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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05180/2025 del 27/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento IRPEF per l'anno 2007 nei confronti di un contribuente, quale socio di una s.r.l. a ristretta base partecipativa, recuperando a tassazione un reddito di partecipazione ritenuto conseguito in relazione alla società. Il contribuente aveva impugnato l'atto; la CTP aveva accolto parzialmente il ricorso, tenendo conto dell'esito del contenzioso relativo all'accertamento societario. In appello l'Agenzia chiedeva il riconoscimento della piena validità dell'accertamento, ma la CTR, pur dando atto che la precedente decisione sulla società era stata riformata e che il contribuente non aveva prodotto la documentazione necessaria, ha concluso in motivazione e in dispositivo per il rigetto dell'appello. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha denunciato nullità della sentenza per violazione dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., per l'insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo: la CTR sembrava negare l'accoglimento delle censure del contribuente ma dichiarava comunque il rigetto dell'appello dell'Ufficio, senza chiarire quale fosse la statuizione effettiva.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha affermato che la sentenza impugnata presentava un contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo, tale da impedire di individuare con certezza la decisione del giudice di appello. Ha richiamato il principio secondo cui tale vizio determina la nullità della pronuncia e non è eliminabile con la correzione dell'errore materiale. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Lecce, in diversa composizione, per un nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È stato invocato come vizio di nullità della sentenza per violazione di norme processuali che incidono sulla validità della decisione.

  • art. 36, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992

    La sentenza tributaria deve essere motivata in modo coerente; il suo contrasto interno con il dispositivo può determinarne la nullità.

  • art. 132 c.p.c.

    La sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; un insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo viola tale requisito.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    È richiamato quale norma che impone la chiarezza e coerenza della motivazione della sentenza.

  • art. 156, comma 2, c.p.c.

    Il contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo, quando impedisce di individuare la statuizione del giudice, comporta nullità della pronuncia.

Massime di principio

  • La sentenza è nulla quando tra motivazione e dispositivo esiste un contrasto insanabile che impedisce di ricostruire con certezza la decisione effettivamente adottata dal giudice.
  • Il vizio di contrasto tra motivazione e dispositivo non può essere sanato mediante il rimedio della correzione dell'errore materiale, se occorre una valutazione di prevalenza tra affermazioni tra loro incompatibili.
  • In presenza di una decisione tributaria internamente incoerente, il giudice di legittimità deve cassare la sentenza e rinviare al giudice di merito affinché provveda a una nuova pronuncia chiara e univoca.
  • La motivazione della sentenza deve consentire di comprendere in modo univoco se le domande o i motivi siano stati accolti, rigettati o dichiarati inammissibili; la mera ambiguità sulla statuizione integra vizio di nullità.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullità

Testo integrale

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