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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33305/2025 del 19/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società immobiliare)

La controversia

La controversia riguarda un avviso con cui l'Amministrazione finanziaria aveva rettificato, nell'ambito della procedura DOCFA, la rendita catastale proposta dalla contribuente per una porzione del centro commerciale "La Torre", classificata in categoria D/1, elevandola da 76.612,00 euro a 160.044,22 euro. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della società, richiamando una precedente sentenza della stessa Commissione avente ad oggetto immobili con caratteristiche ritenute analoghe e la relativa consulenza tecnica d'ufficio, nonché una successiva relazione di chiarimento del consulente, ritenendo di non doversi discostare da tali valutazioni. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo nullità della sentenza per motivazione apparente o carente ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. e art. 111 Cost., sostenendo che il giudice d'appello non aveva spiegato perché disattendere le osservazioni dell'Ufficio, aveva recepito acriticamente una consulenza resa in altro giudizio e aveva trascurato un asserito errore del consulente nell'uso del prontuario catastale, in particolare nella scelta della tabella di riferimento e nella gestione delle unità di misura (€/mq e mc). La società ha resistito eccependo anche l'inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza e chiedendo, inoltre, il rigetto della domanda di lite temeraria.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla controricorrente, ma ha escluso il vizio di motivazione denunciato dall'Agenzia, osservando che la sentenza impugnata era sorretta da una motivazione per relationem legittima, in quanto richiamava una precedente decisione dello stesso ufficio, la consulenza tecnica ivi espletata e la relazione di chiarimento del consulente, considerati parte integrante del percorso decisionale. La Corte ha richiamato i principi sul "minimo costituzionale" della motivazione e sull'ammissibilità della motivazione per relationem, rilevando che la ricorrente non aveva riportato in modo autosufficiente il contenuto della motivazione richiamata né le critiche specificamente svolte in appello, così impedendo il controllo di legittimità. Ha inoltre sottolineato che parte delle doglianze miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del merito, non consentita in cassazione. Conseguentemente, il ricorso è stato rigettato e le spese sono state poste a carico dell'Agenzia; è stata invece respinta la domanda di condanna per lite temeraria proposta dalla società perché troppo generica.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La nullità della sentenza per vizio di motivazione è denunciabile solo quando la motivazione manchi in senso costituzionalmente rilevante o sia meramente apparente, non quando si contesti soltanto la sufficienza del ragionamento del giudice.

  • art. 111 Cost.

    La garanzia del giusto processo esige una motivazione percepibile e controllabile; il vizio sussiste solo se l'iter logico della decisione non è ricostruibile.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    È sufficiente una motivazione succinta che esponga gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione; non occorre confutare ogni argomento difensivo.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La sentenza può essere motivata sinteticamente anche mediante rinvio a precedenti conformi, inclusi quelli di merito, purché sia chiara l'identità della fattispecie e siano percepibili le ragioni della decisione.

  • art. 49 d.lgs. n. 546/1992

    Nel processo tributario si applicano le disposizioni del codice di procedura civile in tema di motivazione e tecnica redazionale della sentenza.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    Chi censura una motivazione per relationem deve indicare specificamente gli atti e i contenuti richiamati, non potendo limitarsi a contestare la sola sentenza impugnata.

Massime di principio

  • La motivazione è apparente solo quando, pur esistente graficamente, non consente di comprendere le ragioni della decisione e impedisce ogni controllo sul percorso logico seguito dal giudice.
  • Nel giudizio di merito il giudice può motivare per relationem richiamando una precedente decisione dello stesso ufficio o una consulenza tecnica, purché dia conto dell'identità sostanziale della controversia e della valutazione critica degli atti richiamati.
  • La sentenza non è nulla per difetto di motivazione se non esamina espressamente ogni singola deduzione difensiva, essendo sufficiente che esponga i punti decisivi della controversia e che le ulteriori argomentazioni risultino implicitamente disattese.
  • Chi impugna in cassazione una motivazione per relationem deve rispettare un onere di specificità rafforzato: deve riportare il contenuto della motivazione richiamata e le censure mosse contro di essa, così da consentire il controllo di legittimità.
  • Non è consentito in sede di legittimità trasformare la denuncia di vizio di motivazione in una richiesta di riesame del merito o della valutazione tecnico-estimativa compiuta dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioniProve
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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