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Ordinanza

Ordinanza n. 177/2026 - Palermo, Sezione 5

per accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 31 c.p.a., che il Comune di San Vito Lo Capo (TP) è tenuto a provvedere alla restituzione delle somme corrisposte a titolo di contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione versati dalla società concludente per l’ottenimento del Provvedimento Autorizzatorio n. -OMISSIS- del 04.01.2012del Comune di San Vito Lo Capo, oggetto del presente giudizio, prescrivendone le modalità; condannare il Comune di San Vito Lo Capo a corrispondere alla concludente la somma di €. 49.098,80, gli interessi moratori da computarsi nelle misure nel tempo previste e con le modalità di cui al D. Lgs. 231 del 09.10.2002;

Giustizia amministrativa202201300

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VOrdinanzaAzione di accertamento

Atto impugnato: mancata restituzione dei contributi versati per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione relativi a un provvedimento autorizzatorio edilizio

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 31 c.p.a. per accertare l’obbligo del Comune di restituire le somme corrisposte a titolo di contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione, chiedendo anche la condanna al pagamento di euro 49.098,80, oltre agli interessi moratori previsti dal d.lgs. 231/2002. Dopo il passaggio in decisione, il Collegio ha rilevato la necessità di chiarimenti sullo ius postulandi del difensore della ricorrente. Dalla documentazione acquisita è emerso che la società risulta sottoposta ad amministrazione giudiziaria e che, ai sensi degli artt. 44, comma 2, e 40, comma 3, del d.lgs. 159/2011, l’amministratore giudiziario non può stare in giudizio senza autorizzazione scritta del giudice delegato. Poiché agli atti non risulta tale autorizzazione in relazione al giudizio, il Collegio ha prospettato, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile inammissibilità originaria o improcedibilità del ricorso per difetto di procura alle liti.

La decisione

Il TAR non ha definito nel merito la domanda di accertamento e di condanna. Rilevata l’assenza agli atti dell’autorizzazione scritta del giudice delegato necessaria per la valida costituzione in giudizio dell’amministratore giudiziario, ha sollevato d’ufficio la questione del possibile difetto di procura alle liti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. Per garantire il pieno contraddittorio sulla questione, ha rinviato la trattazione a una nuova udienza di merito fissata per il 21 dicembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 31 c.p.a.

    per accertare ... che il Comune ... è tenuto a provvedere alla restituzione delle somme

    La ricorrente ha proposto un’azione di accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere alla restituzione delle somme versate.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    solleva la questione di difetto di procura alle liti

    Il giudice può rilevare d’ufficio una questione non esaminata nel contraddittorio e deve consentire alle parti di interloquire prima della decisione.

  • art. 44, comma 2, d.lgs. 159/2011

    L'Agenzia richiede al giudice delegato il nulla osta al compimento degli atti di cui all'articolo 40, comma 3

    Nel contesto dell’amministrazione giudiziaria, l’Agenzia deve richiedere al giudice delegato il nulla osta per gli atti previsti dall’art. 40, comma 3.

  • art. 40, comma 3, d.lgs. 159/2011

    L'amministratore giudiziario non può stare in giudizio (..), senza autorizzazione scritta del giudice delegato

    L’amministratore giudiziario necessita di autorizzazione scritta del giudice delegato per stare in giudizio.

  • d.lgs. 231/2002

    gli interessi moratori da computarsi nelle misure nel tempo previste e con le modalità di cui al D. Lgs. 231 del 09.10.2002

    La ricorrente ha chiesto l’applicazione degli interessi moratori disciplinati dal decreto, senza che la questione sia stata esaminata nel merito.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La disposizione è richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    La disposizione è richiamata, unitamente alla normativa nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando il giudice rileva d’ufficio una questione relativa alla validità della procura alle liti non previamente discussa, deve provocare il contraddittorio sulla questione ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. e non può definire immediatamente il giudizio senza consentire alle parti di presentare osservazioni.
  • Nel regime dell’amministrazione giudiziaria previsto dal d.lgs. 159/2011, l’amministratore giudiziario non può stare in giudizio senza l’autorizzazione scritta del giudice delegato; l’assenza di tale autorizzazione può porre una questione di validità della procura alle liti e di ammissibilità o procedibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e ripartoDecisione e riti specialiInterdittiva e informazione antimafia
RamiProcesso amministrativoProcedimento amministrativoAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

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