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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31072/2024 del 04/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società aveva presentato interpello per ottenere la disapplicazione della disciplina sulle società non operative, previsto dall'art. 37-bis, comma 8, d.P.R. n. 600/1973, in relazione all'art. 30 l. n. 724/1994. L'istanza era stata respinta dall'Ufficio; successivamente era stata emessa una cartella di pagamento ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 per imposte IRES e IRAP sull'anno 2007. La contribuente impugnava la cartella sostenendo che fosse priva di adeguata motivazione e che non potesse essere emessa senza un autonomo avviso di accertamento che provasse la condizione di non operatività. La CTR aveva rigettato l'appello della società, ritenendo valida la notifica, sufficiente la motivazione per relationem alla dichiarazione e corretta la pretesa anche alla luce del diniego di disapplicazione. In cassazione la società deduceva, con un unico motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c., violazione dell'art. 3, comma 1, l. n. 241/1990 in relazione all'art. 30 l. n. 724/1994, insistendo sulla carenza di motivazione della cartella e sulla necessità di un previo avviso di accertamento; inoltre, solo in via finale, riproponeva la censura sulla mancata emissione di un avviso autonomo, ma senza dimostrare che tale questione fosse stata effettivamente dedotta nei gradi di merito.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo sulla motivazione della cartella, richiamando il principio per cui, quando la cartella segue una liquidazione automatizzata basata sui dati dichiarati dal contribuente ex artt. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis d.P.R. n. 633/1972, l'obbligo motivazionale può essere assolto mediante il mero richiamo alle dichiarazioni, poiché il contribuente conosce già i relativi presupposti. Ha inoltre dichiarato inammissibile la doglianza relativa alla mancata emissione di un autonomo avviso di accertamento e alla prova della non operatività, perché questione nuova non risultante dalla sentenza impugnata né specificamente indicata come dedotta nei precedenti gradi. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese di lite in favore di entrambe le resistenti e con atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 37-bis, comma 8, d.P.R. n. 600/1973

    richiamato come base dell'istanza di disapplicazione della disciplina delle società non operative

  • art. 30 l. n. 724/1994

    disciplina delle società non operative oggetto di richiesta di disapplicazione e di contestazione della cartella

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    consente la liquidazione automatizzata sulla base delle dichiarazioni del contribuente; in tale ipotesi la cartella può motivarsi mediante richiamo alle dichiarazioni stesse

  • art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972

    richiamato in via analogica per il principio sulla motivazione della cartella emessa a seguito di liquidazione automatizzata

  • art. 25 d.P.R. n. 602/1973

    norma indicata dalla CTR come contenente i requisiti della cartella di pagamento

  • art. 3, comma 1, l. 7 agosto 1990, n. 241

    invocato dalla ricorrente in tema di obbligo di motivazione degli atti amministrativi

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma processuale posta a fondamento del motivo di ricorso per cassazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002

  • art. 25 d.P.R. n. 602/1973

    richiamato dalla CTR per affermare che la cartella recava i requisiti previsti dalla disciplina della riscossione

Massime di principio

  • Quando la cartella di pagamento segue una liquidazione automatizzata effettuata sulla base dei dati dichiarati dal contribuente, l'obbligo di motivazione è soddisfatto anche con il mero richiamo alla dichiarazione resa, senza necessità di indicare nuovamente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa.
  • Se una questione di diritto presuppone accertamenti di fatto e non risulta trattata nella sentenza impugnata, il ricorrente per cassazione deve allegare in modo specifico di averla dedotta nei gradi di merito e indicare l'atto in cui ciò è avvenuto; in difetto, la censura è inammissibile per novità.
  • Nel giudizio tributario la cognizione del giudice resta circoscritta ai motivi di ricorso originariamente dedotti, sicché non possono essere introdotte in cassazione questioni nuove non emerse nel processo di merito.
  • La motivazione della cartella va parametrata alla natura dell'atto e al procedimento che l'ha generata: non è richiesta la stessa ampiezza motivazionale degli atti impositivi ordinari quando l'iscrizione a ruolo è esito di controlli automatizzati su dichiarazioni già conosciute dal contribuente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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