Cassazione Penale, Sentenza n. 21249/2022 del 31/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto l'istanza di rideterminazione del trattamento sanzionatorio relativo all'ordine di esecuzione di pene concorrenti del 24/06/2020. Il ricorrente contestava la mancata corretta applicazione del criterio moderatore previsto dall'art. 78 cod. pen.: sostenne che il reato del 18/10/2011 si era perfezionato durante l'espiazione delle pene comprese nel cumulo, per cui la pena relativa al reato del 2011 (6 anni e 8 mesi) avrebbe dovuto essere sommata al precedente cumulo e su tale somma avrebbe dovuto essere applicato il criterio moderatore
La decisione
Il ricorso è rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto corretto l'orientamento della Corte di appello di Catania secondo cui, quando un nuovo reato è commesso durante l'espiazione di pene già in corso, non è possibile effettuare un unico cumulo unitario di tutte le pene; bisogna procedere a cumuli parziali: primo cumulo per i reati commessi fino a una certa data (applicando l'art. 78 e detraendo il presofferto), e poi successivi cumuli che comprendano la residua pena del cumulo precedente e le pene per i reati successivi. Nel caso concreto l'ordine di esecuzione del 11/06/2013 riguardava reati commessi anteriormente al 28/10/2007, mentre il reato del 18/10/2011 è posteriore all'inizio dell'esecuzione; dunque non era possibile applicare il criterio moderatore unitariamente a tutte le pene. Il ricorrente è condannato alle spese processuali. Sentenza depositata il 20/04/2022
Norme richiamate
art. 78 cod. pen.
Il criterio moderatore deve essere applicato nel contesto dei cumuli parziali: quando sussistono reati commessi in epoche diverse con periodi di esecuzione distinti, l'art. 78 si applica al cumulo relativo a ciascuna fase cronologica (con detrazione del presofferto pertinente) e non ad una somma unica comprensiva di reati commessi successivamente all'espiazione
Giurisprudenza consolidata (principio del cumulo parziale)
È stato richiamato il principio secondo cui, se durante l'espiazione di una pena il condannato commette un nuovo reato, occorre procedere a cumuli parziali ordinando i reati cronologicamente secondo la data di commissione; a ciascun cumulo si applica il criterio moderatore e si detrae il periodo presofferto riferibile a quel cumulo
Massime di principio
- Se un nuovo reato è commesso durante l'espiazione di pene già in corso, non si può effettuare un unico cumulo unitario di tutte le pene: bisogna procedere per cumuli parziali
- Il criterio moderatore dell'art. 78 cod. pen. va applicato ai singoli cumuli parziali e non necessariamente all'insieme delle pene riferite a epoche diverse
- Il periodo di detenzione presofferto va detratto dal cumulo cui si riferisce cronologicamente: non può essere usato per scontare pene relative a reati commessi dopo la fine di quel periodo
- I reati vanno ordinati e cumulati secondo la data di commissione (non secondo la data del passaggio in giudicato), procedendo a cumulo con la residua pena del cumulo precedente
- In casi simili, per ottenere una rideterminazione della pena complessiva occorre dimostrare che tutti i reati erano integralmente cumulabili e che non sussistono periodi di espiazione interposti che impongano cumuli separati
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 31 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 21063/2022 del 31/05/2022
- Sentenza penale · 31 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 21065/2022 del 31/05/2022
- Sentenza penale · 31 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 21069/2022 del 31/05/2022
- Sentenza penale · 31 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 21070/2022 del 31/05/2022
- Sentenza penale · 31 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 21073/2022 del 31/05/2022
- Sentenza penale · 31 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 21075/2022 del 31/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →