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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-378/17

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 4 dicembre 2018. — The Minister for Justice and Equality e The Commissioner of the Garda Síochána contro Workplace Relations Commission. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court. — Rinvio pregiudiziale – Parità di trattamento in materia di occupazione – Direttiva 2000/78/CE – Divieto di discriminazione fondata sull’età – Assunzione degli agenti di polizia – Organismo nazionale istituito per legge al fine di garantire l’applicazione del diritto dell’Unione in un particolare settore – Facoltà di disapplicare la legislazione nazionale non conforme al diritto dell’Unione – Primato del diritto dell’Unione. — Causa C-378/17

Giurisprudenza europea62017CJ0378

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, in Grande Sezione, ha affrontato la questione dei poteri della Workplace Relations Commission irlandese nel contesto di un ricorso per discriminazione fondata sull’età nell’accesso alla polizia nazionale. Ha affermato che, quando un organismo è stato istituito per garantire l’applicazione della direttiva 2000/78 in un determinato settore, esso deve poter disapplicare la normativa nazionale incompatibile con il diritto dell’Unione. La riserva di tale potere a un diverso giudice nazionale non è compatibile con il principio del primato del diritto UE.

Primato del diritto UE e obbligo, per un organismo nazionale incaricato di applicare la direttiva 2000/78, di disapplicare la normativa interna incompatibile con il diritto dell’Unione

La questione giuridica

Se il diritto dell’Unione, e in particolare il principio del primato, osti a una normativa nazionale che riservi ai soli giudici costituzionalmente competenti il potere di disapplicare una legge nazionale incompatibile con il diritto UE, escludendo un organismo nazionale istituito per legge per garantire l’applicazione della direttiva 2000/78 in materia di occupazione, pur quando tale organismo abbia competenza generale a trattare le controversie di settore.

Principio di diritto

Il principio del primato del diritto dell’Unione impone che qualsiasi organismo nazionale istituito per legge e incaricato, nel proprio settore, di garantire l’applicazione della direttiva 2000/78 debba poter disapplicare, nell’ambito delle proprie competenze, la disposizione nazionale contraria al diritto UE. È quindi incompatibile con il diritto dell’Unione una disciplina interna che riservi tale potere a un altro giudice, anche se la normativa nazionale prevede per quest’ultimo un ricorso separato e pienamente conforme ai principi di equivalenza ed effettività.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2000/78/CE
  • Articolo 1 direttiva 2000/78/CE
  • Articolo 3, paragrafo 1, lettera a), direttiva 2000/78/CE
  • Articolo 9, paragrafo 1, direttiva 2000/78/CE
  • Articolo 34 della Costituzione irlandese
  • Articolo 37, paragrafo 1, della Costituzione irlandese
  • Employment Equality Acts 1998 to 2015
  • Garda Síochána (Admissions and Appointments) Regulations 1988
  • Garda Síochána (Admissions and Appointments) (Amendment) Regulations 2004

Primato del diritto UE e potere di disapplicazione di un organismo nazionale

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Supreme Court irlandese in una controversia sull’accesso all’impiego nella polizia nazionale irlandese e, in particolare, sulla competenza della Workplace Relations Commission a disapplicare una norma interna ritenuta contraria alla direttiva 2000/78. La Corte chiarisce i rapporti tra riparto interno di competenze, primato del diritto dell’Unione e tutela effettiva dei diritti conferiti dalla direttiva antidiscriminatoria.

Fatti e procedimento principale

Alcuni candidati, tra cui Ronald Boyle, erano stati esclusi dalla procedura di assunzione di nuovi agenti dell’An Garda Síochána perché avevano superato il limite massimo di età previsto dal decreto nazionale sulla polizia. Essi hanno adito l’Equality Tribunal, poi sostituito dalla Workplace Relations Commission, sostenendo che tale limite integrasse una discriminazione vietata dalla direttiva 2000/78 e dal diritto irlandese di recepimento.

Il Ministro della giustizia e il Commissioner of An Garda Síochána hanno contestato la competenza di tale organismo ad accertare l’incompatibilità della norma nazionale con il diritto dell’Unione e a disapplicarla, sostenendo che tale potere spettasse solo alla High Court. La High Court ha accolto questa impostazione e ha vietato all’organismo amministrativo di decidere sul ricorso. La Supreme Court, investita dell’impugnazione, ha quindi chiesto alla Corte di giustizia se una simile ripartizione di competenze sia compatibile con il diritto UE.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare la direttiva 2000/78, che all’articolo 1 stabilisce un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate, tra l’altro, sull’età in materia di occupazione e condizioni di lavoro. L’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), ne definisce il campo di applicazione alle condizioni di accesso all’occupazione e alle condizioni di assunzione, nel settore pubblico e privato.

