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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4756/2024 del 02/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto di sequestro preventivo del 18/03/2023, disposto nei confronti della società Gelgas srl (sequestro fino a concorrenza di euro 261.378,00 sulle somme giacenti sui conti della società e, in caso di incapienza, per equivalente nei confronti della legale rappresentante Giorgini). La ricorrente ha dedotto: a) che è intervenuta "rottamazione" del debito fiscale (art. 13 d.lgs. 74/2000) con conseguente estinzione del profitto del reato; b) mancato nesso di pertinenzialità tra le somme sequestrate e il reato contestato; c) insufficiente motivazione sulle esigenze cautelari e sul periculum in mora.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse, poiché il sequestro era stato eseguito sulla società Gelgas srl e la ricorrente, pur essendo legale rappresentante, non ha dimostrato un interesse concreto e attuale alla restituzione dei beni. Per completezza la Corte ha rilevato: - richiamo alla pronuncia delle Sezioni Unite n. 42415/2021 che ammette la confisca diretta del denaro anche se confuso nel patrimonio per la natura fungibile del denaro, richiedendosi comunque l'individuazione dell'incremento monetario riconducibile al reato; - assenza di prova del pagamento per la presunta rottamazione e dunque insussistenza del fatto estintivo invocato; - il Tribunale aveva motivato il periculum in mora in relazione alla rilevante esposizione debitoria delle società e al concreto pericolo di dissipazione/occultamento delle somme, profili non effettivamente contestati dalla ricorrente. Condanna della ricorrente al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e alle spese del procedimento.

Norme richiamate

  • art. 10-bis d.lgs. 74/2000

    Norma che individua il tipo di reato in accertamento rispetto al quale è stato disposto il sequestro; la fattispecie "in accertamento" riguarda violazioni tributarie rilevanti ai fini del sequestro e della confisca del profitto

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla ricorrente come presunta violazione di legge sulle condizioni per il sequestro; la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso per carenza di interesse e non ha accolto la doglianza sostanziale

  • Sez. U, Sentenza n. 42415 del 27/05/2021

    Principio secondo cui la confisca diretta del denaro è ammessa anche se la somma sequestrata è materialmente indistinguibile da altre disponibilità patrimoniali, per la natura fungibile del denaro; occorre individuare il rapporto tra reato e incremento monetario ma non è necessaria l'identificazione fisica dei singoli numerari

  • art. 3, d.l. 119/2018 (c.d. rottamazione-ter)

    La rottamazione-ter estingue il debito fiscale soltanto con il pagamento dell'importo iscritto a ruolo; l'onere della prova del pagamento e dell'efficacia estintiva ricade su chi ne invoca gli effetti

  • Sez. 3, n. 47313 del 17/05/2017 e giurisprudenza afferente

    Giurisprudenza che stabilisce il principio di legittimazione: l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro può proporre gravame solo se dimostra un interesse concreto e attuale alla restituzione; la qualifica di legale rappresentante non è di per sé sufficiente

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna al pagamento delle somme a favore della Cassa delle ammende e per le spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Chi impugna un provvedimento di sequestro deve avere un interesse concreto e attuale alla restituzione del bene; il semplice ruolo di legale rappresentante non garantisce automaticamente legittimazione a impugnare sequestri gravanti sulla società
  • La confisca diretta del denaro è compatibile anche quando le somme sequestrate si sono confuse nel patrimonio: conta l'incremento patrimoniale monetario riconducibile al reato, non l'identità fisica dei numerari
  • La ritenuta estinzione del debito tributario mediante "rottamazione" produce effetti solo se è provato il pagamento richiesto; l'onere probatorio spetta a chi invoca la causa estintiva
  • La valutazione del periculum in mora si fonda su elementi di fatto (es. esposizione debitoria, rischio di dissipazione) che il giudice deve motivare; il ricorrente deve contestare specificamente tali elementi per contrastare il sequestro
  • Prima di proporre ricorso, verificare la titolarità giuridica del bene sequestrato e raccogliere prove documentali (es. quietanze di pagamento per rottamazioni, bilanci, estratti conto) per dimostrare sia l'assenza del nesso di pertinenzialità sia l'inesistenza del pericolo di dissipazione

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