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Sentenza

Sentenza n. 7101/2026 - Roma, Sezione 2B

per l’ottemperanza: - al decreto ingiuntivo n. 15457/2023 (R.G. 40077/2023), emesso, in forma ordinaria, dal Tribunale Ordinario di Roma il 14.10.2023, pubblicato in data 16.10.2023, notificato presso la sede reale dell’Amministrazione in data 30.10.2024, dichiarato esecutivo con decreto n. 17399 del 9.8.2025, pubblicato l’11.8.2025, notificato all’Amministrazione presso la sede reale in data 19.9.2025; - al decreto ingiuntivo n. 11674/2024 (R.G. 29709/2024), emesso, in forma ordinaria, dal Tribunale Ordinario di Roma l’8.9.2024, pubblicato in data 7.10.2024, notificato presso la sede reale dell’Amministrazione in data 30.10.2024, dichiarato esecutivo con decreto n. 13185 del 22.6.2025, pubblicato il 24.6.2025, notificato all’Amministrazione presso la sede reale in data 19.9.2025; - al decreto ingiuntivo n. 1226/2025 (R.G. 460/2025), emesso, in forma ordinaria, dal Tribunale Ordinario di Roma il 30.1.2025, pubblicato in data 31.1.2025, notificato presso la sede reale dell’Amministrazione in data 4.2.2025, dichiarato esecutivo con decreto n. 13508 del 25.6.2025, pubblicato il 26.6.2025, notificato all’Amministrazione presso la sede reale in data 19.9.2025;

Giustizia amministrativa202600952

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Comune nell’esecuzione di tre decreti ingiuntivi esecutivi emessi dal Tribunale ordinario di Roma

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza a tre decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale ordinario di Roma e divenuti esecutivi, deducendo l’inerzia del Comune nonostante la notificazione dei titoli in forma esecutiva presso la sede reale dell’amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996. Ha inoltre chiesto la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempienza. Il Comune, benché ritualmente intimato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto integrati i quattro requisiti per l’ammissibilità dell’ottemperanza a titoli esecutivi emessi dal giudice ordinario: esistenza e perfezione dei titoli, conoscenza degli stessi da parte dell’amministrazione, definitività dei titoli e inerzia dell’amministrazione dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni. I decreti ingiuntivi erano stati pubblicati, non opposti, dichiarati esecutivi e notificati in forma esecutiva al Comune presso la sede reale il 19 settembre 2025; il ricorso era stato notificato il 23 gennaio 2026, oltre il termine di 120 giorni. Il Comune è stato quindi ordinato a dare esecuzione ai titoli entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale persistente inottemperanza, il TAR ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Viterbo, con facoltà di delega, attribuendogli ulteriori 60 giorni per l’esecuzione a seguito di richiesta del ricorrente comprovante l’inutile decorso del termine assegnato al Comune. Il compenso del commissario è posto a carico del Comune. Il Comune è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in 1.000 euro oltre accessori e contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    La disposizione costituisce il fondamento del giudizio di ottemperanza ai titoli esecutivi azionati contro l’amministrazione.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto

    Il termine dilatorio di 120 giorni decorre dalla notificazione del titolo esecutivo in forma esecutiva presso la sede reale dell’amministrazione; decorso tale termine senza adempimento, è ammissibile l’azione di ottemperanza.

  • art. 647 c.p.c.

    La dichiarazione di esecutorietà dei decreti ingiuntivi, in assenza di opposizione, comprova la definitività dei titoli esecutivi.

  • art. 647 c.p.a.

    Il testo richiama questa disposizione in relazione alla notificazione dei decreti ingiuntivi in forma esecutiva alla parte resistente.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza nei confronti di un’amministrazione per l’esecuzione di un provvedimento emesso dal giudice ordinario è ammissibile quando il titolo esecutivo esista e sia perfetto, l’amministrazione ne abbia avuto conoscenza, il titolo sia divenuto definitivo e l’amministrazione sia rimasta inerte dopo il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge.
  • Per i titoli esecutivi comportanti il pagamento di somme di denaro, il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996 decorre dalla notificazione del titolo in forma esecutiva presso la sede reale dell’amministrazione.
  • Una volta accertata l’inerzia dell’amministrazione dopo il decorso del termine dilatorio, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’esecuzione del titolo entro un termine ulteriore e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare in caso di persistente inadempimento.
  • Il commissario ad acta può essere incaricato di eseguire il titolo dopo l’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione, con compenso posto a carico dell’amministrazione inadempiente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimento

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