Sentenza n. 396/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento della nota -OMISSIS- del 03.05.2021 e della determina con essa trasmessa del 29.04.2021, notificate il 17.05.2021, con cui al ricorrente è stato revocato il beneficio di cui all'art. 33 comma 5 della L. n. 104/92 e dell'ordine di trasferimento personale militare -OMISSIS-, notificato il 17.05.2021, con cui è stato disposto il trasferimento d'autorità del ricorrente dalla sede MARSTANAV di Taranto alla Scuola Telecomunicazioni di Chiavari.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del beneficio previsto dall'art. 33, comma 5, l. n. 104/1992 e ordine di trasferimento d'autorità dalla sede MARSTANAV di Taranto alla Scuola Telecomunicazioni di Chiavari
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la nota e la determina con cui gli era stato revocato il beneficio previsto dall'art. 33, comma 5, della l. n. 104/1992, nonché l'ordine di trasferimento d'autorità presso altra sede. Nel corso del giudizio il Ministero della Difesa si è costituito, depositando inizialmente una memoria di forma e successivamente un rapporto informativo. Con atto depositato il 3 marzo 2026, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito le censure rivolte contro la revoca del beneficio e il trasferimento d'autorità. Il giudice ha ritenuto vincolante, in applicazione del principio dispositivo, l'espressa dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione, osservando che il giudice non può sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire. Le spese di lite sono state compensate per ragioni equitative.
Norme richiamate
art. 33, comma 5, l. n. 104/1992
Individua il beneficio assistenziale oggetto della revoca impugnata; la sentenza non ne esamina il merito.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento in relazione alla trattazione della causa; la decisione non sviluppa uno specifico principio interpretativo della disposizione.
Massime di principio
- Quando il ricorrente dichiara espressamente di non avere più interesse alla decisione, il giudice amministrativo deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e non può procedere all'esame del merito.
- Il principio dispositivo impedisce al giudice amministrativo di sostituirsi al ricorrente nella valutazione della persistenza dell'interesse ad agire; la dichiarazione della parte deve essere rispettata, salvo che dal testo della decisione emerga una diversa ragione processuale.
- La sopravvenuta carenza di interesse comporta la definizione del giudizio senza esame dei vizi dedotti contro gli atti impugnati.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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