Di rilievo è l’articolo 9, paragrafo 1, che impone agli Stati membri di garantire che le persone lese dalla mancata applicazione del principio di parità di trattamento possano accedere a procedure giurisdizionali e/o amministrative finalizzate al rispetto degli obblighi della direttiva.

Sul piano nazionale, la Corte menziona l’articolo 34 della Costituzione irlandese, che riserva alla High Court la competenza sulla validità delle leggi, e l’articolo 37, paragrafo 1, che consente funzioni giurisdizionali limitate a organismi autorizzati dalla legge. Sono inoltre richiamati gli Employment Equality Acts 1998 to 2015 e il decreto sulla polizia nazionale che fissa il limite di età per l’assunzione.

Ricevibilità

La Corte respinge l’eccezione di irricevibilità sollevata dal governo ceco. Pur essendo la questione formulata in termini generali, la decisione di rinvio spiega in modo sufficiente che il problema non riguarda solo la validità della norma sul limite di età, ma soprattutto la compatibilità, con il principio del primato, del riparto di competenze che impedisce alla Workplace Relations Commission di disapplicare la normativa nazionale contrastante con la direttiva 2000/78.

Ragionamento della Corte

La Corte distingue anzitutto tra il potere di disapplicare una norma nazionale incompatibile con il diritto dell’Unione e il potere di annullarla con effetti generali. Agli Stati membri spetta scegliere gli organi competenti a controllare la validità delle leggi e a pronunciarne l’eventuale annullamento. Tuttavia, il principio del primato impone che tutti i giudici e, più in generale, tutti gli organi dello Stato incaricati di applicare il diritto dell’Unione disapplichino, se necessario, la norma interna contrastante, senza attendere una previa abrogazione o declaratoria di invalidità.

La Corte ricorda che questo obbligo non grava solo sui giudici, ma anche sulle autorità amministrative che applicano il diritto dell’Unione nell’ambito delle rispettive competenze. Se un organismo è stato istituito dal legislatore nazionale proprio per assicurare l’osservanza di un settore disciplinato dal diritto UE, sarebbe contraddittorio permettere ai singoli di invocare il diritto dell’Unione dinanzi a tale organismo senza riconoscergli il potere di escludere la norma interna incompatibile.

Nel caso di specie, la Workplace Relations Commission è stata istituita per dare attuazione all’obbligo di cui all’articolo 9 della direttiva 2000/78 e per garantire la tutela dei diritti derivanti dal principio di non discriminazione in materia di occupazione. Perciò, quando è investita di una controversia rientrante in tale ambito, deve poter applicare pienamente il diritto dell’Unione e disapplicare la disposizione nazionale contraria.

La Corte osserva inoltre che la possibilità, prevista dal diritto interno, di adire la High Court per ottenere la disapplicazione della norma non elimina la violazione del diritto UE: il primato esige che l’organismo competente nel settore sia esso stesso in grado di assicurare la piena efficacia della direttiva. Anche l’eventuale rango costituzionale della norma interna non può incidere sull’unità e sull’efficacia del diritto dell’Unione.

Decisione

La Corte risponde che il diritto dell’Unione, e in particolare il principio del primato, osta a una normativa nazionale secondo cui un organismo nazionale istituito per legge per garantire l’applicazione del diritto dell’Unione in un particolare settore non è competente a disapplicare una norma di diritto nazionale contraria al diritto dell’Unione.

Principio affermato

Un organismo nazionale designato dalla legge per applicare la direttiva 2000/78 nel proprio settore deve poter disapplicare, nell’ambito delle sue competenze, la normativa interna incompatibile con il diritto UE; non è conforme al primato riservare tale potere a un altro giudice, quando ciò svuota di effettività la tutela amministrativa prevista dalla direttiva.

Come è indicizzato

Materieparità di trattamento in materia di occupazionediscriminazione fondata sull’etàprimato del diritto dell’unioneeffettività della tutela giurisdizionalepolizia nazionale e assunzioni nel settore pubblico

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