Ordinanza n. 287/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, “- della Delibera prot. n. 119 del 9.4.2026 notificata in pari data, con la quale la Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale del Piemonte ha dichiarato il compendio denominato “Villa Monplaisir” (sito in Marentino – TO) “di interesse storico-artistico e storico-relazionale particolarmente importante, ai sensi degli articoli 10, comma 3, lettere a) e d), e 13, comma 1 del Codice dei beni culturali”, nonché della “Relazione Storico-artistica” allegata al citato provvedimento, contenente le motivazioni alla base del rilevato interesse storico-artistico e storico relazionale; - della nota prot. n. 16796 del 6.8.2025, con cui la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Città Metropolitana di Torino ha avviato il nuovo procedimento di dichiarazione di interesse storico-artistico e storico-relazionale particolarmente importante, ai sensi degli articoli 10, comma 3, lettere a) e d), e 13, comma 1 del Codice dei beni culturali; - di ogni altro atto precedente, successivo, consequenziale e comunque connesso a quelli impugnati, anche non cognito, e, in ogni caso, lesivo dell’interesse della Società ricorrente all’annullamento della dichiarazione di interesse culturale in questione”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: dichiarazione di interesse storico-artistico e storico-relazionale particolarmente importante del compendio denominato "Villa Monplaisir", nonché gli atti del relativo procedimento
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione culturale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato la delibera della Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale del Piemonte che ha dichiarato il compendio "Villa Monplaisir" di interesse storico-artistico e storico-relazionale particolarmente importante ai sensi degli articoli 10, comma 3, lettere a) e d), e 13, comma 1, del Codice dei beni culturali, unitamente alla relazione storico-artistica e alla nota di avvio del procedimento adottata dalla Soprintendenza. Ha chiesto l'annullamento degli atti e, in via cautelare, la sospensione dei loro effetti. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di illegittimità dedotti, limitandosi a rilevare che le questioni prospettate non sono suscettibili di delibazione sommaria e richiedono approfondimenti nella fase di merito. La ricorrente ha inoltre chiesto, in subordine alla sospensione, la fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che le questioni sollevate non potessero essere valutate adeguatamente in sede sommaria e richiedessero gli approfondimenti propri del giudizio di merito. Quanto al periculum in mora, ha escluso che il pregiudizio dedotto dalla società, connesso allo sviluppo di un progetto di riqualificazione delle aree vincolate, presentasse carattere di gravità e irreparabilità. Ha inoltre considerato che la sospensione avrebbe potuto arrecare un pregiudizio all'interesse pubblico, consentendo l'eventuale trasformazione irreversibile delle aree nelle more del giudizio. In applicazione dell'art. 55, comma 10, c.p.a., ha fissato l'udienza pubblica di merito al 3 marzo 2027. Ha disposto, a carico del Ministero resistente non costituito, il deposito entro i termini dell'art. 73, comma 1, c.p.a. di una relazione sui fatti e di tutti i documenti del procedimento amministrativo. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 10, comma 3, lettere a) e d), d.lgs. 42/2004
di interesse storico-artistico e storico-relazionale particolarmente importante
La dichiarazione impugnata è stata adottata richiamando le categorie di interesse culturale previste dalla disposizione.
art. 13, comma 1, d.lgs. 42/2004
dichiarazione di interesse culturale
La delibera impugnata è stata qualificata come dichiarazione dell'interesse culturale del compendio.
art. 55 c.p.a.
"Il collegio, in caso di estrema gravità ed urgenza, può concedere la misura cautelare"; comma 10 richiamato nel provvedimento
La domanda cautelare è stata esaminata considerando il fumus e il periculum; il comma 10 è stato applicato per fissare rapidamente l'udienza di merito in alternativa alla sospensione.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente, nel contesto della fase cautelare, la fissazione dell'udienza di merito per una sollecita definizione della controversia.
art. 73, comma 1, c.p.a.
È stato richiamato quale termine per il deposito della relazione sui fatti e dei documenti del procedimento amministrativo da parte del Ministero.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando le questioni di legittimità dell'atto impugnato richiedono approfondimenti incompatibili con la cognizione sommaria, il giudice può riservarne l'esame alla fase di merito senza anticipare una valutazione definitiva sul fumus boni iuris.
- La sospensione cautelare deve essere negata quando il pregiudizio allegato dal ricorrente, pur incidendo su un progetto di intervento o riqualificazione, non presenti carattere di gravità e irreparabilità.
- Nel bilanciamento cautelare, il giudice può negare la sospensione quando essa rischi di consentire trasformazioni irreversibili del bene o dell'area sottoposta a tutela, arrecando un pregiudizio all'interesse pubblico alla conservazione del patrimonio culturale.
- La fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. costituisce una misura alternativa alla sospensione idonea ad assicurare una sollecita definizione della controversia quando la domanda cautelare non può essere accolta.
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