Cassazione Civile, Ordinanza n. 16688/2025 del 22/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (custode)
La controversia
La controversia nasce da un decreto di liquidazione emesso nel procedimento penale per il compenso e le spese dovuti a una società che aveva custodito, per molti anni, materiali automobilistici vari sottoposti a sequestro. Il Tribunale di Roma, in sede di opposizione proposta dalla società, aveva aumentato sensibilmente l’importo liquidato, riconoscendo compensi e rimborso spese sulla base delle tariffe/usi locali richiamati dalla disciplina sulle indennità del custode di beni sequestrati. Il Ministero e la Procura hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo hanno sostenuto che una parte del credito fosse già coperta da giudicato interno, perché il primo giudice avrebbe ritenuto prescritto il diritto al compenso per il periodo iniziale e la controparte non avrebbe censurato tale statuizione; con il secondo hanno dedotto violazione delle norme sul compenso del custode, contestando la liquidazione operata dal Tribunale perché, a loro dire, eccessiva, non conforme al principio di contenimento della spesa pubblica e non correttamente determinata in base ai criteri del d.P.R. n. 115/2002 e del d.m. n. 265/2006, anche sotto il profilo dell’applicazione analogica delle riduzioni previste per veicoli e natanti ad altri beni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Sul primo ha escluso la formazione di un giudicato interno sulla pretesa prescrizione parziale, osservando che il ricorso avverso il decreto di liquidazione del compenso dell’ausiliario non è un’impugnazione in senso tecnico ma introduce un procedimento contenzioso nel quale il giudice deve verificare d’ufficio la correttezza della liquidazione secondo i criteri legali, fermo il limite di non superare il quantum richiesto. Sul secondo ha confermato la correttezza della liquidazione operata dal Tribunale, ribadendo che per i beni diversi da quelli espressamente contemplati dal d.m. n. 265/2006 l’indennità va determinata in base agli usi locali, ai sensi dell’art. 5 del decreto e dell’art. 58, comma 2, d.P.R. n. 115/2002, senza necessità di provare l’opinio iuris ac necessitatis; ha inoltre ritenuto correttamente provato l’uso locale delle tariffe dell’Agenzia del Demanio e non estensibili in via analogica le riduzioni previste per altre categorie di beni. I ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato il parametro formale dedotto per denunciare violazioni di legge nei due motivi di ricorso.
art. 2901 c.c.
È stato evocato dai ricorrenti, ma la Corte non lo ha ritenuto decisivo ai fini della configurabilità del giudicato interno invocato.
art. 324 c.p.c.
È stato richiamato per sostenere la pretesa formazione del giudicato interno; la Corte ha escluso che, nel procedimento di liquidazione, possa formarsi un giudicato interno nei termini prospettati.
art. 112 c.p.c.
La Corte richiama il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato come unico limite al potere del giudice di verificare la correttezza della liquidazione, non potendo superare la somma richiesta.
art. 170 d.P.R. n. 115/2002
Il ricorso avverso il decreto di liquidazione del compenso all’ausiliario viene qualificato come atto introduttivo di un procedimento contenzioso, non come impugnazione in senso tecnico.
art. 58 d.P.R. n. 115/2002
È la base normativa per la liquidazione dell’indennità del custode di beni sequestrati secondo i criteri previsti dalla disciplina speciale.
art. 59, commi 2 e 3, d.P.R. n. 115/2002
Viene richiamato insieme al d.m. n. 265/2006 per la determinazione dell’indennità spettante al custode di beni sequestrati.
art. 5 d.m. n. 265/2006
Per i beni non espressamente contemplati dal decreto, la liquidazione deve avvenire sulla base degli usi locali.
art. 3 d.m. n. 265/2006
La Corte esclude che le riduzioni percentuali previste per veicoli e natanti possano essere estese analogicamente ad altre categorie di beni nel caso deciso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ricorrono i presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dei ricorrenti.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È il parametro per determinare l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il ricorso contro il decreto di liquidazione del compenso dell’ausiliario del magistrato, nel regime del d.P.R. n. 115/2002, non è un’impugnazione in senso tecnico ma un giudizio contenzioso autonomo, nel quale il giudice può e deve verificare d’ufficio la correttezza della liquidazione secondo i criteri legali.
- In tale procedimento non può essere opposto un giudicato interno sulla misura del compenso se la questione attiene alla corretta quantificazione del credito nell’ambito del potere-dovere del giudice di liquidarlo nei limiti della domanda.
- Per la custodia di beni sequestrati diversi da quelli espressamente disciplinati dal d.m. n. 265/2006, l’indennità va determinata sulla base degli usi locali richiamati dalla disciplina speciale, senza che sia necessario dimostrare l’opinio iuris ac necessitatis tipica della consuetudine.
- Le riduzioni percentuali previste dal d.m. n. 265/2006 per specifiche categorie di beni non sono automaticamente estensibili in via analogica ad altre categorie, se la disciplina speciale impone il rinvio agli usi locali per i beni diversi da quelli nominati.
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