Cassazione Penale, Sentenza n. 51239/2023 del 21/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la dichiarazione di inammissibilità della richiesta di rimessione in termini presentata il 9/5/2023. Il ricorrente, tramite difensore, sosteneva di aver avuto effettiva conoscenza della sentenza di condanna solo il 2/2/2023 e che, pur avendo immediatamente richiesto la visione del fascicolo, non gli fu consentito l'accesso perché il fascicolo non era reperibile in archivio; perciò non avrebbe potuto proporre prima l'istanza. La difesa chiedeva che il termine di 30 giorni per la rimessione fosse ancorato alla effettiva possibilità di consultare gli atti utili per formulare la domanda e che la Corte avesse l'onere di accertare la mancata conoscenza del procedimento a carico dell'imputato (es. per contumacia o difetto di notifiche).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifesto infondato e, quindi, inammissibile. Ha ritenuto che il dies a quo per il termine di 30 giorni di cui all'art. 175, comma 2-bis, cod. proc. pen. è ancorato alla "effettiva conoscenza" della sentenza di condanna (ossia alla sicura consapevolezza dell'esistenza del provvedimento e alla precisa cognizione dei suoi estremi), e non alla conoscenza o disponibilità di tutti gli atti processuali. Poiché il ricorrente stesso aveva indicato quale data di conoscenza il 2/2/2023, la richiesta del 9/5/2023 era largamente tardiva. La Corte ha altresì ribadito che spetta al richiedente l'onere di allegare il momento di effettiva conoscenza e al giudice valutare, sul fascicolo e nel contraddittorio, eventuali impedimenti alla rimessione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 175 cod. proc. pen.
comma 2-bis e comma 8 (testo applicabile ratione temporis)
Il termine decadenziale di 30 giorni per la richiesta di restituzione in termini decorre dal momento in cui l'imputato ha avuto "effettiva conoscenza" della sentenza di condanna (sicura consapevolezza dell'esistenza e precisa cognizione degli estremi), e non dalla conoscenza o disponibilità di tutti gli atti del procedimento. Il comma 8 dispone che, in caso di accoglimento della restituzione per impugnare sentenze contumaciali anteriori, non si conteggi ai fini della prescrizione il periodo intercorrente tra la notifica della sentenza contumaciale e la notifica dell'ordinanza che concede la restituzione.
legge 28 aprile 2014, n. 67
art. 15-bis (disciplina transitoria)
La disciplina previgente dell'art. 175 continua ad applicarsi nei confronti degli imputati già dichiarati contumaci (secondo il previgente regime) alla data del 22/8/2014, ai sensi della normativa transitoria.
Decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 17, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2005, n. 60
Richiamato quale riferimento storico per la formulazione del comma 2-bis dell'art. 175, stabilisce il termine decadenziale ancorato alla conoscenza del provvedimento.
Massime di principio
- Il termine di 30 giorni per richiedere la rimessione in termini decorre dalla "effettiva conoscenza" della sentenza di condanna (data in cui il condannato ha sicura consapevolezza dell'esistenza e degli estremi del provvedimento), non dalla mera possibilità di consultare l'intero fascicolo processuale.
- Spetta al ricorrente l'onere di allegare la data di effettiva conoscenza; il giudice deve poi verificare, sul fascicolo e nel contraddittorio, se vi siano ostacoli che giustifichino la rimessione (es. mancate notifiche o contumacia), ma tali accertamenti non rinviano il dies a quo.
- La mancanza di accesso immediato agli atti in archivio non sospende automaticamente il termine decadenziale: quindi, quando si viene a conoscenza della sentenza è consigliabile proporre tempestivamente la richiesta di rimessione e solo poi integrare la documentazione o chiedere accertamenti giudiziali.
- Se il ricorrente era stato dichiarato contumace secondo il previgente regime anteriore al 22/8/2014, possono applicarsi regole transitorie specifiche (es. effetti sulla prescrizione) che vanno valutate separatamente, ma non mutano il dies a quo della conoscenza della sentenza.
- Per evitare inammissibilità è opportuno che il difensore alleghi e dimostri la data e le modalità in cui il proprio assistito ha avuto conoscenza del provvedimento (es. notifiche, comunicazioni), nonché richieda comunque l'immediata rimessione in termini non appena sia venuto a conoscenza della sentenza.
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