Ordinanza n. 1929/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento di diniego di visto per motivi di studio prot. 20250034119, rilasciato dal Consolato Generale d'Italia a Istanbul in data 7 gennaio 2026 e notificato personalmente in data 9 gennaio 2026; - di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ancorché non conosciuti e condanna del Consolato Generale d'Italia a Istanbul al rilascio del provvedimento richiesto, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.p.a., non residuando ulteriori margini di discrezionalità dell'Amministrazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di visto d'ingresso per motivi di studio adottato dal Consolato Generale d'Italia a Istanbul
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego di visto per motivi di studio e ha chiesto, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia del provvedimento, nonché il riesame della domanda originaria e, in via principale, il rilascio del visto ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.p.a., sostenendo che non residuassero margini di discrezionalità amministrativa. Il diniego era stato adottato con riferimento alla disciplina applicabile ai minori stranieri che intendono entrare in Italia per motivi di studio. Nelle more della decisione cautelare, la ricorrente ha raggiunto la maggiore età.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile l'istanza cautelare. Il raggiungimento della maggiore età nelle more del giudizio ha fatto venir meno l'utilità concreta e attuale della sospensione del diniego e del riesame della domanda originaria, poiché tali misure riguardavano una richiesta formulata nell'interesse di una persona minore secondo la disciplina propria dei minori stranieri. La ricorrente dovrà eventualmente riproporre la domanda sulla base della disciplina applicabile ai candidati maggiorenni. Le spese della fase cautelare sono state compensate. L'ordinanza non definisce il merito dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 31, comma 3, c.p.a.
La ricorrente ne ha invocato l'applicazione per ottenere la condanna dell'amministrazione al rilascio del provvedimento richiesto; l'ordinanza cautelare non si pronuncia nel merito di tale domanda.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base normativa della domanda cautelare incidentale; il TAR ha ritenuto tale istanza improcedibile per sopravvenuta perdita dell'utilità concreta.
Massime di principio
- Quando una domanda amministrativa è stata formulata sulla base della disciplina applicabile ai minori e l'interessato raggiunge la maggiore età nelle more del giudizio, la sospensione del diniego e il riesame della domanda originaria possono divenire privi di utilità concreta e attuale, poiché la nuova domanda deve essere valutata secondo la disciplina prevista per i maggiorenni.
- La sopravvenuta perdita dell'utilità della tutela cautelare determina l'improcedibilità dell'istanza cautelare, senza necessità di esaminare il fumus boni iuris o il periculum in mora relativi al provvedimento impugnato.
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