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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07096/2024 del 15/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da una verifica fiscale eseguita dalla Guardia di Finanza presso un terzo fornitore, nel corso della quale veniva rinvenuta documentazione extracontabile informatica (files e cartelle) riferita anche ai rapporti con la ditta individuale del contribuente. Sulla base di tali elementi, l’Ufficio contestava per il 2009 acquisti non fatturati e, applicando un ricarico medio di categoria del 40%, accertava ricavi non dichiarati e maggior reddito d’impresa, con conseguente recupero di IRPEF, IVA e IRAP e irrogazione di sanzioni. Il contribuente impugnava l’atto sostenendo, da un lato, che la CTR avesse attribuito valore probatorio a files rinvenuti presso un terzo senza adeguati riscontri e senza contestazione di inattendibilità delle scritture contabili regolarmente tenute; dall’altro, che fosse illegittima la rideterminazione del reddito mediante applicazione di un ricarico del 15% anziché l’annullamento dell’accertamento. L’Agenzia, con ricorso incidentale, lamentava che la CTR avesse ridotto apoditticamente il ricarico dal 40% al 15%, nonostante il 40% fosse stato determinato secondo un parametro medio di settore e spettasse al contribuente provare una diversa percentuale.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale del contribuente, ritenendo legittimo l’utilizzo, ai fini dell’accertamento induttivo, della documentazione extracontabile informatica rinvenuta presso terzi, purché valutata nel suo complesso e riscontrata da ulteriori elementi, nonché corretto il ricorso al criterio del ricarico sulle merci destinate alla commercializzazione. Ha invece accolto il ricorso incidentale dell’Agenzia delle Entrate, censurando la CTR per avere ridotto al 15% la percentuale di ricarico senza considerare che l’Ufficio aveva applicato il ricarico medio di categoria al 40% e che spettava al contribuente dimostrare l’applicabilità di una diversa percentuale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al solo motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente principale.

Norme richiamate

  • art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    consente l’accertamento induttivo fondato su presunzioni semplici e su elementi extracontabili, anche rinvenuti presso terzi, purché valutati in modo complessivo e riscontrati da ulteriori dati

  • art. 2697 c.c.

    richiama la regola sull’onere della prova; in tema di ricarico medio di categoria, spetta al contribuente provare l’inapplicabilità del parametro presuntivo utilizzato dall’Ufficio

  • art. 2727 c.c.

    richiamato per il governo delle presunzioni semplici e per il controllo sulla corretta utilizzazione degli indizi

  • art. 2729 c.c.

    le presunzioni gravi, precise e concordanti vanno desunte da una valutazione globale e non atomistica degli indizi

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    utilizzato come parametro dei motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per il presupposto dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione

Massime di principio

  • In tema di accertamento fiscale induttivo, la documentazione extracontabile informatica rinvenuta presso un terzo può costituire valido elemento presuntivo contro il contribuente, se riferibile a quest’ultimo e corroborata da ulteriori riscontri oggettivi.
  • La contabilità "in nero" non è probatoriamente irrilevante solo perché formata da files informatici o reperita presso un soggetto diverso dal contribuente: ciò che conta è il suo contenuto sostanziale e la sua coerenza con gli altri elementi acquisiti.
  • Le presunzioni semplici devono essere valutate dal giudice di merito con un giudizio globale e non atomistico; gravità, precisione e concordanza si ricavano dall’esame complessivo degli indizi.
  • Quando l’Ufficio determina i ricavi con l’applicazione di un ricarico medio di categoria, il contribuente che contesti una diversa percentuale deve fornire prova contraria idonea a superare il parametro presuntivo applicato.
  • Nel giudizio di legittimità, è censurabile la decisione di merito che attribuisca o neghi valore agli indizi senza una compiuta valutazione di sintesi del materiale probatorio disponibile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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