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Sentenza

Sentenza n. 256/2026 - Catania, Sezione 3

per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, sezione lavoro, n. 370 del 2024.

Giustizia amministrativa202502342

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario, sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, sezione lavoro, n. 370 del 2024, passata in giudicato e notificata al Ministero in forma esecutiva. La sentenza aveva riconosciuto il diritto della docente alla fruizione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, prevista dall’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, per gli anni scolastici indicati nel titolo giudiziale. L’Amministrazione non aveva dato esecuzione alla decisione. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza opporre specifiche contestazioni.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza azionata era irrevocabile, era stata ritualmente notificata all’Amministrazione debitrice in forma esecutiva e che era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al titolo giudiziale entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha disposto l’intervento sostitutivo, nominando quale commissario ad acta il Direttore generale della Direzione per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, affinché provveda entro sessanta giorni dalla richiesta della ricorrente. Ha inoltre accolto la domanda di penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., liquidando gli interessi legali sul valore della Carta dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino alla scadenza del termine per l’insediamento del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

    Costituisce la base normativa del diritto alla fruizione della Carta elettronica riconosciuto dal titolo giudiziale posto in esecuzione.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione

    Il decorso del termine dilatorio, unitamente alla definitività e alla notificazione in forma esecutiva del titolo, consente di procedere all’esecuzione nei confronti dell’Amministrazione.

  • art. 147, comma 1, lett. a), l. n. 388/2000

    Richiamato quale disposizione modificativa dell’art. 14 d.l. n. 669/1996.

  • art. 44, comma 3, lett. a), d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003

    Richiamato quale ulteriore disposizione modificativa della disciplina del termine dilatorio per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente, in sede di ottemperanza, la fissazione di una penalità di mora; nel caso concreto la penalità è stata liquidata mediante interessi legali sul valore della Carta per il periodo indicato in sentenza.

Massime di principio

  • Quando un titolo giudiziale definitivo è stato notificato alla pubblica amministrazione in forma esecutiva ed è decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti della PA, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di eseguire il titolo entro un termine prefissato.
  • In caso di persistente inadempimento dell’amministrazione all’ordine di ottemperanza, il giudice può disporre l’intervento sostitutivo mediante nomina di un commissario ad acta, anche con facoltà di delega, stabilendo il termine per l’esecuzione in via sostitutiva.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere riconosciuta in sede di ottemperanza quando sussistano i presupposti dell’ulteriore inadempimento e può essere parametrata agli interessi legali sul valore della prestazione dovuta per il periodo stabilito dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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