Ordinanza n. 53/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia Sezione staccata di Catania (Sezione Quinta) n. 67/2026, resa tra le parti, nel giudizio d’impugnazione per la richiesta d’annullamento: - del provvedimento del Dirigente del Comune di Catania Ufficio Urbanistica dell’11 luglio 2025 prot. 321232/2025, con cui è stata dichiarata inammissibile la CILA del 12 agosto 2024 prot. 354420 per la realizzazione di una pedana modulare e removibile con ombrelloni e paratie laterali antistante l'attività di ristorazione gestita dalla odierna appellante; - nonché di tutti gli atti e provvedimenti antecedenti o successivi, comunque presupposti, connessi o consequenziali, ivi compreso ogni accertamento istruttorio; - ove occorra e nei limiti di interesse, delle N.T. dello Studio di Dettaglio del Centro Storico l. reg. n. 13/2015, approvato con delibera di C.C. n. 7 del 23/3/2022 (se interpretato nel senso che la realizzazione della pedana amovibile per cui è causa vada sottoposta al preventivo parere della Soprintendenza);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, che aveva respinto il ricorso contro la dichiarazione di inammissibilità di una CILA per la realizzazione di una pedana esterna removibile con ombrelloni e paratie laterali
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società appellante ha impugnato la sentenza del TAR chiedendone la sospensione cautelare. In primo grado aveva contestato il provvedimento del dirigente dell'Ufficio Urbanistica del Comune di Catania che aveva dichiarato inammissibile la CILA presentata per la realizzazione, all'esterno di un locale di ristorazione, di una pedana livellante con pavimentazione in legno e struttura in ferro, destinata allo svolgimento dell'attività di somministrazione. La società ha sostenuto che sulla CILA si sarebbe formato il silenzio-assenso e ha contestato, ove rilevante, l'interpretazione delle norme tecniche dello Studio di Dettaglio del Centro Storico, nella parte in cui avrebbero imposto il preventivo parere della Soprintendenza. In sede cautelare ha dedotto il periculum in mora derivante dall'eventuale esecuzione dell'ordine di rimessione in pristino, prospettando la perdita dello spazio esterno assentito in concessione onerosa annuale, con ricadute sull'attività, sull'occupazione e sulla clientela. Il Comune ha resistito sostenendo che il provvedimento era stato adottato entro l'anno dalla presentazione della CILA, in ragione delle dimensioni e della natura della struttura e anche alla luce di un precedente procedimento sanzionatorio relativo a un'installazione analoga.
La decisione
Il CGARS ha respinto la domanda cautelare di sospensione della sentenza appellata. Ha ritenuto incerto, allo stato degli atti, il fumus boni iuris, considerata la consistenza e l'ancoraggio della pedana, elementi non immediatamente compatibili con la prospettata natura meramente removibile e stagionale della struttura. Ha inoltre escluso che il periculum in mora fosse sufficientemente dimostrato in relazione alla natura del provvedimento gravato. Le spese della fase cautelare sono state compensate per giusti motivi.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
La norma è richiamata quale base della domanda cautelare proposta in appello.
art. 6-bis d.P.R. 380/2001
La società ha presentato la CILA ai sensi di questa disposizione per la realizzazione della pedana esterna; l'ordinanza non definisce nel merito la questione della formazione del silenzio-assenso.
Massime di principio
- In sede cautelare d'appello, la sospensione della sentenza presuppone la ricorrenza congiunta di un fumus boni iuris non meramente ipotetico e di un periculum in mora concretamente dimostrato.
- La consistenza materiale e le modalità di ancoraggio di una struttura qualificata dal privato come amovibile o stagionale possono rendere incerta la fondatezza delle censure rivolte al provvedimento edilizio e giustificare il mancato accoglimento della tutela cautelare.
- Il pregiudizio economico e organizzativo prospettato dal gestore di un'attività commerciale non integra, di per sé, un periculum in mora sufficiente se non è adeguatamente dimostrato in rapporto alla natura e agli effetti del provvedimento impugnato.
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