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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35034/2023 del 14/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)

La controversia

Un contribuente aveva presentato all'Agenzia delle Entrate un'istanza di sgravio parziale di importi iscritti a ruolo a titolo di sanzioni pecuniarie, deducendo di non aver mai ricevuto la preventiva comunicazione di irregolarità. A seguito del silenzio dell'Amministrazione, aveva proposto ricorso dinanzi al giudice tributario avverso il silenzio-inadempimento. La CTP aveva dichiarato il ricorso inammissibile; la CTR aveva invece accolto l'appello del contribuente, riformando la decisione e rilevando che l'Ufficio non aveva provato la notificazione della comunicazione di irregolarità ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) motivazione apparente della sentenza di appello, per non avere spiegato le ragioni della riforma della declaratoria di inammissibilità; 2) violazione dell'art. 2-quater d.l. n. 564/1994 e dell'art. 19 d.lgs. n. 546/1992, per avere ritenuto impugnabile il silenzio su un'istanza di autotutela/sgravio, che non farebbe nascere un obbligo giuridico di provvedere; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c., per omessa motivazione sulla eccezione di inammissibilità riproposta dall'Ufficio.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati congiuntamente i motivi di ricorso. Ha affermato che la sentenza della CTR era affetta da motivazione apparente, poiché aveva riformato la decisione di primo grado senza spiegare il ragionamento giuridico sulla preliminare questione di ammissibilità del ricorso introduttivo, nonostante la sentenza di primo grado avesse dichiarato l'inammissibilità e l'Ufficio avesse riproposto l'eccezione. Nel merito, la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il silenzio dell'Amministrazione sull'istanza di autotutela non è, di regola, impugnabile dal contribuente, salvo che siano dedotte ragioni di rilevante interesse generale alla rimozione dell'atto impositivo definitivo. Poiché la controversia atteneva a un silenzio-rifiuto su istanza di sgravio, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito dichiarando inammissibile il ricorso originario del contribuente. Ha inoltre condannato il contribuente alle spese del giudizio di cassazione, compensando integralmente quelle dei gradi di merito.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Il vizio di motivazione apparente integra un error in procedendo denunciabile in cassazione.

  • art. 2-quater d.l. 30 settembre 1994, n. 564, conv. in L. 30 novembre 1994, n. 656

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che l'istanza di autotutela/sgravio non genera un diritto soggettivo all'adozione del provvedimento richiesto.

  • art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    È richiamato per sostenere l'inimpugnabilità del silenzio su istanza di autotutela, salvo i casi espressamente previsti.

  • art. 112 c.p.c.

    Il ricorrente lamenta omessa pronuncia/mancata motivazione sull'eccezione di inammissibilità; la Corte valorizza l'assenza di reale risposta della CTR sulla questione decisiva.

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    La CTR aveva richiamato la mancata prova della notificazione della comunicazione di irregolarità.

  • artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.

    Norme sul rito camerale in Cassazione.

Massime di principio

  • In materia tributaria, il giudice di appello che riformi una declaratoria di inammissibilità deve esplicitare, sia pure sinteticamente, le ragioni giuridiche della diversa soluzione, soprattutto quando la questione dell'ammissibilità costituisce il nucleo della decisione di primo grado e sia stata riproposta in appello.
  • La motivazione è solo apparente quando, pur essendo graficamente presente, non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; in tal caso la sentenza è nulla per error in procedendo.
  • L'istanza di autotutela diretta a ottenere lo sgravio o l'annullamento di un atto tributario definitivo non attribuisce, di regola, al contribuente un diritto soggettivo a una risposta o a un provvedimento espresso dell'Amministrazione.
  • Il silenzio dell'Amministrazione finanziaria sull'istanza di autotutela non è normalmente impugnabile dal contribuente, salvo che questi alleghi e dimostri l'esistenza di un interesse di rilevanza generale dell'Amministrazione alla rimozione dell'atto.
  • Il sindacato giurisdizionale sul diniego di autotutela di un atto ormai definitivo è limitato alla verifica dei presupposti di interesse generale alla rimozione dell'atto e non può essere utilizzato per far valere vizi dell'atto impositivo ormai preclusi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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