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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 801/2024 del 09/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che confermava le condanne per un'organizzazione dedita a truffe assicurative, falsificazione di atti e, per Di Mattei, autoriciclaggio. Di Mattei deduce: (i) che i fatti contestati ai capi D ed E non integrano l'elemento materiale dell'autoriciclaggio perché le operazioni erano tracciabili e mancherebbe l'idoneità dissimulatoria ex ante; (ii) che l'acquisto contestato era per mero godimento personale e non per attivita economiche/finanziarie; (iii) la mancata esclusione della recidiva specifica, nonostante un precedente estinto per decorso dei termini ai sensi dell'art. 445 c.p.p.; (iv) incongruità nella determinazione della pena rispetto al riconoscimento di un contributo collaborativo. Frenna e Tantillo censurano esclusivamente il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo ravvedimento e collaborazione.

La decisione

La Cassazione: per Di Mattei accoglie solo il motivo relativo alla recidiva: annulla la sentenza impugnata limitatamente al riconoscimento della recidiva (che elimina) e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo per la rideterminazione della pena. Respinge invece le censure sull'autoriciclaggio (capo D ed E) come manifestamente infondate e dichiara inammissibile il resto del ricorso di Di Mattei; per Frenna e Tantillo dichiara i ricorsi inammissibili e li condanna, in solido, al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 ciascuno a favore della cassa delle ammende. Condanna inoltre Di Mattei al ristoro delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalle parti civili costituite (liquidate, ciascuna, in euro 3.600,00 oltre accessori di legge, come indicato in dispositivo).

Norme richiamate

  • art. 648-ter, comma 1, cod. pen.

    La norma punisce l'autoriciclaggio quando l'impiego, la sostituzione o il trasferimento di beni compiuti dall'autore del reato presupposto siano idonei ad ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa. L'idoneità va valutata ex ante sulla base degli elementi disponibili al momento dell'azione; la successiva tracciabilità non esclude automaticamente la configurabilità del reato.

  • artt. 2082, 2135, 2195 cod. civ.

    Richiamati per definire la nozione di attivita economica o finanziaria: la disciplina civile mostra che rientrano anche le attivita di scambio e distribuzione e ogni attivita rientrante nelle fattispecie produttive, di scambio o di impresa, utile a valutare se l'acquisto sia stato effettuato per attivita economiche piuttosto che per mero godimento personale.

  • art. 445 cod. proc. pen.

    Prevede l'estinzione del reato per decorso dei termini e il conseguente effetto estintivo degli effetti penali senza bisogno di pronuncia formale dell'esecuzione; tale estinzione implica che il reato non possa essere valutato ai fini della recidiva.

Massime di principio

  • Per l'autoriciclaggio la valutazione deve concentrarsi sull'idoneità ex ante della condotta a ostacolare l'identificazione della provenienza illecita; la successiva tracciabilità delle operazioni non esclude necessariamente la configurabilità del reato.
  • Per ritenere l'esistenza di attivita economiche o finanziarie rilevanti ai fini dell'accusa, il giudice può fare riferimento alla nozione civilistica (es. artt. 2082, 2135, 2195 c.c.); un'acquisizione immobiliare puo' essere ritenuta collegata ad attivita economiche anche se prospettata come 'godimento personale' quando emergono elementi concreti che la riferiscono a provvista illecita.
  • Se un precedente si estingue per decorso dei termini secondo l'art. 445 c.p.p., i relativi effetti penali sono cessati e quel precedente non puo' essere usato per fondare la recidiva.
  • Le circostanze attenuanti generiche richiedono elementi positivi per la loro attribuzione; l'assenza di elementi negativi non crea un diritto automatico alle attenuanti: il giudice deve motivare la valutazione sulla base degli elementi che ritiene decisivi.
  • In Cassazione i controlli sul merito dei fatti sono limitati: le valutazioni di fatto del giudice di merito non sono sindacabili se sorrette da motivazione adeguata, logica e congrua.

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