale, Sentenza n. 34837/2022 del 20/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti chiedevano la "restituzione nel termine" e l'ammissione alla procedura concorsuale di prevenzione ex art. 175 c.p.p. e art. 1, comma 199, L. 24/12/2012 n. 228, in qualità di creditori di Michele Rotella per €599.958,80 (credito accertato definitivamente dalla sentenza della Corte d'appello di Messina del 20/03/2017). Il Giudice Delegato aveva rigettato l'istanza ritenendola tardiva rispetto al termine decadenziale di 180 giorni dalla definitività della confisca di prevenzione, osservando che gli interessati erano a conoscenza della pendenza del sequestro/ confisca (definitiva dall'8/03/2018) perché l'Amministrazione giudiziaria si era costituita nel giudizio civile. I ricorrenti contestavano la motivazione e richiamavano precedenti decisioni che avevano escluso l'applicabilità di certe procedure incidentali e la pronuncia della Corte costituzionale n. 26/2019 che aveva eliminato il requisito della garanzia ipotecaria per l'accesso al regime transitorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi come infondati. Ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite (tra cui Sez. U n. 39608/2018) e decisioni di merito (Sez. 2 n. 13676/2020) sul regime transitorio e sulla disciplina applicabile ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del d.lgs. 159/2011, e ha ritenuto decisiva la tardività delle istanze rispetto al termine di 180 giorni dalla definitività della confisca. Pur riconoscendo che la Corte costituzionale con la sentenza n. 26/2019 ha eliminato il limite della qualità ipotecaria, la Corte ha osservato che tale pronuncia non può superare l'effetto preclusivo della tardività ormai consolidata e la definitività del provvedimento di inammissibilità emesso in data 15/10/2019 (non impugnato dai due ricorrenti e già respinto in cassazione da Lorenzo). Di conseguenza i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 175 cod. proc. pen.
Norma richiamata come base processuale per la "restituzione nel termine" e il ricorso per ammissione alla procedura concorsuale di prevenzione
art. 1, commi 194, 199 e 205, legge 24/12/2012 n. 228
Disciplina transitoria relativa all'accertamento dei crediti nei procedimenti di prevenzione pendenti alla data di entrata in vigore del d.lgs. 159/2011; prevede termini e condizioni per l'ammissione delle istanze (in particolare il termine decadenziale di 180 giorni)
d.lgs. 6/9/2011 n. 159, artt. 52 e ss.
Procedura incidentale di verifica dei crediti applicabile ai procedimenti di prevenzione instaurati dopo il 13/10/2011; non si applica ai procedimenti nei quali alla predetta data "sia già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione" (art. 117, comma 1, d.lgs. 159/2011)
art. 117, comma 1, d.lgs. 159/2011
"le disposizioni contenute nel Libro I ... non si applicano nei procedimenti nei quali, alla predetta data, \"sia già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione\""
Limite di operatività temporale della disciplina del Libro I del d.lgs. 159/2011; determina che per i procedimenti già avviati alla data di entrata in vigore si applica la disciplina transitoria
Sentenza Corte Costituzionale n. 26/2019
Dichiarata l'illegittimità costituzionale della limitazione ai creditori "muniti di ipoteca" prevista da art. 1, comma 198, L. 228/2012: ha eliminato il requisito della garanzia ipotecaria per l'accesso al regime transitorio, ma non ha l'effetto di sanare istanze comunque tardive
Sez. U, n. 39608 del 22/2/2018
Chiarisce che la disciplina incidentale di verifica dei crediti (artt. 52 e ss. d.lgs. 159/2011) opera solo per i procedimenti instaurati dopo il 13/10/2011 e conferma l'applicabilità della disciplina transitoria per i procedimenti pendenti
Sez. 2, n. 13676/2020
Decisione che ha dichiarato inammissibile il ricorso di Lorenzo Coppolino, confermando l'interpretazione sul termine dei 180 giorni e rilevando anche l'assenza di garanzia ipotecaria come ulteriore motivo (quest'ultimo poi incide meno alla luce della sent. Cost. 26/2019)
Sentenza Corte d'appello civile di Catania n. 462/2017 (20/03/2017)
Pronuncia di merito che aveva ricondotto il credito dei Coppolino come non assistito da garanzia ipotecaria, elemento considerato in precedenza ai fini dell'inammissibilità; tuttavia tale rilievo è stato poi mitigato dalla sentenza costituzionale
Massime di principio
- Se un procedimento di prevenzione è già pendente alla data di entrata in vigore del d.lgs. 159/2011, si applica la disciplina transitoria della L. 228/2012 e non la procedura incidentale prevista dal Libro I del d.lgs. 159/2011
- Le istanze di accertamento del credito ai sensi della disciplina transitoria sono soggette a termini decadenziali (180 giorni dalla definitività della confisca); la loro tardiva proposizione determina l'inammissibilità anche se successivamente intervengano cambiamenti di orientamento giurisprudenziale
- La conoscenza della pendenza del sequestro/confisca da parte del creditore (ad es. dimostrata dalla costituzione dell'Amministrazione giudiziaria nel giudizio civile) è elemento decisivo per far decorrere il termine decadenziale
- La pronuncia della Corte Costituzionale che elimina un requisito (es. la qualità ipotecaria) amplia i soggetti potenzialmente ammessi al regime transitorio, ma non ha efficacia sanante su domande già definitivamente dichiarate inammissibili per tardività
- Un provvedimento di merito divenuto definitivo (non impugnato o con impugnazione già decisa) prevale e non può essere rimesso in discussione tramite una semplice istanza di restituzione nel termine quando la tardività risultava oggettivamente accertabile
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