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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12721/2022 del 05/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 12/05/2021 del Tribunale di Monza che aveva confermato il sequestro conservativo disposto dal GIP (26/04/2021) su due immobili di proprieta' della ricorrente, imputata per omicidio aggravato. La difesa ha denunciato vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., deducendo: errore di notifica della prima ordinanza di sequestro; omessa verifica di trascrizioni su uno degli immobili; carenza di interesse delle parti civili ad ottenere il secondo sequestro in quanto gia' garantite dal primo provvedimento (gioielli/monili) e, quindi, la superfluita' del nuovo vincolo; errata quantificazione del valore dei beni e mancata valutazione del probabile ammontare del credito erariale; erronea valutazione del fumus boni iuris e dell'allocazione delle spese processuali tra imputata e altri obbligati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata fosse sorretta da motivazione logica e conforme ai principi di legittimita' richiamati: il Tribunale del riesame ha correttamente valutato il periculum in mora e il complesso dei debiti gravanti sulla ricorrente, tenendo conto anche della natura solidale delle obbligazioni civili e della legittimazione delle parti civili a chiedere il sequestro conservativo subordinatamente agli interessi dell'Erario. La Corte ha altresi' precisato i limiti del sindacato in sede di legittimita' (ammissibilita' del ricorso per violazione di legge o vizi motivazionali radicali) e ha ritenuto che la difesa, in realta', chiedeva una rivalutazione di merito non consentita. Condanna della ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    Individua i motivi di ricorso per cassazione; la difesa aveva richiamato il vizio di motivazione (lett. e), ma la Corte ricorda che il sindacato e' limitato ai vizi di legge o a motivazioni radicalmente carenti.

  • art. 316 c.p.p. (terzo comma)

    Chiarito che il sequestro chiesto dal Pubblico Ministero non e' volto a tutelare direttamente interessi civili, ma che le parti civili possono, sui beni gia' vincolati a seguito di sequestro dell'Erario, chiedere la misura conservativa per le loro ragioni, subordinatamente agli interessi statali.

  • art. 205 D.P.R. n. 115/2002

    Richiamato in relazione al principio di ripartizione delle spese procedurali; la difesa sosteneva che le spese dovessero essere divise pro quota in base al titolo di reato per cui vi e' condanna.

  • art. 535 c.p.p.

    Richiamato anch'esso nel contesto della disciplina dell'addebito delle spese processuali nel procedimento penale e della relativa ripartizione.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma richiamata per la condanna alle spese processuali e all'ammenda a carico del ricorrente in caso di ricorso ritenuto infondato o presentato con colpa.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro conservativo e' ammesso solo per violazione di legge o per vizi motivazionali particolarmente gravi; non e' consentita una semplice riedizione del merito.
  • Il Pubblico Ministero puo' chiedere il sequestro conservativo per garantire crediti dell'Erario (pena pecuniaria, spese, somme dovute all'erario), ma la garanzia per crediti civili deriva dalla possibilita' delle parti civili di chiedere a loro volta la misura, subordinatamente ai crediti dello Stato (art. 316 c.p.p.).
  • Ai fini della misura conservativa richiesta da creditori privati va valutato il periculum in mora considerando l'originaria adeguatezza del patrimonio dell'imputato rispetto al complesso delle pretese risarcitorie e dei crediti gravanti sul patrimonio, nonche' un rischio concreto di dispersione o diminuzione della garanzia patrimoniale.
  • La natura solidale delle obbligazioni civili impone al giudice di considerare sia l'ipotesi di responsabilita' pro quota sia quella di responsabilita' per l'intero nella determinazione del quantum da sottoporre a vincolo.
  • Se una precedente misura conservativa ha gia' colpito beni del patrimonio (es. gioielli), la parte civile non e' automaticamente priva di interesse ad ottenere ulteriore sequestro: rileva la sufficienza globale delle garanzie rispetto ai crediti complessivi.
  • In sede di legittimita' il giudice non puo' sostituirsi al giudice di merito per rivalutare i fatti quando la motivazione e' logicamente coerente e completa; il ricorso deve essere incentrato su vizi di diritto o su motivazioni manifestamente contraddittorie o assenti.

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