Sentenza del 19/07/2016 n. 6336 - Comm. Trib. Prov. Milano
Processo tributario - Ricorso - Mancata contestazione nel merito della pretesa erariale - Riconoscimento - Esposizione di fatti ed elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda - Necessità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa mancata contestazione sostanziale della pretesa è stata interpretata come ammissione, almeno indiretta, della debenza delle somme richieste. L'assenza dell'esposizione dei fatti e dei motivi di diritto rende il ricorso inidoneo a porre il giudice nella condizione di esaminare la domanda, con esito favorevole per l'Amministrazione finanziaria.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorso non contestava nel merito la pretesa tributaria e non esponeva in modo adeguato i fatti e gli elementi di diritto posti a fondamento della domanda, come richiesto dall'art. 18 del d.lgs. 546/1992. Tale carenza impediva al giudice tributario di individuare le ragioni della contestazione e di svolgere correttamente la propria funzione decisoria.
Norme richiamate
Esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda
Il ricorso tributario deve indicare chiaramente i fatti e le ragioni giuridiche della contestazione. La loro omissione impedisce al giudice di comprendere l'oggetto e i fondamenti della domanda e può determinarne l'inammissibilità o comunque il rigetto.
Massime di principio
- Nel processo tributario non è sufficiente manifestare genericamente il dissenso rispetto a un atto impositivo: occorre contestare specificamente la pretesa, indicando i fatti e le norme su cui si fonda la difesa.
- La mancata contestazione nel merito può essere valutata come riconoscimento, anche indiretto, della debenza della pretesa erariale.
- Un ricorso privo di motivi specifici non consente al giudice di sostituirsi al ricorrente nella ricerca delle ragioni di illegittimità dell'atto.
- Per evitare esiti sfavorevoli, il ricorrente deve individuare l'atto impugnato, descrivere i fatti rilevanti, formulare censure puntuali e spiegare l'effetto giuridico richiesto.
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